Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1730 c.c. – Estinzione del mandato conferito a più mandatari
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1729 - Art. 1729 c.c.: Mancata conoscenza della causa di estinzione→Cod. civ. art. 1731 - Art. 1731 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1728 c.c.: Morte o incapacità del mandante o del mandatario→Articolo 1732 Codice Civile: Operazioni a fido→Articolo 1727 Codice Civile: Rinunzia del mandatario→Articolo 1733 Codice Civile: Misura della provvigione→Articolo 1726 Codice Civile: Revoca del mandato collettivo→Articolo 1734 Codice Civile: Revoca della commissione→Articolo 1725 Codice Civile: Revoca del mandato oneroso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il mandato conferito a più mandatari congiunti
L'art. 1730 c.c. disciplina la fattispecie del mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente. Si tratta di una species del mandato plurisoggettivo in cui i mandatari non possono agire separatamente: la loro attività ha valore solo se concordata e attuata in modo unitario. L'esempio tipico e' il mandato conferito a due professionisti con la clausola che debbano firmare entrambi ogni atto.
Il principio di estinzione automatica
La regola di default fissata dall'art. 1730 c.c. e' draconiana: il mandato si estingue integralmente anche se la causa estintiva (morte, incapacità, rinuncia) riguarda uno solo dei mandatari. La ratio e' logica: se il mandato e' stato costruito sull'azione congiunta di più persone, la caduta di uno di esse rende strutturalmente impossibile lo svolgimento dell'incarico nella forma concordata.
Immaginiamo che Tizio e Caio siano stati nominati congiuntamente mandatari di Sempronia per gestire un'operazione immobiliare complessa. Se Caio muore, il mandato non può proseguire solo con Tizio perché il mandante aveva voluto espressamente entrambi: la competenza di Tizio presa isolatamente non corrisponde all'assetto voluto da Sempronia.
La deroga convenzionale
L'art. 1730 c.c. e' derogabile: le parti possono stabilire contrattualmente che, in caso di estinzione della qualità di uno dei mandatari, il mandato prosegua con i rimanenti. Questa clausola e' frequente nei mandati professionali e nelle procure conferite a studi associati: si prevede che la morte o il recesso di un componente non pregiudichi l'esecuzione dell'incarico, che viene portato avanti dagli altri.
In assenza di tale clausola, il mandante che voglia proseguire il rapporto dovrà conferire un nuovo mandato ai restanti mandatari (o a un nuovo gruppo), con tutte le implicazioni formali del caso.
Distinzione dal mandato disgiuntivo
La norma si applica solo al mandato con obbligo di azione congiunta, non al mandato disgiuntivo in cui ciascun mandatario può agire separatamente. Nel mandato disgiuntivo, la caduta di uno dei mandatari non pregiudica la posizione degli altri, che possono continuare ad agire autonomamente. È quindi fondamentale verificare, al momento della stipula, se il mandato preveda o meno la necessità dell'azione concertata.
Coordinamento con l'art. 1726 c.c.
L'art. 1730 c.c. costituisce il pendant dell'art. 1726 c.c.: mentre quest'ultimo disciplina la revoca del mandato collettivo (pluralità di mandanti), l'art. 1730 c.c. regola l'estinzione del mandato a pluralità di mandatari. Insieme, i due articoli chiudono la disciplina del mandato plurisoggettivo e introducono la sezione sulla commissione (artt. 1731 ss. c.c.).
Domande frequenti
Cosa succede se uno dei mandatari congiunti muore o diventa incapace?
Di regola il mandato si estingue integralmente, perché non e' più possibile l'azione congiunta prevista dalle parti. Solo un'apposita clausola contrattuale può consentire la prosecuzione con i mandatari rimasti.
È possibile che il mandato prosegua solo con i mandatari rimasti?
Si', ma solo se le parti lo hanno espressamente previsto nel contratto. In assenza di deroga convenzionale, il mandato si estingue anche se la causa riguarda un solo mandatario.
Qual e' la differenza tra mandato congiunto e mandato disgiuntivo?
Nel mandato congiunto i mandatari devono agire insieme: la caduta di uno estingue il mandato. Nel mandato disgiuntivo ciascuno può agire separatamente, quindi la caduta di uno non pregiudica gli altri.
Se il mandato conferito a più mandatari si estingue, il mandante deve conferire un nuovo incarico?
Si'. Per proseguire il rapporto il mandante dovrà stipulare un nuovo mandato con i mandatari rimasti o con altri soggetti, rispettando le formalita' richieste dalla natura dell'atto.
L'art. 1730 c.c. si applica anche alla rinuncia di uno dei mandatari?
Si'. La norma si applica a qualsiasi causa di estinzione che colpisca uno dei mandatari, inclusa la rinuncia volontaria, non solo la morte o l'incapacità.