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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II del c.p.a., che costituisce la disciplina generale del processo di primo grado.
  • Le norme del Libro II si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali, salvo che non siano espressamente derogate da previsioni specifiche.
  • Il meccanismo del rinvio interno assicura la coerenza sistematica del codice, evitando duplicazioni normative e garantendo l'uniformità delle regole di base.
  • La clausola «se non espressamente derogate» implica che le deroghe alle norme generali del Libro II devono essere previste espressamente: il silenzio si interpreta come applicabilità della regola generale.
  • L'art. 38 funziona in coppia con l'art. 39 (rinvio esterno al c.p.c.) nel costruire la gerarchia delle fonti processuali applicabili al giudizio amministrativo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 38 Codice del Processo Amministrativo — Rinvio interno

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

Commento

Ratio e collocazione nel sistema delle fonti processuali

L'articolo 38 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) enuncia il principio del rinvio interno, stabilendo che le disposizioni del Libro II — dedicato al processo amministrativo di primo grado — costituiscono la disciplina generale applicabile non solo al rito ordinario di primo grado, ma anche alle impugnazioni e ai riti speciali, in quanto non espressamente derogate. La norma riveste un'importanza sistematica di primo piano: assegna al Libro II una funzione di «diritto comune» interno al codice, determinando la gerarchia applicativa tra le varie parti dell'articolato normativo. Il codice del 2010, frutto della delega conferita dalla L. 69/2009, ha perseguito una ricodificazione organica del processo amministrativo, superando la stratificazione normativa precedente (R.D. 1054/1924, L. 1034/1971, L. 205/2000 e numerose leggi speciali). In questo quadro, l'art. 38 è uno dei pilastri del nuovo sistema: definisce il meccanismo interno di integrazione normativa, limitando il ricorso al rinvio esterno al codice di procedura civile (disciplinato dall'art. 39) ai soli casi in cui il c.p.a. non offra risposta.

Il Libro II come disciplina generale del processo

Il Libro II del c.p.a. (artt. 40-117) contiene le norme fondamentali del processo di primo grado: la disciplina del ricorso (artt. 40-48), la costituzione delle parti (art. 46), il deposito e i termini (artt. 44-45), l'istruttoria (artt. 63-68), l'udienza (artt. 71-76), le misure cautelari (artt. 55-62), il giudizio (artt. 112-117 per l'ottemperanza) e la disciplina delle spese (art. 26). Queste norme, nel disegno del codice, non sono regole settoriali valide solo per il rito ordinario, ma costituiscono il substrato normativo generale dell'intero processo amministrativo. Attraverso il rinvio dell'art. 38, esse trovano applicazione anche nei riti speciali (come il rito abbreviato comune ex art. 119 c.p.a., il rito appalti ex art. 120 c.p.a. e le controversie in materia elettorale ex artt. 129-132 c.p.a.) e nel giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato (Libro IV), nonché nel giudizio di revocazione e in quello di opposizione di terzo. Nei riti speciali, il legislatore ha spesso introdotto deroghe espresse alla disciplina generale del Libro II — ad esempio, termini dimezzati nel rito appalti, limitazioni all'istruttoria, specialità delle misure cautelari — ma queste deroghe operano proprio in quanto «espresse», confermando a contrario la regola generale sancita dall'art. 38.

Il requisito della deroga «espressa»

La locuzione «se non espressamente derogate» è di fondamentale importanza pratica. Essa esclude che le norme del Libro II possano essere derogate per via di interpretazione estensiva o analogica delle norme speciali: la deroga deve risultare in modo inequivoco dal testo del codice o delle disposizioni speciali. Questo orientamento ha effetti rilevanti in materia di diritto intertemporale e di lacune normative nei riti speciali: quando il legislatore ha disciplinato solo parzialmente un rito speciale, la lacuna è colmata dalla regola generale del Libro II, non da un'interpretazione estensiva delle norme speciali del rito. Il meccanismo è analogo a quello del rinvio alle disposizioni generali del codice di procedura civile, che opera tuttavia ad un livello gerarchico inferiore (art. 39 c.p.a.): prima si applica la norma speciale del rito, poi la norma generale del Libro II, poi — in via residuale — la norma del c.p.c. compatibile.

Rapporto con il rinvio esterno al codice di procedura civile

Il combinato disposto degli artt. 38 e 39 costruisce una gerarchia applicativa a tre livelli: (i) norme speciali del rito applicabile (impugnazioni, riti speciali); (ii) norme generali del Libro II; (iii) norme del c.p.c. in quanto compatibili o espressive di principi generali. Questo schema garantisce la specialità del processo amministrativo rispetto a quello civile, riducendo al minimo il ricorso al rinvio esterno. L'art. 39 interviene solo quando nessuna delle norme interne al c.p.a. — né speciali né generali — offra una risposta alla questione processuale sollevata. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità di questa struttura normativa, che attribuisce al processo amministrativo un'identità propria coerente con la specializzazione della giurisdizione nei confronti dell'agire pubblico, sancita dagli artt. 103 e 113 Cost.

Profili pratici

Sul piano operativo, l'art. 38 orienta quotidianamente l'attività degli avvocati e dei giudici amministrativi. Ogni volta che si pone una questione processuale in un rito speciale o in appello, la prima verifica consiste nell'individuare se esiste una norma specifica, espressa e derogatoria; in assenza, si applica la disciplina del Libro II. Ad esempio, nel rito abbreviato ex art. 119 c.p.a. la norma dimezza i termini del Libro II, ma non disciplina autonomamente il contenuto del ricorso: quindi si applica l'art. 40 c.p.a. (Libro II) sui requisiti del ricorso. Nel rito appalti ex art. 120 c.p.a. e D.Lgs. 36/2023, analogamente, le deroghe espresse riguardano i termini, l'onere di impugnazione immediata dei vizi formali, la disciplina dello stand-still e dell'inefficacia del contratto, mentre la struttura del ricorso, la costituzione delle parti, l'istruttoria e le spese restano disciplinate dal Libro II. Questo meccanismo consente al sistema processuale di essere flessibile nei riti speciali senza moltiplicare inutilmente le norme di base.

Casi pratici

Caso 1: Applicazione del Libro II nel rito appalti per il contenuto del ricorso

Tizio, imprenditore escluso da una gara pubblica, propone ricorso nel rito speciale appalti ex art. 120 c.p.a.: poiché tale rito non disciplina espressamente il contenuto del ricorso, si applica in via suppletiva l'art. 40 del Libro II c.p.a., che elenca gli elementi identificativi, i motivi e le conclusioni che il ricorso deve obbligatoriamente contenere.

Caso 2: Disciplina delle spese in appello tramite rinvio interno

Caio vince in appello davanti al Consiglio di Stato una controversia in materia edilizia. Il Libro IV del c.p.a. non contiene una disciplina autonoma delle spese di giudizio: il giudice applica l'art. 26 del Libro II, che regola la liquidazione delle spese nel processo amministrativo secondo il principio della soccombenza.

Caso 3: Istruttoria nel rito abbreviato ex art. 119 c.p.a.

Sempronio propone ricorso nel rito abbreviato avverso un provvedimento di revoca di una concessione: non essendo le norme istruttorie espressamente derogate nel rito abbreviato, il TAR applica gli artt. 63-68 del Libro II c.p.a. e dispone la produzione di documenti da parte dell'amministrazione resistente.

Domande frequenti

Cosa significa rinvio interno nel processo amministrativo?

Il rinvio interno significa che le norme del Libro II del c.p.a. (processo di primo grado) si applicano anche ai riti speciali e alle impugnazioni, ogni volta che questi non contengono una disciplina espressa e derogatoria. È un meccanismo che evita duplicazioni normative e garantisce coerenza al sistema.

Quando una norma del Libro II non si applica a un rito speciale?

Una norma del Libro II non si applica quando il rito speciale la deroga espressamente. La deroga deve essere chiara e inequivoca: in assenza di una deroga espressa, la norma generale del Libro II prevale sempre.

Qual è il rapporto tra l'art. 38 e il rinvio al codice di procedura civile?

L'art. 38 disciplina il rinvio interno (alle norme generali del Libro II), che opera a un livello gerarchicamente superiore rispetto al rinvio esterno al c.p.c. previsto dall'art. 39. Il c.p.c. si applica solo quando nessuna norma interna al c.p.a. — né speciale né generale — disciplina la questione processuale.

L'art. 38 vale anche per il giudizio di appello al Consiglio di Stato?

Sì, il Libro II si applica anche alle impugnazioni, quindi al giudizio di appello, alla revocazione e all'opposizione di terzo, salvo le deroghe espresse contenute nel Libro IV del c.p.a. e nelle norme specifiche dei singoli mezzi di impugnazione.

Come si risolve una lacuna normativa in un rito speciale?

In caso di lacuna, si applicano prima le norme generali del Libro II (art. 38 c.p.a.) e solo in via residuale, se anche queste non offrono risposta, le disposizioni del c.p.c. compatibili o espressive di principi generali (art. 39 c.p.a.).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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