Art. 108 Codice del Processo Amministrativo – Casi di opposizione di terzo
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.
2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.
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In sintesi
Il terzo può opporsi a una sentenza pronunciata tra altri soggetti, anche se passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.
È l'opposizione di terzo ordinaria, a tutela di chi non ha partecipato al giudizio.
Aventi causa e creditori possono opporsi quando la sentenza sia effetto di dolo o collusione a loro danno (opposizione revocatoria).
È un mezzo che apre la tutela a soggetti rimasti estranei al processo.
Indice dei contenuti
La tutela del terzo estraneo al giudizio
L'art. 108 disciplina l'opposizione di terzo, mezzo di impugnazione che consente a chi non è stato parte di un giudizio di reagire contro una sentenza che lo pregiudichi. La norma riconosce che il giudicato, pur facendo stato tra le parti, non può ledere impunemente le posizioni di soggetti che non hanno avuto modo di difendersi.
L'opposizione di terzo ordinaria
Il comma 1 prevede che un terzo possa opporsi a una sentenza del TAR o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando essa pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. È lo strumento del terzo titolare di una posizione autonoma e incompatibile con quella riconosciuta dalla sentenza, che resterebbe altrimenti privo di tutela.
L'opposizione di terzo revocatoria
Il comma 2 contempla una figura distinta: gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono opporsi alla sentenza quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno. Qui il terzo non vanta una posizione autonoma incompatibile, ma subisce gli effetti di un giudizio fraudolento orchestrato a suo danno: l'opposizione mira a rimuovere gli effetti pregiudizievoli di una decisione collusiva.
Il presupposto del pregiudizio
In entrambe le ipotesi è essenziale il pregiudizio: nel primo caso la lesione diretta di diritti o interessi legittimi del terzo, nel secondo il danno derivante dal dolo o dalla collusione. Senza un effettivo pregiudizio manca l'interesse a opporsi. La posizione del terzo deve essere giuridicamente qualificata, non un mero interesse di fatto.
Il rapporto con il giudicato
La possibilità di opporsi anche a sentenza passata in giudicato segna la specialità del rimedio: il giudicato è stabile tra le parti, ma cedevole rispetto al terzo pregiudicato che non vi ha partecipato. Si attua così il principio per cui nessuno può subire gli effetti sfavorevoli di un processo in cui non è stato posto in condizione di difendersi.
Profili pratici
Il terzo che intenda opporsi deve dimostrare la propria estraneità al giudizio e il pregiudizio subito; nell'opposizione revocatoria occorre allegare e provare il dolo o la collusione. La scelta tra le due figure dipende dalla natura della posizione e dal tipo di lesione patita.
Le due figure a confronto e il diritto di difesa
L'opposizione ordinaria e quella revocatoria, pur accomunate dalla tutela del terzo, divergono per presupposti ed effetti: la prima protegge chi vanta una posizione autonoma e incompatibile con il giudicato, la seconda chi subisce un giudizio fraudolento. Entrambe attuano il principio del contraddittorio, per cui il processo non può pregiudicare chi non vi ha partecipato. La distinzione incide anche sui termini e sull'onere probatorio, particolarmente gravoso nell'opposizione revocatoria, dove vanno dimostrati il dolo o la collusione e il nesso con il danno subito dal terzo.
Casi pratici
Caso 1: Il terzo titolare di un diritto
Tizio, proprietario di un fondo, è pregiudicato da una sentenza resa tra altri soggetti sulla medesima area: propone opposizione di terzo ordinaria a tutela del suo diritto.
Caso 2: La sentenza collusiva
Caia, creditrice di una delle parti, scopre che la sentenza è frutto di collusione a suo danno: propone opposizione di terzo revocatoria.
Caso 3: Il difetto di pregiudizio
Sempronio vuole opporsi ma non subisce alcuna lesione di una posizione giuridica propria: l'opposizione è inammissibile per difetto di interesse.
Domande frequenti
Chi può proporre opposizione di terzo?
Il terzo che, non avendo partecipato al giudizio, è pregiudicato nei suoi diritti o interessi legittimi dalla sentenza.
Si può opporre anche a sentenza definitiva?
Sì, anche se passata in giudicato.
Cos'è l'opposizione revocatoria?
Quella di aventi causa e creditori contro una sentenza effetto di dolo o collusione a loro danno.
Basta un interesse di fatto?
No: occorre una posizione giuridica qualificata e un effettivo pregiudizio.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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La tutela del terzo estraneo al giudizio
L'art. 108 disciplina l'opposizione di terzo, mezzo di impugnazione che consente a chi non è stato parte di un giudizio di reagire contro una sentenza che lo pregiudichi. La norma riconosce che il giudicato, pur facendo stato tra le parti, non può ledere impunemente le posizioni di soggetti che non hanno avuto modo di difendersi.
L'opposizione di terzo ordinaria
Il comma 1 prevede che un terzo possa opporsi a una sentenza del TAR o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando essa pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi. È lo strumento del terzo titolare di una posizione autonoma e incompatibile con quella riconosciuta dalla sentenza, che resterebbe altrimenti privo di tutela.
L'opposizione di terzo revocatoria
Il comma 2 contempla una figura distinta: gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono opporsi alla sentenza quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno. Qui il terzo non vanta una posizione autonoma incompatibile, ma subisce gli effetti di un giudizio fraudolento orchestrato a suo danno: l'opposizione mira a rimuovere gli effetti pregiudizievoli di una decisione collusiva.
Il presupposto del pregiudizio
In entrambe le ipotesi è essenziale il pregiudizio: nel primo caso la lesione diretta di diritti o interessi legittimi del terzo, nel secondo il danno derivante dal dolo o dalla collusione. Senza un effettivo pregiudizio manca l'interesse a opporsi. La posizione del terzo deve essere giuridicamente qualificata, non un mero interesse di fatto.
Il rapporto con il giudicato
La possibilità di opporsi anche a sentenza passata in giudicato segna la specialità del rimedio: il giudicato è stabile tra le parti, ma cedevole rispetto al terzo pregiudicato che non vi ha partecipato. Si attua così il principio per cui nessuno può subire gli effetti sfavorevoli di un processo in cui non è stato posto in condizione di difendersi.
Profili pratici
Il terzo che intenda opporsi deve dimostrare la propria estraneità al giudizio e il pregiudizio subito; nell'opposizione revocatoria occorre allegare e provare il dolo o la collusione. La scelta tra le due figure dipende dalla natura della posizione e dal tipo di lesione patita.
Le due figure a confronto e il diritto di difesa
L'opposizione ordinaria e quella revocatoria, pur accomunate dalla tutela del terzo, divergono per presupposti ed effetti: la prima protegge chi vanta una posizione autonoma e incompatibile con il giudicato, la seconda chi subisce un giudizio fraudolento. Entrambe attuano il principio del contraddittorio, per cui il processo non può pregiudicare chi non vi ha partecipato. La distinzione incide anche sui termini e sull'onere probatorio, particolarmente gravoso nell'opposizione revocatoria, dove vanno dimostrati il dolo o la collusione e il nesso con il danno subito dal terzo.
Casi pratici
Caso 1: Il terzo titolare di un diritto
Tizio, proprietario di un fondo, è pregiudicato da una sentenza resa tra altri soggetti sulla medesima area: propone opposizione di terzo ordinaria a tutela del suo diritto.
Caso 2: La sentenza collusiva
Caia, creditrice di una delle parti, scopre che la sentenza è frutto di collusione a suo danno: propone opposizione di terzo revocatoria.
Caso 3: Il difetto di pregiudizio
Sempronio vuole opporsi ma non subisce alcuna lesione di una posizione giuridica propria: l'opposizione è inammissibile per difetto di interesse.
Domande frequenti
Chi può proporre opposizione di terzo?
Il terzo che, non avendo partecipato al giudizio, è pregiudicato nei suoi diritti o interessi legittimi dalla sentenza.
Si può opporre anche a sentenza definitiva?
Sì, anche se passata in giudicato.
Cos'è l'opposizione revocatoria?
Quella di aventi causa e creditori contro una sentenza effetto di dolo o collusione a loro danno.
Basta un interesse di fatto?
No: occorre una posizione giuridica qualificata e un effettivo pregiudizio.