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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1779 c.c. – Cosa propria del depositario

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.

In sintesi

  • Il depositario è liberato da ogni obbligazione se dimostra che la cosa depositata gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.
  • La norma introduce una causa di esonero dalla responsabilità del depositario basata sulla proprietà della cosa.
  • Il depositario che scopre di custodire una propria cosa non ha alcun obbligo di custodia nei confronti del depositante.
  • La prova della proprietà incombe sul depositario che vuole avvalersi dell'esonero.
  • La norma tutela il depositario da pretese del depositante su beni in realtà di sua esclusiva pertinenza.
Indice dei contenuti

L'esonero del depositario per cosa propria: ratio della norma

L'art. 1779 c.c. disciplina una fattispecie apparentemente paradossale: il caso in cui il depositante consegni in deposito al depositario una cosa che in realtà appartiene a quest'ultimo. In questo caso, il depositario è liberato da ogni obbligazione se prova che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto. La norma evita che il depositario debba custodire e restituire al depositante una cosa di sua proprietà, tutelando il proprietario dall'assurda situazione di essere obbligato verso un terzo in relazione a beni suoi.

Presupposti dell'esonero

Per ottenere la liberazione dalle obbligazioni di custodia e restituzione, il depositario deve dimostrare due elementi cumulativi: (a) che la cosa depositata gli appartiene e (b) che il depositante non ha su di essa alcun diritto. Entrambi i presupposti devono sussistere: se il depositante vanta un diritto reale minore sulla cosa (usufruttuario, creditore pignoratizio), il depositario proprietario non è completamente liberato e deve rispettare quel diritto.

La prova della proprietà segue le regole generali: per i beni mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili) vale l'iscrizione nei relativi pubblici registri; per i beni mobili non registrati si applicano le regole del possesso e della provenienza.

Situazioni tipiche di applicazione

La norma trova applicazione tipica in alcune situazioni specifiche. La prima è quella del depositante che consegna in deposito un bene altrui, ad esempio avendo erroneamente creduto di possederne la proprietà quando in realtà il titolo di acquisto era nullo o inefficace. La seconda è quella del depositario che acquista successivamente la proprietà della cosa in deposito (per usucapione, acquisto a non domino, successione). La terza è quella dei sistemi di custodia complessi (magazzini generali, depositi bancari) in cui può accadere che un bene venga erroneamente assegnato a un lotto di un soggetto che non ne è il legittimo proprietario.

Caso pratico: Tizio deposita l'automobile di Caio

Tizio porta in custodia da Caio un'automobile, dichiarandosi proprietario. In realtà l'automobile appartiene a Caio stesso, che aveva precedentemente venduto l'auto a Tizio con contratto successivamente dichiarato nullo per un vizio formale. Caio può opporre a Tizio l'art. 1779 c.c.: dimostrando che la cosa gli appartiene e che Tizio non ha su di essa alcun diritto, Caio è liberato dall'obbligo di custodia e restituzione. Anzi, essendo proprietario, Caio può trattenersi l'automobile senza essere considerato inadempiente.

Coordinamento con la tutela possessoria

L'esonero del depositario proprietario non pregiudica eventuali diritti del depositante basati sul possesso. Se il depositante è possessore legittimo della cosa (ad esempio in forza di un contratto di locazione o di uso), il depositario non può semplicemente trattenere la cosa in forza della sua proprietà, ma deve rispettare il diritto personale del depositante al godimento o alla disponibilità del bene. In questo caso il secondo presupposto dell'art. 1779 c.c. (nessun diritto del depositante) non sarebbe integrato.

Conclusioni

L'art. 1779 c.c. introduce una causa di esonero delle obbligazioni del depositario strettamente legata alla titolarità della cosa: sarebbe contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento imporre al proprietario di custodire e restituire una propria cosa a vantaggio di un terzo che non ha alcun diritto su di essa. La norma garantisce coerenza tra il titolo di proprietà e le obbligazioni contrattuali, evitando che il mero fatto della consegna materiale di una cosa al suo legittimo proprietario generi obbligazioni prive di fondamento giustificativo.

Domande frequenti

Se mi viene consegnata in deposito una cosa di mia proprietà, devo comunque custodirla?

No. L'art. 1779 c.c. prevede che il depositario sia liberato da ogni obbligazione se dimostra che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto. Non ha senso imporre al proprietario di custodire una propria cosa.

Cosa succede se il depositante vanta un diritto di usufrutto sulla cosa del depositario?

In quel caso il depositante ha un diritto sulla cosa, e il secondo presupposto dell'art. 1779 c.c. non è soddisfatto. Il depositario non può avvalersi dell'esonero e deve rispettare il diritto di usufrutto del depositante.

Come prova il depositario che la cosa depositata gli appartiene?

Per i beni mobili registrati (auto, navi) vale l'iscrizione nei pubblici registri. Per i beni mobili non registrati, il depositario deve dimostrare il proprio titolo di acquisto (atto di compravendita, successione ereditaria) e il possesso legittimo.

Il depositante può contestare la prova di proprietà del depositario?

Sì. Se il depositante ritiene che la cosa gli appartenga o di avere diritti su di essa, può agire in giudizio per far accertare il proprio titolo e ottenere la restituzione. Il giudice valuterà le prove di entrambe le parti.

La norma si applica anche se il depositario ha acquistato la proprietà durante il deposito?

Sì. Se il depositario acquista validamente la proprietà della cosa in corso di deposito (es. per usucapione o acquisto a non domino), può avvalersi dell'art. 1779 c.c. per liberarsi dall'obbligo di restituzione, salvo diritti del depositante sulla cosa.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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