In sintesi
- Contro la sentenza emessa in revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la sentenza revocanda.
- La sentenza di revocazione non può a sua volta essere impugnata per revocazione.
- La regola evita la catena infinita di revocazioni.
- Garantisce stabilità preservando però i rimedi ordinari.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 107 Codice del Processo Amministrativo — Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.
Titolo IV – Opposizione di terzo
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La sorte impugnatoria della sentenza di revocazione
L'art. 107 stabilisce quali mezzi di impugnazione siano esperibili contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione. La regola di fondo è di continuità: la sentenza resa in revocazione è soggetta agli stessi mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione. Se quella era appellabile, anche la pronuncia sulla revocazione lo sarà; se era ricorribile per cassazione per motivi di giurisdizione, tale resterà il regime.
Il principio di continuità dei rimedi
La scelta legislativa garantisce che il giudizio di revocazione non alteri il sistema delle impugnazioni applicabile alla controversia: la parte non perde né acquista mezzi di gravame per il solo fatto di aver promosso la revocazione. Si preserva così la coerenza del regime impugnatorio, ancorandolo alla natura della sentenza originaria.
Il divieto di revocazione contro la revocazione
Il comma 2 pone un limite essenziale: la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione. La regola previene una catena potenzialmente infinita di revocazioni, che minerebbe la certezza del diritto e la stabilità del giudicato. Una volta esperita la revocazione, eventuali ulteriori censure dovranno seguire i mezzi ordinari, ove ancora esperibili.
La tutela della certezza del giudicato
Il bilanciamento sotteso alla norma è tra l'esigenza di rimuovere vizi gravi della decisione, che giustifica la revocazione, e quella di assicurare una definitiva stabilità ai rapporti: ammettere la revocazione della revocazione tradirebbe il secondo valore. Il sistema consente dunque un solo passaggio per questo rimedio straordinario.
Coordinamento con gli altri mezzi
La disposizione si coordina con la disciplina dell'appello e del ricorso per cassazione: a seconda della natura della sentenza revocanda, la pronuncia sulla revocazione potrà essere appellata al Consiglio di Stato o impugnata per i soli motivi di giurisdizione, nei termini e modi ordinari.
Profili pratici
Chi riceve una sentenza di revocazione deve individuare il regime impugnatorio guardando alla sentenza originaria: è quello a determinare se sia ammesso appello o ricorso per cassazione. Va invece esclusa in radice una nuova revocazione contro la sentenza di revocazione.
Stabilità del giudicato e termini
La disciplina dell'impugnabilità della sentenza di revocazione si inserisce nella tensione tra rimozione dei vizi e certezza dei rapporti giuridici. Una volta esperita la revocazione, i termini per gli ulteriori mezzi ordinari decorrono secondo le regole generali dell'art. 92, computati con riferimento alla sentenza di revocazione. La parte deve perciò calibrare la propria strategia tenendo conto che il rimedio straordinario si consuma in un solo grado e che la successiva impugnazione segue il regime ordinario della pronuncia originaria, senza possibilità di riaprire ulteriormente la via revocatoria.
Casi pratici
Caso 1: L'appello contro la revocazione
La sentenza revocata era appellabile: Tizio impugna con appello al Consiglio di Stato anche la sentenza che ha deciso la revocazione.
Caso 2: Il divieto di seconda revocazione
Caia vorrebbe revocare la sentenza di revocazione per un nuovo presunto errore: la legge lo vieta espressamente.
Caso 3: Il regime della sentenza originaria
La pronuncia revocanda del Consiglio di Stato era ricorribile in cassazione per motivi di giurisdizione: lo stesso regime vale per la sentenza di revocazione.
Domande frequenti
Come si impugna la sentenza di revocazione?
Con i mezzi cui era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Posso revocare una sentenza di revocazione?
No: è espressamente vietato per evitare una catena infinita di revocazioni.
Se la sentenza originaria era appellabile?
Anche la sentenza di revocazione sarà appellabile.
Perché questo divieto?
Per garantire la certezza del diritto e la stabilità del giudicato.
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