Indice
- L'art. 120 c.p.a. disciplina il rito appalti: tutte le controversie su procedure di affidamento e concessioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) sono devolute in via esclusiva al TAR competente.
- Il ricorso principale, il ricorso incidentale e i motivi aggiunti devono essere proposti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 90 del codice dei contratti o dalla messa a disposizione degli atti.
- I nuovi atti della medesima procedura sono impugnati con motivi aggiunti senza pagamento del contributo unificato aggiuntivo.
- Il giudice deposita la sentenza entro quindici giorni dall'udienza di discussione; in caso di motivazione complessa, pubblica prima il dispositivo e deposita la sentenza entro trenta giorni.
- In sede cautelare, il giudice può subordinare la misura alla prestazione di cauzione fino allo 0,5% del valore dell'appalto, anche in assenza di effetti irreversibili.
- Le disposizioni si applicano anche al giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, inclusi revocazione e opposizione di terzo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 120 Codice del Processo Amministrativo — Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78 , comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche dufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dellarticolo 86, comma 1.
2. Per limpugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui allarticolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dellarticolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice dei contratti pubblici. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 . Il ricorso incidentale è disciplinato dallarticolo 42.
3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere allaffidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine lavviso deve contenere la motivazione dell’atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e lindicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 .
4. Se la stazione appaltante o lente concedente è rappresentato dallAvvocatura dello Stato, il ricorso è notificato anche presso la sede dellAmministrazione, ai soli fini della operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione all’esame di un’unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo, dell’articolo 74, in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, è comunque definito con sentenza in forma semplificata a una udienza fissata d’ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito è rinviata, con l’ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per l’esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.
6. In caso di istanza cautelare, allesito delludienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dellistanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori.
7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125, si applica larticolo 119.
9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino effetti irreversibili, il collegio può subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore. La durata della misura subordinata alla cauzione è indicata nellordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dellarticolo 119.
10. Nella decisione cautelare il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all’esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione.
11. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dalludienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall’udienza.
12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza o avverso l’ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.
13. Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.
Stesso numero, altri codici
- Art. 120 Cod. Amb. — rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici
- Art. 120 D.Lgs. 159/2011 — Abrogazioni
- Art. 120 D.Lgs. 209/2005 — (Informazione precontrattuale)
- Art. 120 D.Lgs. 42/2004 — Sponsorizzazione di beni culturali
- Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere
- Articolo 120 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Ratio e collocazione nel sistema dei riti speciali
L'art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.) costituisce la norma più specifica del microsistema processuale dedicato al contenzioso sugli appalti pubblici, collocandosi immediatamente dopo l'art. 119 — che funge da norma generale del rito abbreviato — e prima degli artt. 121–125, dedicati alle conseguenze dell'annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative. Il comma 8 dell'art. 120 sancisce esplicitamente il rapporto di specialità: «salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119», rendendo chiaro che il rito appalti è un rito abbreviato rafforzato, con specialità ulteriori rispetto al dimezzamento generalizzato dei termini già previsto dall'art. 119. La ratio della norma è duplice: da un lato, garantire la celere definizione del contenzioso sulle gare pubbliche, il cui esito incide sulle finanze pubbliche e sulla continuità dei servizi; dall'altro, assicurare la piena tutela degli operatori economici che partecipano al mercato degli appalti, in attuazione delle direttive europee in materia di ricorsi (direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, ora coordinate dalla direttiva 2007/66/CE). Il richiamo al «decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78» identifica il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), entrato in vigore il 1° luglio 2023, che ha sostituito il previgente D.Lgs. 50/2016 e con il quale l'art. 120 deve essere oggi letto in combinato disposto.
L'ambito di applicazione e la competenza esclusiva del TAR
Il comma 1 dell'art. 120 circoscrive il perimetro applicativo in modo rigoroso: sono soggetti al rito appalti gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, compresi gli incarichi di progettazione e le attività tecnico-amministrative connesse, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia di contratti pubblici. La concentrazione della cognizione dinanzi al TAR è esclusiva: non è ammessa la proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (art. 7, comma 8, c.p.a.), né la cognizione del giudice ordinario per le materie rientranti nella giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1). Un elemento di novità introdotto dal legislatore è l'obbligo di indicare il codice identificativo di gara (CIG) in tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice: l'omissione non comporta l'inammissibilità dell'atto, ma il giudice vi provvede d'ufficio (anche su segnalazione della segreteria) ai sensi dell'art. 86, comma 1. Questo obbligo di tracciabilità risponde alle esigenze di monitoraggio antimafia e anticorruzione che permeano l'intera disciplina dei contratti pubblici e collega il processo amministrativo al sistema informatico di ANAC. L'art. 120 si applica anche alle impugnazioni di atti relativi a concessioni, purché rientranti nell'ambito del D.Lgs. 36/2023, che ha significativamente ampliato la disciplina delle concessioni di servizi e di lavori rispetto al previgente assetto normativo.
I termini per l'impugnazione e le decorrenze
Il comma 2 dell'art. 120 fissa un termine perentorio di trenta giorni per la proposizione del ricorso (principale, incidentale e motivi aggiunti), in deroga al termine ordinario di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. La decorrenza del termine è modulata in funzione della tipologia di atto impugnato, secondo un sistema articolato che mira a garantire la conoscibilità dell'atto lesivo quale momento genetico del termine. Per il ricorso principale e per i motivi aggiunti avverso atti endoprocedimentali, il termine decorre dalla comunicazione di cui all'art. 90 del codice dei contratti pubblici (comunicazione dell'aggiudicazione, già disciplinata dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016) o dalla messa a disposizione degli atti ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023. Per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione effettuata ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sui portali nazionali). Il comma 3 introduce una disciplina speciale per i contratti stipulati senza previa pubblicazione del bando: in questo caso il termine di trenta giorni decorre dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione (che deve contenere la motivazione e indicare il sito ove sono visionabili gli atti), mentre, se gli avvisi sono omessi o non conformi, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dalla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti. Il regime delle decorrenze è dunque sfaccettato e richiede, per ciascuna controversia, un'analisi attenta della tipologia di atto impugnato e delle modalità di comunicazione o pubblicazione. Errori in questa fase si traducono in decadenze processuali irrecuperabili, data la natura perentoria dei termini. Il comma 13 contiene una regola di ammissibilità del ricorso cumulativo per più lotti: è ammissibile solo se si deducono identici motivi avverso lo stesso atto, impedendo così l'impugnazione cumulativa strumentale che potrebbe dilatare artificiosamente il contenzioso.
La trattazione del merito, la definizione semplificata e i poteri istruttori
I commi 5 e 6 dell'art. 120 rivelano la vocazione alla rapida definizione del merito del rito appalti. Il comma 5 prevede che, quando le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione a un'unica questione, ovvero in ogni altro caso compatibile con le esigenze di difesa, il giudizio sia di norma definito: o in esito all'udienza cautelare (ai sensi dell'art. 60 c.p.a., richiamato espressamente), ove ne ricorrano i presupposti, oppure con sentenza in forma semplificata a un'udienza da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. La segreteria dà immediato avviso della data di udienza tramite posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie, di necessità di integrare il contraddittorio o di rispettare termini a difesa, la definizione del merito è rinviata a un'udienza da tenersi non oltre trenta giorni. Il comma 6 specifica che, anche in caso di rigetto dell'istanza cautelare, il giudice provvede ai «necessari approfondimenti istruttori»: questo inciso — apparentemente marginale — ha una portata significativa, in quanto attribuisce al giudice un ruolo attivo nella definizione dell'istruttoria anche a fronte di una pronuncia cautelare negativa, garantendo che il rigetto cautelare non si traduca in un abbandono di fatto della controversia. Il modello istruttorio del rito appalti è dunque inquisitorio temperato: il giudice non è passivo spettatore ma soggetto che orienta attivamente la raccolta delle prove, nel rispetto del principio di parità delle armi.
La cauzione e la tutela cautelare nel contenzioso sui contratti pubblici
Il comma 9 introduce un istituto peculiare del rito appalti: la possibilità per il collegio di subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione di cauzione, anche mediante fideiussione, di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5% di tale valore. Questa previsione si inserisce in un contesto in cui la misura cautelare sospensiva dell'aggiudicazione è spesso utilizzata in modo «tattico» da concorrenti che non hanno concrete possibilità di vincere nel merito, ma intendono posticipare la stipulazione del contratto per ritardare l'avvio dei lavori del concorrente aggiudicatario. La cauzione funge da deterrente contro i ricorsi cautelari meramente dilatori e al contempo tutela l'aggiudicatario dai danni derivanti dalla sospensione ingiustificata. Il comma 10 impone al giudice, nella decisione cautelare, di tenere conto delle conseguenze dell'accoglimento o del rigetto (artt. 121, comma 1, e 122 c.p.a.) e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione. Questo bilanciamento tra tutela del ricorrente e tutela dell'interesse pubblico all'esecuzione del contratto è uno dei profili più delicati del rito appalti, che richiede al giudice una valutazione prognostica degli effetti della misura sull'economia del contratto e sulle esigenze della stazione appaltante. Il comma 4 prevede, infine, che quando la stazione appaltante è rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso debba essere notificato anche presso la sede dell'Amministrazione, ai soli fini dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto (lo standstill period).
I termini per il deposito della sentenza e il giudizio di appello
Il comma 11 impone al giudice di primo grado di depositare la sentenza che definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice può pubblicare il dispositivo nel termine di quindici giorni (con indicazione delle domande accolte e delle misure per darvi attuazione) e depositare poi la sentenza completa entro trenta giorni dall'udienza. Questi termini ordinatori — la cui violazione non produce effetti sull'esercizio dei poteri giurisdizionali ma può rilevare disciplinarmente — segnano il punto di massima accelerazione del rito appalti e riflettono la consapevolezza del legislatore che, in questo contenzioso, ogni settimana di ritardo si traduce in incertezza per le parti, le stazioni appaltanti e il mercato. Il comma 12 estende l'applicazione delle disposizioni più qualificanti dell'art. 120 (obbligo del CIG, definizione semplificata, completamenti istruttori, cauzione, valutazione degli interessi generali, termini per la sentenza) anche ai giudizi di appello dinanzi al Consiglio di Stato, inclusi revocazione e opposizione di terzo. La parte, in sede di appello, può proporre impugnazione avverso il solo dispositivo per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza: un istituto simmetrico a quello previsto dall'art. 119, comma 6, che garantisce la coerenza del sistema accelerato nei due gradi di giudizio. Infine, il comma 7 stabilisce che i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara siano impugnati con ricorso per motivi aggiunti senza pagamento del contributo unificato, una scelta di politica legislativa tesa a evitare che l'incremento del contenzioso in corso di gara si traduca in un aggravio economico per le parti.
Massime giurisprudenziali
Cons. Stato, Ad. Plenaria, sent. n. 4/2011
Perché è importante: Ha fissato il principio della priorità logica del ricorso incidentale escludente, poi rivisto alla luce del diritto dell'Unione europea.
Cons. Stato, Ad. Plenaria, sent. n. 9/2014
Perché è importante: Ha rimeditato il principio del 2011 per garantire l'effettività della tutela del concorrente che contesta a sua volta l'ammissione dell'aggiudicatario.
Casi pratici
Caso 1: Impugnazione dell'aggiudicazione di un appalto di servizi
Tizio, titolare di una società di pulizie classificatasi seconda in una gara indetta dal Ministero dell'Istruzione, riceve la comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, Tizio propone ricorso al TAR Lazio — sede di Roma, indicando il CIG nell'atto introduttivo. Il TAR, a fronte dell'istanza cautelare, valuta sia il fumus boni iuris sia l'interesse pubblico all'avvio del servizio e subordina la concessione della misura sospensiva alla prestazione di una fideiussione pari allo 0,5% del valore dell'appalto.
Caso 2: Motivi aggiunti avverso nuovi atti della procedura
Caio, operatore economico escluso da una procedura di appalto, ha già proposto ricorso principale contro il bando. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante adotta un provvedimento di aggiudicazione definitiva: Caio impugna il nuovo atto con ricorso per motivi aggiunti ai sensi del comma 7 dell'art. 120 c.p.a., senza versare un ulteriore contributo unificato. Il TAR, in esito all'udienza cautelare, definisce il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Caso 3: Contratto stipulato in assenza di pubblicità del bando
Sempronio, imprenditore nel settore delle costruzioni, viene a sapere che il Comune di riferimento ha affidato un appalto di lavori pubblici in house a una propria società partecipata senza pubblicare alcun bando. Poiché non è stato pubblicato un avviso di aggiudicazione conforme alle prescrizioni del comma 3 dell'art. 120 c.p.a., Sempronio può proporre ricorso entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del codice dei contratti, impugnando sia l'affidamento che la delibera di scelta del contraente senza gara.
Domande frequenti
Entro quanto tempo devo impugnare l'aggiudicazione di un appalto?
Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione (art. 90 D.Lgs. 36/2023) o dalla messa a disposizione degli atti. Il termine è perentorio: il suo decorso senza impugnazione preclude definitivamente il ricorso contro quell'atto.
Devo indicare il CIG nel ricorso?
Sì, il comma 1 dell'art. 120 c.p.a. impone di indicare il codice identificativo di gara in tutti gli atti di parte. Se viene omesso, il giudice provvede d'ufficio, ma è buona prassi inserirlo già nel ricorso per evitare qualsiasi complicazione procedurale.
Posso impugnare più lotti con un solo ricorso?
Solo se si deducono identici motivi avverso lo stesso atto (comma 13, art. 120). In tutti gli altri casi occorre proporre ricorsi separati per ciascun lotto, pena l'inammissibilità del ricorso cumulativo.
Il giudice può concedere la sospensiva senza cauzione?
Sì, la cauzione non è obbligatoria ma facoltativa: il collegio può disporre la prestazione di una fideiussione fino allo 0,5% del valore dell'appalto anche in assenza di effetti irreversibili, ma non è tenuto a farlo in ogni caso.
Entro quando il TAR deve depositare la sentenza?
Il giudice deve depositare la sentenza entro quindici giorni dall'udienza. Se la motivazione è complessa, pubblica prima il dispositivo entro quindici giorni e deposita la sentenza completa entro trenta giorni dall'udienza.
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