In sintesi
- Fuori dai casi di gravi violazioni, il giudice che annulla l'aggiudicazione stabilisce se dichiarare inefficace il contratto.
- Valuta gli interessi delle parti, la possibilità di subentro e lo stato di esecuzione.
- Considera l'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione.
- È un potere valutativo e modulabile, non automatico.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 122 Codice del Processo Amministrativo — Inefficacia del contratto negli altri casi
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.
Stesso numero, altri codici
- Art. 122 Cod. Amb. — informazione e consultazione pubblica
- Art. 122 D.Lgs. 209/2005 — Veicoli a motore
- Art. 122 D.Lgs. 42/2004 — Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
- Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore
- Articolo 122 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 122 Codice del Consumo: Colpa del danneggiato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La discrezionalità del giudice sulla sorte del contratto
L'art. 122 disciplina la sorte del contratto negli altri casi, cioè fuori dalle gravi violazioni dell'art. 121 e dalle ipotesi dell'art. 123, comma 3. Qui il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva non è vincolato a dichiarare l'inefficacia, ma stabilisce se dichiararla, fissandone l'eventuale decorrenza. Si tratta di un potere valutativo, espressione di un bilanciamento di interessi affidato al giudice.
I criteri della valutazione
Nel decidere, il giudice tiene conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto. La valutazione è dunque concreta e calibrata sulla singola vicenda: non ogni illegittimità dell'aggiudicazione travolge il contratto, ma solo quella che, ponderati gli interessi, lo giustifichi.
Il nesso con l'utilità per il ricorrente
Centrale è il riferimento all'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione: se, nonostante i vizi, il ricorrente non avrebbe comunque ottenuto l'appalto, viene meno la ragione per privare di effetti il contratto. La tutela è orientata al risultato utile per il concorrente leso, non alla mera caducazione del rapporto.
La modulazione della decorrenza
Quando dichiara l'inefficacia, il giudice ne fissa la decorrenza, potendo farla operare dal momento della pronuncia o, ove opportuno, in modo da salvaguardare le prestazioni già eseguite. La modulazione consente di contemperare l'interesse al ripristino della legalità con quello alla continuità del rapporto e alla tutela dei terzi.
Il rapporto con la tutela in forma specifica
L'art. 122 si coordina con l'art. 124 sulla tutela in forma specifica e per equivalente: la dichiarazione di inefficacia è presupposto del subentro nel contratto; in mancanza, residua la tutela risarcitoria per equivalente. Il sistema offre così una gamma graduata di rimedi, dal conseguimento dell'aggiudicazione al risarcimento del danno.
Profili pratici
Il ricorrente che ambisca al subentro deve dimostrare l'effettiva possibilità di conseguire l'aggiudicazione e domandare espressamente la declaratoria di inefficacia. Va considerato che il giudice esercita un potere valutativo: l'esito dipende dal bilanciamento degli interessi, dallo stato di esecuzione e dalla concreta utilità del subentro.
Casi pratici
Caso 1: Il subentro nel contratto
Tizio dimostra che, eliminati i vizi, avrebbe ottenuto l'appalto: il giudice dichiara inefficace il contratto e ne consente il subentro.
Caso 2: L'inefficacia negata
Caia ottiene l'annullamento, ma non avrebbe comunque conseguito l'aggiudicazione: il giudice non dichiara l'inefficacia e riconosce semmai il risarcimento per equivalente.
Caso 3: La decorrenza modulata
Considerato lo stato avanzato di esecuzione, il giudice dichiara l'inefficacia solo per il futuro, salvaguardando le prestazioni già rese.
Domande frequenti
Annullata l'aggiudicazione, il contratto è sempre inefficace?
No: fuori dai casi gravi dell'art. 121, il giudice valuta se dichiarare l'inefficacia.
Quali criteri usa il giudice?
Interessi delle parti, possibilità di conseguire l'aggiudicazione, stato di esecuzione e possibilità di subentro.
Conta se avrei comunque vinto la gara?
Sì: se non avresti conseguito l'aggiudicazione, di norma il contratto non viene dichiarato inefficace.
Cosa ottengo se il contratto non è dichiarato inefficace?
Il risarcimento per equivalente del danno, ai sensi dell'art. 124.
Vedi anche