In sintesi
- L'opposizione di terzo si propone davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
- Se è pendente appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve far valere la sua pretesa intervenendo nel giudizio di appello.
- L'opposizione già proposta al primo giudice è dichiarata improcedibile, con fissazione di un termine per l'intervento in appello.
- La regola evita la coesistenza di giudizi paralleli sulla stessa sentenza.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 109 Codice del Processo Amministrativo — Competenza
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. L’opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.
2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all’articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l’opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l’opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l’intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.
Titolo V – Ricorso per cassazione
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'individuazione del giudice competente
L'art. 109 stabilisce davanti a quale giudice si propone l'opposizione di terzo. La regola generale è che essa si propone davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata: coerentemente con la natura del rimedio, è lo stesso organo che ha deciso a dover riesaminare la vicenda alla luce della posizione del terzo.
Il coordinamento con l'appello pendente
Il comma 2 affronta l'ipotesi in cui, contro la sentenza di primo grado, sia già stato proposto appello. In tal caso il terzo non propone opposizione autonoma, ma deve introdurre la propria domanda intervenendo nel giudizio di appello. La soluzione evita che la stessa sentenza sia contemporaneamente oggetto di un appello e di un'opposizione di terzo davanti a giudici diversi, con rischio di decisioni contrastanti.
L'improcedibilità dell'opposizione già proposta
Se l'opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado e poi sopravviene l'appello, il primo giudice la dichiara improcedibile e, qualora l'opponente non vi abbia ancora provveduto, fissa un termine per l'intervento nel giudizio di appello. Il meccanismo convoglia la tutela del terzo nella sede dove la controversia è ormai pendente, salvaguardando l'unitarietà del giudizio.
La ratio di concentrazione
La disciplina risponde al principio di concentrazione e al divieto di duplicazione dei giudizi sulla medesima sentenza. Convogliando la pretesa del terzo nell'appello, si assicura una cognizione unitaria e si evita il contrasto tra giudicati, in coerenza con la logica che governa l'intero sistema delle impugnazioni.
La posizione del terzo interveniente
Intervenendo in appello, il terzo fa valere la propria posizione nei limiti consentiti dalla fase di gravame; la sua domanda, pur originata dall'opposizione, si innesta nel giudizio di secondo grado e ne segue le regole. È quindi essenziale rispettare il termine fissato dal giudice per l'intervento, a pena di decadenza dalla tutela.
Profili pratici
Il terzo deve verificare se penda un appello: in caso affermativo, la via corretta è l'intervento nel giudizio di secondo grado, non l'opposizione autonoma. Se ha già proposto opposizione in primo grado, deve attivarsi tempestivamente per l'intervento nel termine fissato, evitando che la propria iniziativa resti senza esito.
Natura dell'intervento e termini perentori
Quando il terzo deve far valere la propria pretesa intervenendo in appello, il suo intervento assume natura particolare, perché veicola una domanda che altrimenti darebbe luogo a un autonomo giudizio di opposizione. Il rispetto del termine fissato dal giudice per l'intervento è essenziale: si tratta di termine perentorio, la cui inosservanza preclude la tutela. La concentrazione della pretesa del terzo nel giudizio di appello realizza l'unitarietà della cognizione ed evita che la medesima sentenza sia scrutinata in sedi diverse con esiti potenzialmente contrastanti.
Casi pratici
Caso 1: Opposizione davanti al giudice della sentenza
Non pendendo appello, Tizio propone l'opposizione di terzo davanti allo stesso TAR che ha emesso la sentenza pregiudizievole.
Caso 2: L'intervento in appello
Pende già l'appello: Caia, terza pregiudicata, fa valere la sua pretesa intervenendo nel giudizio davanti al Consiglio di Stato.
Caso 3: L'improcedibilità e il termine
Sempronio aveva proposto opposizione al TAR; sopravvenuto l'appello, il giudice la dichiara improcedibile e gli fissa un termine per intervenire in appello.
Domande frequenti
Davanti a quale giudice si propone l'opposizione di terzo?
Davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Cosa accade se pende l'appello?
Il terzo deve far valere la pretesa intervenendo nel giudizio di appello, non con opposizione autonoma.
Che fine fa l'opposizione già proposta in primo grado?
È dichiarata improcedibile, con fissazione di un termine per l'intervento in appello.
Perché questa regola?
Per evitare giudizi paralleli sulla stessa sentenza e il contrasto tra decisioni.
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