Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 102 Codice del Processo Amministrativo – Legittimazione a proporre l’appello
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo
1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.
2. L’interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi può appellare
L'art. 102 individua i soggetti legittimati a proporre appello: sono le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado. La legittimazione all'impugnazione spetta dunque a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio definito dalla sentenza e ne ha subito, in tutto o in parte, gli effetti sfavorevoli. Presupposto sostanziale è la soccombenza: chi è risultato integralmente vittorioso non ha interesse, e quindi legittimazione, ad appellare.
La posizione dell'interventore
Il comma 2 detta una regola specifica per l'interventore: questi può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma. La distinzione riflette le diverse figure di intervento. L'interventore adesivo dipendente, che si limita a sostenere le ragioni di una parte senza far valere un diritto proprio, non ha autonoma legittimazione a impugnare; l'interventore che vanti una posizione sostanziale propria, incisa dalla decisione, può invece appellare in via autonoma.
Soccombenza e interesse all'impugnazione
La legittimazione si salda con l'interesse ad impugnare: occorre che dalla sentenza derivi un effetto pregiudizievole che l'appello mira a rimuovere. L'interesse deve essere concreto e attuale, non potendo l'appello essere proposto per finalità meramente teoriche o per contestare statuizioni non lesive.
Coordinamento con la disciplina del contraddittorio
La norma si coordina con l'art. 95 sulle parti del giudizio di impugnazione: individuati i legittimati ad appellare, occorre poi notificare l'impugnazione alle parti necessarie. Il sistema garantisce che il secondo grado coinvolga i soggetti la cui sfera giuridica è interessata dalla controversia.
Profili pratici
Prima di appellare, l'interventore deve verificare la natura della propria posizione: se meramente adesiva, l'appello rischia l'inammissibilità per difetto di legittimazione. Le parti principali devono invece accertare la sussistenza di una soccombenza, anche solo parziale, che fondi l'interesse a impugnare.
Soccombenza formale e sostanziale
L'interesse a impugnare presuppone la soccombenza, che può essere formale, quando la domanda è respinta nel dispositivo, o sostanziale, quando la parte pur vittoriosa abbia visto disattese ragioni a sé favorevoli con effetti pregiudizievoli. La parte interamente vittoriosa, sia nel dispositivo sia nella motivazione rilevante, non ha interesse ad appellare e le sue eventuali ragioni assorbite vanno semmai riproposte ai sensi dell'art. 101, comma 2. La corretta qualificazione della soccombenza è dunque presupposto della legittimazione.
Casi pratici
Caso 1: La parte soccombente
Tizio, ricorrente respinto in primo grado, è legittimato ad appellare perché soccombente rispetto alla sentenza.
Caso 2: L'interventore adesivo
Caia era intervenuta solo a sostegno dell'amministrazione, senza far valere un diritto proprio: priva di posizione autonoma, non può proporre appello.
Caso 3: L'interventore con posizione autonoma
Sempronio, intervenuto facendo valere un proprio interesse inciso dalla decisione, propone validamente appello in via autonoma.
Domande frequenti
Chi può proporre appello?
Le parti fra cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, in quanto soccombenti.
L'interventore può appellare?
Solo se titolare di una posizione giuridica autonoma; non se è intervenuto in via meramente adesiva.
Serve la soccombenza per appellare?
Sì: occorre un interesse concreto a rimuovere un effetto sfavorevole della sentenza.
Chi è vittorioso può appellare?
No, in difetto di soccombenza e di interesse manca la legittimazione all'impugnazione.