- Il Consiglio di Stato rimette la causa al TAR solo in casi tassativi.
- Tra essi: mancanza del contraddittorio, lesione del diritto di difesa, nullità della sentenza, erronea declinatoria di giurisdizione o competenza, dichiarazione di estinzione o perenzione.
- Negli appelli su giurisdizione o competenza si procede in camera di consiglio.
- Le parti devono riassumere il processo entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 105 Codice del Processo Amministrativo — Rimessione al primo giudice
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o la perenzione del giudizio.
2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio, di cui all’articolo 87, comma 3.
3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell’ordinanza.
Titolo III – Revocazione
Stesso numero, altri codici
- Art. 105 Cod. Amb. — scarichi in acque superficiali
- Art. 105 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
- Art. 105 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 105 D.Lgs. 42/2004 — Diritti di uso e godimento pubblico
- Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
- Articolo 105 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Il principio di tassatività della rimessione
L'art. 105 disciplina i casi, eccezionali e tassativi, in cui il Consiglio di Stato non decide direttamente la controversia ma rimette la causa al giudice di primo grado. La regola generale è che il giudice d'appello, in attuazione dell'effetto devolutivo, trattiene la causa e la decide nel merito; la rimessione è la deroga, ammessa solo nelle ipotesi previste, perché altrimenti la parte sarebbe privata di un grado di giudizio.
Le ipotesi di rimessione
Il Consiglio di Stato rimette la causa al TAR soltanto se è mancato il contraddittorio, se è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, se dichiara la nullità della sentenza, oppure se riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la giurisdizione, ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio. Si tratta di vizi che hanno impedito una decisione effettiva nel merito in primo grado: la restituzione degli atti consente che quel grado si svolga regolarmente.
Il procedimento per giurisdizione e competenza
Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei TAR che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 87, comma 3. La scelta del rito camerale risponde alla natura prevalentemente processuale di tali questioni e all'esigenza di una loro rapida definizione.
La riassunzione del processo
Disposta la rimessione, le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza. La riassunzione assicura la continuità del giudizio davanti al primo giudice; il mancato rispetto del termine perentorio comporta conseguenze sull'ulteriore corso del processo.
Profili pratici
Poiché la rimessione è tassativa, in appello conviene valutare con attenzione se il vizio dedotto rientri tra quelli che la giustificano: al di fuori di tali ipotesi il Consiglio di Stato decide direttamente. In caso di rimessione, è essenziale riassumere tempestivamente il processo entro i novanta giorni, trattandosi di termine perentorio.
Carattere eccezionale e tutela del doppio grado
La tassatività delle ipotesi di rimessione è funzionale a un duplice obiettivo: da un lato evitare che il Consiglio di Stato si spogli con troppa facilità della cognizione, dall'altro garantire il doppio grado quando un vizio abbia impedito un esame effettivo in primo grado. Fuori dai casi elencati vige il principio dell'assorbimento da parte del giudice d'appello, che trattiene e definisce la causa. La rimessione resta dunque rimedio eccezionale, da interpretare in senso stretto e non suscettibile di applicazione analogica.
Casi pratici
Caso 1: La nullità della sentenza
Il Consiglio di Stato rileva che la sentenza del TAR è nulla per un vizio insanabile: dichiara la nullità e rimette la causa al primo giudice.
Caso 2: L'erronea declinatoria di giurisdizione
Il TAR aveva erroneamente declinato la giurisdizione; il Consiglio di Stato riforma la pronuncia e rimette la causa perché sia decisa nel merito in primo grado.
Caso 3: La riassunzione nei termini
Disposta la rimessione, Tizio riassume il processo davanti al TAR con ricorso notificato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, rispettando il termine perentorio.
Domande frequenti
Quando il Consiglio di Stato rimette la causa al TAR?
Solo nei casi tassativi: difetto di contraddittorio, lesione del diritto di difesa, nullità della sentenza, erronea declinatoria di giurisdizione o competenza, estinzione o perenzione.
Di regola chi decide la causa in appello?
Il Consiglio di Stato la decide direttamente nel merito; la rimessione è l'eccezione.
Che rito si segue per giurisdizione e competenza?
Il procedimento in camera di consiglio dell'art. 87, comma 3.
Entro quando va riassunto il processo?
Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza o ordinanza.
Vedi anche