- In appello non si propongono nuove domande né nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio (divieto di nova).
- Si possono chiedere interessi e accessori maturati dopo la sentenza e il risarcimento dei danni successivi.
- Non sono ammessi nuovi mezzi di prova né nuovi documenti, salvo che siano indispensabili o non producibili prima per causa non imputabile.
- Sono ammessi motivi aggiunti se emergono documenti non prodotti in primo grado da cui risultino vizi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 104 Codice del Processo Amministrativo — Nuove domande ed eccezioni
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo
1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.
2. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
3. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 104 Cod. Amb. — Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
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- Art. 104 D.Lgs. 42/2004 — Fruizione di beni culturali di proprietà privata
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Commento
Il divieto di nova in appello
L'art. 104 fissa uno dei cardini del giudizio di appello amministrativo: il divieto di nuove domande e di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. L'appello non è un nuovo giudizio di primo grado, ma una revisione della sentenza nei limiti di quanto già dedotto: la regola preserva il doppio grado effettivo, impedendo che questioni mai sottoposte al TAR vengano introdotte per la prima volta davanti al Consiglio di Stato.
Le eccezioni al divieto: interessi, accessori e danni successivi
Il divieto non è assoluto. Possono essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa. Si tratta di pretese che non potevano essere fatte valere prima perché sorte successivamente: ammetterle in appello risponde a esigenze di economia e di effettività della tutela, senza violare la logica del divieto di nova.
Il regime delle prove e dei documenti nuovi
Il comma 2 vieta nuovi mezzi di prova e la produzione di nuovi documenti in appello, con due deroghe: quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, oppure quando la parte dimostri di non averli potuti proporre o produrre in primo grado per causa a essa non imputabile. Il regime è restrittivo, a tutela della concentrazione dell'istruttoria nel primo grado, ma flessibile di fronte all'indispensabilità o all'incolpevole impossibilità.
I motivi aggiunti in appello
Il comma 3 consente di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, dai quali emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. È una valvola di garanzia contro la condotta reticente della controparte, che assicura il diritto di difesa quando elementi rilevanti affiorino solo nel grado di appello.
Profili pratici
In appello occorre muoversi entro i confini del thema decidendum del primo grado: nuove domande o eccezioni saranno dichiarate inammissibili. Per introdurre documenti nuovi bisogna argomentarne l'indispensabilità o la non imputabilità della mancata produzione; per i motivi aggiunti, dimostrare che il documento rivelatore dei vizi non era stato prodotto in primo grado dalle altre parti.
Ratio del divieto e coordinamento sistematico
Il divieto di nova tutela l'effettività del doppio grado di giudizio: consentire in appello domande ed eccezioni nuove significherebbe sottrarre alla parte un grado di esame e tradire la funzione di revisione propria dell'impugnazione. La regola si coordina con l'art. 34, comma 3, espressamente fatto salvo, e con la disciplina dei motivi aggiunti, costruendo un sistema in cui il thema decidendum resta tendenzialmente fissato in primo grado, salve le sopravvenienze e le condotte reticenti delle controparti che giustificano le deroghe.
Casi pratici
Caso 1: La nuova domanda inammissibile
Tizio, in appello, formula per la prima volta una domanda risarcitoria mai proposta al TAR: il giudice la dichiara inammissibile per violazione del divieto di nova.
Caso 2: I danni successivi alla sentenza
Caia chiede in appello il risarcimento dei danni maturati dopo la sentenza di primo grado: la domanda è ammessa perché relativa a pregiudizi sopravvenuti.
Caso 3: I motivi aggiunti su documenti reticenti
Sempronio scopre in appello documenti che l'amministrazione non aveva prodotto in primo grado e che rivelano un vizio dell'atto: propone motivi aggiunti.
Domande frequenti
Posso proporre nuove domande in appello?
No: vige il divieto di nuove domande e nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Posso chiedere i danni maturati dopo la sentenza?
Sì: interessi, accessori e danni successivi alla sentenza impugnata sono ammessi.
Posso produrre nuovi documenti in appello?
Solo se il collegio li ritiene indispensabili o se non hai potuto produrli prima per causa non imputabile.
Quando sono ammessi i motivi aggiunti in appello?
Quando vieni a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti in primo grado da cui emergano vizi degli atti.
Vedi anche