← Torna a Processo Amministrativo (D.Lgs 104/2010)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite in forma esecutiva su richiesta di parte.
  • I provvedimenti che dispongono il pagamento di somme sono titolo anche per l'esecuzione nelle forme del c.p.c. e per l'iscrizione di ipoteca.
  • Per l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo non serve la formula esecutiva.
  • La norma raccorda esecuzione amministrativa ed esecuzione civile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 115 Codice del Processo Amministrativo — Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.

2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l’iscrizione di ipoteca.

3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva.

Titolo II – Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi

Commento

Le pronunce amministrative come titolo esecutivo

L'art. 115 riconosce alle pronunce del giudice amministrativo l'attitudine a costituire titolo esecutivo, disciplinando il loro rilascio in forma esecutiva e il rapporto con l'esecuzione forzata civile. La norma valorizza l'effettività della tutela, consentendo che le decisioni amministrative siano fatte valere non solo in ottemperanza, ma anche con gli strumenti dell'esecuzione ordinaria.

Il rilascio in forma esecutiva

Le pronunce che costituiscono titolo esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva. La spedizione in forma esecutiva è l'attestazione che munisce il titolo dell'idoneità a fondare l'esecuzione forzata. Si tratta di un'attività richiesta dalla parte interessata, che intenda avvalersi degli strumenti esecutivi al di fuori del giudizio di ottemperanza.

L'esecuzione delle condanne pecuniarie

Il comma 2 stabilisce che i provvedimenti del giudice amministrativo che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per l'esecuzione nelle forme disciplinate dal libro III del codice di procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca. La parte creditrice può così scegliere tra l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo e l'esecuzione forzata civile, con possibilità di iscrivere ipoteca a garanzia del credito riconosciuto.

L'esonero dalla formula esecutiva per l'ottemperanza

Il comma 3 precisa che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva. La ragione è che l'ottemperanza non è un'esecuzione forzata in senso tecnico-civilistico, ma un giudizio davanti al giudice amministrativo volto ad attuare il comando della sentenza: non richiede perciò il formalismo della formula esecutiva proprio del processo civile.

La doppia via di tutela

La norma delinea una doppia via per il creditore di somme: l'ottemperanza, più ampia e flessibile perché consente anche misure conformative e la nomina del commissario, e l'esecuzione civile, più tradizionale ma utile quando si tratti di aggredire beni dell'amministrazione nei limiti consentiti. La scelta dipende dalle caratteristiche del credito e dalle strategie di recupero.

Profili pratici

Chi vanta un credito pecuniario riconosciuto dal giudice amministrativo deve valutare la via più efficace: per l'ottemperanza basta il titolo, senza formula esecutiva; per l'esecuzione civile occorre invece il rilascio in forma esecutiva. L'iscrizione di ipoteca può rafforzare la posizione del creditore in attesa del soddisfacimento.

Casi pratici

Caso 1: Il titolo per l'esecuzione civile

Tizio, creditore di una somma riconosciuta dal giudice amministrativo, chiede la spedizione in forma esecutiva per procedere nelle forme del codice di procedura civile.

Caso 2: L'ottemperanza senza formula

Caia preferisce la via dell'ottemperanza: non le occorre la formula esecutiva, bastando il titolo per adire il giudice amministrativo.

Caso 3: L'iscrizione di ipoteca

Sempronio iscrive ipoteca sulla base del provvedimento che dispone il pagamento, a garanzia del proprio credito verso l'amministrazione.

Domande frequenti

Le sentenze del giudice amministrativo sono titolo esecutivo?

Sì: le pronunce idonee sono spedite in forma esecutiva su richiesta di parte.

Posso eseguire una condanna pecuniaria con le forme del c.p.c.?

Sì: i provvedimenti che dispongono il pagamento di somme sono titolo anche per l'esecuzione civile e per l'ipoteca.

Serve la formula esecutiva per l'ottemperanza?

No: per il giudizio di ottemperanza non è necessaria.

Quale via conviene?

Dipende dal caso: l'ottemperanza è più flessibile, l'esecuzione civile consente di aggredire beni con le forme ordinarie.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.