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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione nei casi degli artt. 395 e 396 c.p.c.
  • La revocazione si propone con ricorso davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza.
  • Contro le sentenze del TAR è ammessa solo se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.
  • È un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esperibile solo per vizi tipici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 106 Codice del Processo Amministrativo — Casi di revocazione

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.

2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l’appello.

Commento

La revocazione nel processo amministrativo

L'art. 106 disciplina la revocazione delle sentenze amministrative, mezzo di impugnazione straordinario che consente di rimettere in discussione una decisione, anche passata in giudicato, in presenza di vizi tipici e tassativi. Il rinvio è agli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile, che individuano i motivi di revocazione, distinti tradizionalmente in ordinari e straordinari.

I motivi di cui agli artt. 395 e 396 c.p.c.

I motivi comprendono, tra gli altri, il dolo di una delle parti, la falsità delle prove, il ritrovamento di documenti decisivi, l'errore di fatto risultante dagli atti, il contrasto con un precedente giudicato e il dolo del giudice. Si tratta di vizi che incidono sulla genuinità del giudizio: la revocazione è perciò mezzo a critica vincolata, esperibile solo nelle ipotesi previste e non per un generico riesame della decisione.

La proposizione davanti allo stesso giudice

Il comma 2 stabilisce che la revocazione si propone con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. È una caratteristica peculiare di questo rimedio: non si apre un grado superiore, ma si chiede al medesimo organo di riesaminare la propria decisione alla luce del vizio dedotto. Ciò distingue la revocazione dall'appello, che devolve la causa al giudice superiore.

Il rapporto con l'appello

Il comma 3 detta una regola di sussidiarietà: contro le sentenze dei TAR la revocazione è ammessa solo se i motivi non possono essere dedotti con l'appello. Poiché l'appello è il mezzo ordinario e a critica libera, esso assorbe le censure che possono esservi fatte valere; la revocazione resta per i vizi che, per loro natura, non sono deducibili in appello, come quelli straordinari emersi successivamente.

Revocazione ordinaria e straordinaria

La distinzione rileva soprattutto per i termini: per i motivi ordinari, percepibili dalla sentenza, il termine decorre dalla notificazione o pubblicazione; per quelli straordinari, come il dolo o il documento recuperato, decorre dalla scoperta del vizio, secondo l'art. 92. La diversa decorrenza riflette il momento in cui la parte è effettivamente in grado di conoscere e far valere il vizio.

Profili pratici

Prima di proporre revocazione occorre verificare che il vizio rientri tra quelli tassativi e, per le sentenze del TAR, che non sia deducibile in appello. È essenziale individuare correttamente il termine, distinguendo tra motivi ordinari e straordinari, e indirizzare il ricorso allo stesso giudice che ha emesso la sentenza.

Casi pratici

Caso 1: Il documento decisivo ritrovato

Tizio recupera dopo la sentenza un documento decisivo che non aveva potuto produrre: propone revocazione davanti allo stesso giudice, trattandosi di motivo straordinario.

Caso 2: L'errore di fatto

Caia rileva che la sentenza si fonda su un errore di fatto risultante dagli atti: chiede la revocazione per tale vizio tipico.

Caso 3: La sussidiarietà rispetto all'appello

Sempronio vuole revocare una sentenza del TAR per un motivo che però poteva dedurre in appello: la revocazione è inammissibile, prevalendo l'appello.

Domande frequenti

Cos'è la revocazione?

Un mezzo di impugnazione straordinario contro le sentenze amministrative, ammesso solo per i vizi tipici degli artt. 395 e 396 c.p.c.

Davanti a chi si propone?

Con ricorso davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Posso revocare una sentenza del TAR per qualsiasi motivo?

No: solo se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.

Da quando decorre il termine?

Dalla notifica o pubblicazione per i motivi ordinari; dalla scoperta del vizio per quelli straordinari.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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