In sintesi
- Possono appellare le parti fra cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado.
- L'interventore può appellare solo se titolare di una posizione giuridica autonoma.
- La legittimazione presuppone la soccombenza, almeno parziale, rispetto alla decisione.
- La regola seleziona i soggetti abilitati a riaprire la controversia in secondo grado.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 102 Codice del Processo Amministrativo — Legittimazione a proporre l’appello
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Possono proporre appello le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado.
2. L’interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma.
Stesso numero, altri codici
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Chi può appellare
L'art. 102 individua i soggetti legittimati a proporre appello: sono le parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado. La legittimazione all'impugnazione spetta dunque a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio definito dalla sentenza e ne ha subito, in tutto o in parte, gli effetti sfavorevoli. Presupposto sostanziale è la soccombenza: chi è risultato integralmente vittorioso non ha interesse, e quindi legittimazione, ad appellare.
La posizione dell'interventore
Il comma 2 detta una regola specifica per l'interventore: questi può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma. La distinzione riflette le diverse figure di intervento. L'interventore adesivo dipendente, che si limita a sostenere le ragioni di una parte senza far valere un diritto proprio, non ha autonoma legittimazione a impugnare; l'interventore che vanti una posizione sostanziale propria, incisa dalla decisione, può invece appellare in via autonoma.
Soccombenza e interesse all'impugnazione
La legittimazione si salda con l'interesse ad impugnare: occorre che dalla sentenza derivi un effetto pregiudizievole che l'appello mira a rimuovere. L'interesse deve essere concreto e attuale, non potendo l'appello essere proposto per finalità meramente teoriche o per contestare statuizioni non lesive.
Coordinamento con la disciplina del contraddittorio
La norma si coordina con l'art. 95 sulle parti del giudizio di impugnazione: individuati i legittimati ad appellare, occorre poi notificare l'impugnazione alle parti necessarie. Il sistema garantisce che il secondo grado coinvolga i soggetti la cui sfera giuridica è interessata dalla controversia.
Profili pratici
Prima di appellare, l'interventore deve verificare la natura della propria posizione: se meramente adesiva, l'appello rischia l'inammissibilità per difetto di legittimazione. Le parti principali devono invece accertare la sussistenza di una soccombenza, anche solo parziale, che fondi l'interesse a impugnare.
Soccombenza formale e sostanziale
L'interesse a impugnare presuppone la soccombenza, che può essere formale, quando la domanda è respinta nel dispositivo, o sostanziale, quando la parte pur vittoriosa abbia visto disattese ragioni a sé favorevoli con effetti pregiudizievoli. La parte interamente vittoriosa, sia nel dispositivo sia nella motivazione rilevante, non ha interesse ad appellare e le sue eventuali ragioni assorbite vanno semmai riproposte ai sensi dell'art. 101, comma 2. La corretta qualificazione della soccombenza è dunque presupposto della legittimazione.
Casi pratici
Caso 1: La parte soccombente
Tizio, ricorrente respinto in primo grado, è legittimato ad appellare perché soccombente rispetto alla sentenza.
Caso 2: L'interventore adesivo
Caia era intervenuta solo a sostegno dell'amministrazione, senza far valere un diritto proprio: priva di posizione autonoma, non può proporre appello.
Caso 3: L'interventore con posizione autonoma
Sempronio, intervenuto facendo valere un proprio interesse inciso dalla decisione, propone validamente appello in via autonoma.
Domande frequenti
Chi può proporre appello?
Le parti fra cui è stata pronunciata la sentenza di primo grado, in quanto soccombenti.
L'interventore può appellare?
Solo se titolare di una posizione giuridica autonoma; non se è intervenuto in via meramente adesiva.
Serve la soccombenza per appellare?
Sì: occorre un interesse concreto a rimuovere un effetto sfavorevole della sentenza.
Chi è vittorioso può appellare?
No, in difetto di soccombenza e di interesse manca la legittimazione all'impugnazione.
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