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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1728 c.c. – Morte o incapacità del mandante o del mandatario

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l’esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.

Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell’interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

In sintesi

  • Morte o incapacità del mandante: il mandatario che ha già iniziato l'esecuzione deve proseguirla se vi è pericolo nel ritardo.
  • Morte o incapacità del mandatario: i suoi eredi o il rappresentante devono avvertire il mandante e adottare i provvedimenti urgenti.
  • Obbligo di comunicazione: gli eredi del mandatario che conoscono il mandato devono informare prontamente il mandante.
  • Provvedimenti conservativi: nell'attesa che il mandante provveda, gli eredi devono adottare le misure necessarie a tutela dei suoi interessi.
  • Continuità dell'incarico: la norma privilegia la continuità della gestione per evitare danni da interruzione improvvisa.
Indice dei contenuti

Il principio di continuità nella gestione del mandato

L'art. 1728 c.c. disciplina gli effetti dell'estinzione del mandato per morte o per incapacita' sopravvenuta di uno dei soggetti del rapporto. La norma e' animata da un principio di continuità: l'interruzione brusca dell'incarico può arrecare danni gravi agli interessi del mandante, sicché il legislatore impone obblighi di gestione transitoria anche dopo il verificarsi della causa estintiva.

Estinzione per morte o incapacita' del mandante

Quando il mandante muore o diventa incapace, il mandato si estingue in linea di principio ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c. Tuttavia, se il mandatario ha già iniziato l'esecuzione dell'incarico, la norma lo obbliga a proseguire qualora vi sia pericolo nel ritardo.

Il pericolo nel ritardo deve essere valutato in concreto: se Tizio, mandatario di Caio per la conclusione di un contratto di fornitura urgente, apprende della morte del mandante a trattativa avanzata, l'interruzione immediata potrebbe causare la perdita dell'affare e danni significativi agli eredi. In tal caso Tizio e' tenuto a portare a compimento l'operazione, agendo nell'interesse degli eredi del mandante.

L'obbligo di prosecuzione si esaurisce non appena il pericolo cessa o gli eredi del mandante provvedono a conferire un nuovo incarico o a revocare il mandato stesso.

Estinzione per morte o incapacita' del mandatario

La fattispecie inversa, morte o sopravvenuta incapacita' del mandatario, genera obblighi in capo agli eredi o al rappresentante/assistente del mandatario. Questi soggetti, se sono a conoscenza dell'esistenza del mandato, devono: (i) avvertire prontamente il mandante; (ii) adottare nell'interesse di quest'ultimo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.

Il requisito della conoscenza e' fondamentale: gli eredi che ignorano del tutto il mandato non possono essere obbligati ad adempiere a obblighi che non conoscono. Tuttavia, una volta acquisita la conoscenza, anche in modo indiretto, ad esempio rinvenendo la documentazione del mandato tra le carte del de cuius, l'obbligo di avvertire il mandante sorge immediatamente.

I provvedimenti conservativi degli eredi

I provvedimenti che gli eredi del mandatario devono adottare nell'interesse del mandante sono di natura conservativa e urgente: non si tratta di eseguire l'incarico originario, ma di evitare che l'interruzione improvvisa del rapporto causi danni irreversibili. Ad esempio, se il mandatario stava custodendo beni del mandante, gli eredi devono assicurarsi che i beni siano al sicuro e restituirli al più presto.

La norma non impone agli eredi di subentrare nel mandato, il mandato e' un rapporto fiduciario intuitu personae e non si trasmette agli eredi del mandatario, ma solo di gestire la fase transitoria fino a quando il mandante non sia in grado di provvedere autonomamente.

Coordinamento con la disciplina della rappresentanza

L'art. 1728 c.c. si coordina con l'art. 1396 c.c. in tema di modificazioni e revoca della procura: la pubblicita' della procura non equivale alla conoscenza del mandato sottostante, sicché i terzi che hanno contrattato con il mandatario prima della sua morte possono fare affidamento sugli atti compiuti, nei limiti in cui il mandatario era ancora in vita e capace al momento della conclusione del contratto.

Domande frequenti

Se il mandante muore, il mandatario deve interrompere immediatamente l'incarico?

No. Se ha già iniziato l'esecuzione e vi e' pericolo nel ritardo, il mandatario e' obbligato a proseguire fino a quando gli eredi del mandante possono provvedere.

Gli eredi del mandatario sono tenuti a eseguire il mandato al posto del defunto?

No. Il mandato e' un contratto intuitu personae e non si trasmette agli eredi. Questi devono solo avvertire il mandante e adottare i provvedimenti conservativi urgenti.

Cosa succede se gli eredi del mandatario ignorano l'esistenza del mandato?

Se non sono a conoscenza del mandato, non sorgono obblighi in loro capo. L'obbligo nasce solo dal momento in cui acquisiscono conoscenza dell'incarico.

Quali provvedimenti devono adottare gli eredi del mandatario?

Devono avvertire prontamente il mandante e adottare le misure conservative urgenti nell'interesse di quest'ultimo, come custodire i beni o bloccare operazioni rischiose.

L'art. 1728 c.c. si applica anche all'incapacita' sopravvenuta?

Si'. La norma equipara la morte all'incapacita' sopravvenuta (es. interdizione o inabilitazione) sia per il mandante sia per il mandatario.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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