Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1652 c.c. – Anticipazioni all’affittuario
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualora l’affittuario non possa provvedere altrimenti, il locatore è tenuto ad anticipargli le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo.
Il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1649 - Art. 1649 Codice Civile: Subaffitto→Cod. civ. art. 1655 - Art. 1655 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1648 Codice Civile: Casi fortuiti ordinari→Art. 1656 Codice Civile: Subappalto→Art. 1647 Codice Civile: Nozione→Articolo 1657 Codice Civile: Determinazione del corrispettivo→Art. 1646 c.c.: Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante→Articolo 1658 Codice Civile: Fornitura della materia→Articolo 1645 Codice Civile: Riconsegna del bestiame
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In sintesi
Indice dei contenuti
La ratio dell'obbligo di anticipazione
L'articolo 1652 del Codice Civile introduce un obbligo peculiare a carico del locatore nell'ambito dell'affitto a coltivatore diretto: anticipare all'affittuario le sementi e le materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo, quando questi non possa procurarsele altrimenti. La norma risponde a una logica di tutela della continuità produttiva: senza i mezzi minimi per coltivare, l'affittuario non potrebbe adempiere alla sua principale obbligazione contrattuale, con danno per entrambe le parti.
Il presupposto: l'impossibilita' di provvedere altrimenti
L'obbligo del locatore non e' incondizionato: scatta solo quando l'affittuario non possa provvedere altrimenti. Si tratta di un presupposto di necessità che richiede una valutazione concreta della situazione economica e delle possibilità di approvvigionamento del coltivatore. Tizio, affittuario che si trova in momentanea difficoltà finanziaria e non riesce ad acquistare le sementi necessarie per la stagione, ha diritto di richiedere l'anticipazione al locatore Caio.
Qualora, invece, l'affittuario avesse la possibilità di ottenere i mezzi necessari attraverso il credito bancario, la cooperazione agricola o altre vie ragionevolmente accessibili, potrebbe non ricorrere il presupposto dell'impossibilita'. La valutazione deve essere condotta con equità e in buona fede, senza imporre all'affittuario oneri sproporzionati o non ragionevolmente esigibili.
L'oggetto dell'anticipazione
Il legislatore ha circoscritto l'oggetto dell'anticipazione a categorie specifiche: sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie. Si tratta dei mezzi produttivi fondamentali, senza i quali la coltivazione non può avere inizio o proseguire. Non rientrano nell'obbligo i macchinari, i carburanti, il pagamento dei salari o altre voci di costo dell'attività agricola, per quanto anch'esse necessarie. Il criterio e' la strumentalita' diretta alla coltivazione del fondo.
Il termine 'necessarie' indica che l'anticipazione riguarda i quantitativi minimi indispensabili, non la copertura integrale dei fabbisogni dell'azienda agricola. Il locatore non e' tenuto a finanziare l'intera stagione colturale, ma solo a garantire il minimo indispensabile per la continuità della coltivazione.
Il regime del credito del locatore
L'anticipazione non e' una donazione ne' un contributo a fondo perduto: il credito del locatore produce interessi in misura corrispondente al saggio legale. L'affittuario e' quindi debitore del valore dei beni anticipati più gli interessi maturati al tasso legale. Questo meccanismo bilancia la tutela dell'affittuario con la salvaguardia del patrimonio del locatore, che non e' chiamato a sopportare un onere definitivo ma solo a anticipare risorse che saranno restituite con il rendimento minimo di legge.
Inquadramento nella disciplina speciale
Come per le altre norme della sezione, occorre verificare se la disciplina speciale in materia di affitti agrari, in particolare la Legge 203/1982, abbia modificato o integrato questa previsione codicistica. La lettura dell'art. 1652 non può prescindere dal contesto normativo complessivo, che nel settore agrario e' particolarmente articolato e stratificato.
Domande frequenti
Il locatore e' sempre obbligato ad anticipare sementi e fertilizzanti all'affittuario?
No, l'obbligo scatta solo se l'affittuario non può provvedere altrimenti. Se ha accesso al credito o ad altri canali di approvvigionamento, il presupposto non e' integrato.
L'anticipazione e' gratuita?
No. Il credito del locatore produce interessi al tasso legale: l'affittuario deve restituire il valore delle materie anticipate più gli interessi maturati.
Cosa rientra nell'obbligo di anticipazione del locatore?
Sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie strettamente necessarie per la coltivazione. Non sono inclusi macchinari, carburanti o altri costi aziendali.
Come si determina cosa e' 'necessario' per la coltivazione?
Si fa riferimento al minimo indispensabile per garantire la continuità della coltivazione del fondo, non alla copertura integrale dei fabbisogni aziendali.
Cosa succede se il locatore rifiuta di fare l'anticipazione pur ricorrendone i presupposti?
L'affittuario può agire in giudizio per ottenere l'adempimento dell'obbligo, ed eventualmente richiedere il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento.