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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti: l'ottemperanza è lo strumento coercitivo per garantirne l'attuazione concreta.
  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per attuare sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, sentenze esecutive, sentenze del giudice ordinario (se comportano obblighi per la P.A.) e lodi arbitrali inoppugnabili.
  • È possibile proporre nel giudizio di ottemperanza anche un'azione di condanna al pagamento di somme per rivalutazione, interessi maturati dopo il giudicato, nonché risarcimento del danno da mancata o impossibile esecuzione del giudicato.
  • Il ricorso per chiarimenti sulle modalità di ottemperanza è ammesso: consente di risolvere dubbi interpretativi sul contenuto del giudicato senza dover instaurare un nuovo giudizio.
  • La tutela dell'ottemperanza si estende anche alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che pongono obblighi a carico della pubblica amministrazione, rafforzando la funzione esecutiva del processo amministrativo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 112 Codice del Processo Amministrativo — Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.

2. L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione:

a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;

b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;

c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;

d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;

e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

3. Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell’ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.

4.

5. Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza.

Commento

Ratio e collocazione nel sistema del codice

L'art. 112 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) apre il Titolo I del Libro IV, dedicato al giudizio di ottemperanza, che costituisce una delle più significative espressioni della specialità della giustizia amministrativa rispetto a quella civile. Il legislatore del 2010 ha voluto dare piena dignità sistematica a questo rimedio, raccogliendo e razionalizzando la lunga elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sviluppatasi nel corso di oltre un secolo di storia della giustizia amministrativa italiana. Il giudizio di ottemperanza risponde a una domanda fondamentale: a cosa serve una sentenza che condanna o obbliga la pubblica amministrazione se quest'ultima può ignorarla impunemente? La risposta del codice è netta: i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti. Il comma 1 dell'art. 112 enuncia questo principio con forza imperativa, senza eccezioni, e la formulazione normativa riflette il principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione. Il diritto di agire in giudizio sarebbe svuotato di significato se non fosse accompagnato dal diritto all'esecuzione della pronuncia ottenuta. L'art. 112 si colloca perciò al centro di uno dei punti di maggiore delicatezza del diritto pubblico: il rapporto tra l'autorità della cosa giudicata e i margini di discrezionalità residua dell'amministrazione, tra la vincolatività del comando giudiziario e l'autonomia organizzativa della P.A.

Il perimetro dell'azione di ottemperanza: i cinque titoli esecutivi

Il comma 2 dell'art. 112 individua i titoli esecutivi che legittimano la proposizione dell'azione di ottemperanza, delineando un perimetro ampio e articolato. Il punto sub a) riguarda le sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato: è l'ipotesi più classica e tradizionale, quella cui si riferiva originariamente il ricorso per l'esecuzione del giudicato davanti al Consiglio di Stato. Il giudicato formale si forma quando la sentenza non è più impugnabile con i mezzi ordinari (appello, revocazione per determinati vizi). Il punto sub b) estende l'ottemperanza alle sentenze esecutive e agli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo: si tratta delle sentenze che, pur non essendo passate in giudicato (pendendo ancora appello), sono esecutive per espressa disposizione di legge o per ordinanza cautelare. Rientrano in questa categoria anche i decreti ingiuntivi, le ordinanze di condanna e altri atti esecutivi del giudice amministrativo. Il punto sub c) apre una delle porte più importanti del giudizio di ottemperanza: le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando pongono a carico della pubblica amministrazione obblighi di conformarsi alla decisione. In questi casi il giudice competente per l'ottemperanza è il giudice amministrativo, non quello ordinario, poiché si tratta di dare esecuzione a un obbligo che coinvolge l'esercizio del potere pubblico. Il punto sub d) riguarda sentenze passate in giudicato per le quali non sia previsto il rimedio ordinario dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della P.A. di conformarsi alla decisione. Il punto sub e), infine, estende l'ottemperanza ai lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili, quando impongono obblighi alla pubblica amministrazione: il ricorso all'arbitrato in materia amministrativa, regolato da specifiche disposizioni, genera titoli esecutivi che il giudice dell'ottemperanza è chiamato a far rispettare.

La domanda risarcitoria connessa all'ottemperanza

Il comma 3 dell'art. 112 introduce una disposizione di grande rilievo pratico: nell'ambito del giudizio di ottemperanza, o anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, è possibile proporre un'azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione monetaria e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Questa previsione risponde all'esigenza di evitare che il ritardo nell'esecuzione da parte dell'amministrazione si risolva in un vantaggio economico per il debitore inadempiente. Il tempo che intercorre tra la formazione del giudicato e l'effettiva esecuzione può essere anche molto lungo, soprattutto nelle controversie che coinvolgono enti pubblici soggetti a vincoli di bilancio o a procedure amministrative complesse. La norma consente altresì l'azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, totale o parziale, ovvero alla sua violazione o elusione. Si tratta di una tutela complementare fondamentale: quando l'esecuzione in forma specifica è diventata impossibile (ad esempio perché il bene della vita oggetto del giudicato non è più conseguibile) oppure quando l'amministrazione ha aggirato il giudicato con atti elusivi, la parte vittoriosa può chiedere il ristoro economico del pregiudizio subito. La domanda può essere proposta in unico grado, senza necessità di tornare davanti al giudice di primo grado, il che semplifica la tutela del creditore del giudicato.

Il ricorso per chiarimenti e la funzione interpretativa del giudice dell'ottemperanza

Il comma 5 dell'art. 112 (il comma 4 risulta non compilato nel testo vigente) prevede uno strumento di grande utilità pratica: il ricorso per chiarimenti sulle modalità di ottemperanza. La pubblica amministrazione chiamata a dare esecuzione a un giudicato si trova talvolta di fronte a un comando che, per la sua formulazione, non indica con precisione le misure concrete da adottare. Analogamente, la parte privata vittoriosa può avere dubbi su cosa spettasse in concreto e su come verificare l'adempimento. Il ricorso per chiarimenti consente di investire il giudice dell'ottemperanza di una funzione interpretativa, senza la necessità di instaurare un contenzioso sul merito dell'inadempimento. Il giudice, in sede di chiarimenti, può precisare il contenuto del giudicato, indicare le misure necessarie e fissare le modalità di attuazione. Questo strumento è particolarmente utile nelle controversie in materia di pubblico impiego, di concessioni, di autorizzazioni complesse, dove l'esecuzione del giudicato richiede valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione e dove il rischio di elusione è elevato. Il ricorso per chiarimenti non è un rimedio equivalente all'azione di ottemperanza vera e propria: non dà luogo a misure coercitive o sostitutive, ma serve esclusivamente a chiarire l'ambito del comando giudiziario.

Il giudice dell'ottemperanza e i poteri sostitutivi

L'art. 112 va letto in sistematica connessione con gli articoli successivi del codice, in particolare con l'art. 114, che disciplina i poteri del giudice dell'ottemperanza. Questi poteri sono particolarmente incisivi: il giudice può nominare un commissario ad acta, ossia un soggetto terzo che si sostituisce all'amministrazione inadempiente nel compiere gli atti necessari all'esecuzione. Può emanare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, comprese le misure coercitive indirette. La competenza a decidere il giudizio di ottemperanza spetta, secondo l'art. 113 c.p.a., al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta, con alcune eccezioni. In primo grado è competente il TAR, in appello il Consiglio di Stato. Il combinato disposto degli artt. 112 e 114 c.p.a. disegna un sistema di tutela esecutiva che non ha paragoni nell'ordinamento processuale ordinario: il giudice amministrativo non si limita a dichiarare l'inadempimento, ma ha poteri sostitutivi diretti che consentono di portare a compimento l'esecuzione anche contro la resistenza dell'amministrazione. Questo sistema è espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., che include il diritto all'esecuzione delle sentenze come componente essenziale della garanzia giurisdizionale.

Profili pratici: quando e come proporre il ricorso in ottemperanza

Dal punto di vista operativo, il ricorso in ottemperanza deve essere proposto dopo che il titolo esecutivo si è formato (passaggio in giudicato della sentenza o acquisizione dell'esecutività) e dopo che l'amministrazione risulti inadempiente, anche parzialmente o in modo elusivo. Non è richiesto un termine di attesa preciso, ma è prassi consolidata concedere all'amministrazione un tempo congruo per adempiere spontaneamente prima di ricorrere al giudice. Il termine massimo per proporre il ricorso in ottemperanza è disciplinato dall'art. 114, comma 1, c.p.a., che prevede un termine decennale dalla formazione del giudicato, corrispondente al termine ordinario di prescrizione del diritto di credito. La difesa tecnica è obbligatoria, salvo nel caso del ricorso per chiarimenti proposto dalle stesse parti già costituite nel giudizio principale. Il ricorso deve indicare con precisione il titolo esecutivo, le violazioni o omissioni dell'amministrazione, e le misure richieste al giudice. Nella pratica, il giudizio di ottemperanza si rivela particolarmente utile nelle materie del pubblico impiego contrattualizzato (dove peraltro la giurisdizione è ordinaria, salvo le categorie non contrattualizzate), dell'urbanistica, dei procedimenti autorizzatori, degli appalti pubblici e del risarcimento del danno da provvedimento illegittimo. La proposizione del ricorso in ottemperanza, anche quando si conclude con un accordo tra le parti prima della decisione, esercita una pressione significativa sull'amministrazione inadempiente e si configura come lo strumento più efficace per dare concreta attuazione alle pronunce del giudice amministrativo.

Massime giurisprudenziali

Cons. Stato, Ad. Plenaria, sent. n. 2/2013

Il giudizio di ottemperanza ha natura composita e polifunzionale: non si esaurisce nell'esecuzione coattiva del giudicato, ma può comprendere la cognizione di questioni relative all'esatta portata del giudicato stesso e ai limiti entro cui l'amministrazione può legittimamente riedere il potere dopo l'annullamento. Spetta al giudice dell'ottemperanza definire l'ambito oggettivo del giudicato e verificare la conformità ad esso dell'attività successiva dell'amministrazione.

Perché è importante: Ha delineato la fisionomia moderna dell'ottemperanza come strumento di attuazione piena del giudicato e di controllo sulla riedizione del potere.

Casi pratici

Caso 1: Mancata reintegrazione nel posto di lavoro dopo sentenza del TAR

Tizio, dipendente pubblico, ottiene una sentenza del TAR che annulla il provvedimento di destituzione illegittima e ordina la sua reintegrazione in servizio con ricostruzione della carriera. Il Ministero rimane inerte per oltre sei mesi. Tizio propone ricorso per l'ottemperanza ex art. 112 c.p.a. chiedendo la nomina di un commissario ad acta e, contestualmente, la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle retribuzioni arretrate maturate dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Caso 2: Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario che obbliga il Comune a pagare

Caio ha ottenuto dal Tribunale civile una sentenza passata in giudicato che condanna il Comune al pagamento di un indennizzo per l'occupazione illegittima di un fondo di sua proprietà. Il Comune non provvede al pagamento. Caio si rivolge al TAR con ricorso in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché la conformazione al giudicato del giudice ordinario rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando il debitore è una pubblica amministrazione.

Caso 3: Ricorso per chiarimenti sulle modalità di rilascio di un titolo edilizio

Sempronio ha ottenuto una sentenza del TAR che annulla il diniego di permesso di costruire e ordina al Comune di riesaminare la domanda «tenendo conto dei principi indicati in motivazione». Il Comune, dubitando delle esatte modalità operative prescritte dalla sentenza, propone ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a., affinché il giudice dell'ottemperanza precisi se e in che misura residui una discrezionalità valutativa nella nuova istruttoria o se il rilascio del titolo sia vincolato.

Domande frequenti

Quando si può proporre il ricorso in ottemperanza?

Il ricorso in ottemperanza può essere proposto dopo che il titolo esecutivo si è formato (passaggio in giudicato o acquisizione dell'esecutività della sentenza) e l'amministrazione risulti inadempiente, anche parzialmente o in modo elusivo. Non è richiesto un termine di messa in mora formale, ma è opportuno attendere un tempo congruo per l'adempimento spontaneo.

Serve l'avvocato per il ricorso in ottemperanza?

Sì, la difesa tecnica è obbligatoria nel giudizio di ottemperanza, come in tutti i giudizi davanti al TAR e al Consiglio di Stato. L'unica eccezione riguarda il ricorso per chiarimenti, che può essere proposto direttamente dalle parti già costituite nel giudizio principale senza un nuovo mandato difensivo.

Il giudice dell'ottemperanza può sostituirsi all'amministrazione inadempiente?

Sì. Il giudice dell'ottemperanza ha poteri sostitutivi diretti: può nominare un commissario ad acta che si sostituisce all'amministrazione nel compiere gli atti necessari all'esecuzione, e può adottare le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, comprese misure coercitive indirette.

L'ottemperanza riguarda solo le sentenze del giudice amministrativo?

No. L'art. 112, comma 2, c.p.a. prevede che l'azione di ottemperanza possa essere proposta anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario (quando pongono obblighi alla P.A.) e per i lodi arbitrali esecutivi inoppugnabili. In tutti questi casi il giudice competente per l'ottemperanza è quello amministrativo.

Entro quanto tempo si prescrive il diritto a proporre il ricorso in ottemperanza?

Il termine per proporre il ricorso in ottemperanza è di dieci anni dalla formazione del giudicato, corrispondente al termine ordinario di prescrizione del diritto di credito. Decorso tale termine, il diritto all'esecuzione forzata si estingue per prescrizione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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