Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1631 c.c. – Estensione del fondo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Per l’affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell’estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita.

In sintesi

  • Affitto a misura o a corpo con indicazione della misura: se l'estensione reale del fondo differisce da quella dichiarata si applica la disciplina della vendita.
  • Eccesso di estensione: il locatore può chiedere un supplemento di fitto o la risoluzione, secondo le regole degli articoli 1537-1538 c.c.
  • Difetto di estensione: l'affittuario può ottenere una riduzione del fitto o la risoluzione del contratto.
  • Rinvio normativo espresso: l'articolo non disciplina autonomamente il rimedio ma rinvia integralmente al capo sulla vendita immobiliare.
Indice dei contenuti

L'affitto a misura e l'affitto a corpo

L'articolo 1631 del Codice Civile regola le conseguenze della difformita' tra la superficie dichiarata nel contratto di affitto e quella effettiva del fondo. La norma distingue due ipotesi: l'affitto "a misura", in cui il canone e' calcolato per ettaro o altra unità di superficie, e l'affitto "a corpo con indicazione della misura", in cui il fondo e' venduto come un tutt'uno ma se ne dichiara comunque l'estensione approssimativa.

Il rinvio alle norme sulla vendita

La scelta tecnica del legislatore e' quella del rinvio: anziche' dettare una disciplina specifica per l'affitto, l'articolo 1631 richiama le disposizioni contenute nel capo della vendita, in particolare gli articoli 1537 e 1538 del Codice Civile. Questo approccio evita duplicazioni normative e garantisce coerenza sistematica tra i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto beni immobili.

Eccesso di estensione

Se il fondo e' più esteso di quanto dichiarato, si applica l'articolo 1537 c.c.: per l'affitto a misura l'affittuario deve corrispondere un supplemento di fitto proporzionale all'eccesso, salvo che l'eccesso superi la ventesima parte della misura indicata, nel qual caso può scegliere tra il pagamento del supplemento e la risoluzione del contratto. Tizio, affittuario di un fondo dichiarato di 10 ettari che ne misura in realtà 12, dovrà pagare il fitto anche per i 2 ettari in eccesso.

Difetto di estensione

Se il fondo e' meno esteso del dichiarato, si applica l'articolo 1538 c.c. in modo speculare: il locatore deve ridurre il canone in proporzione al difetto. Se il difetto supera la ventesima parte, l'affittuario può optare tra la riduzione del fitto e la risoluzione del contratto. Caio, locatore che ha concesso in affitto un appezzamento dichiarato di 5 ettari ma che ne misura solo 4, dovrà accettare un fitto ridotto proporzionalmente.

Affitto a corpo senza indicazione della misura

Se il contratto non indica alcuna misura (affitto a corpo puro), l'articolo 1631 non si applica: in quel caso l'affittuario accetta il fondo nello stato di fatto in cui si trova, indipendentemente dall'estensione effettiva. La mancata indicazione della misura esclude qualsiasi pretesa di adeguamento del canone per eccesso o difetto.

Importanza pratica

La norma e' rilevante soprattutto nei contratti di affitto di fondi agricoli di grande estensione, dove anche piccole differenze superficiali incidono in modo significativo sul canone annuo. Nella prassi notarile e agraria si raccomanda di effettuare una misurazione catastale accurata prima della stipula, per evitare successive controversie. Il rimedio deve essere esercitato entro il termine di prescrizione ordinario decennale.

Domande frequenti

Cosa significa affitto a misura rispetto ad affitto a corpo?

Nell'affitto a misura il canone e' calcolato per unità di superficie; nell'affitto a corpo il fondo e' ceduto come un tutto unico indipendentemente dall'estensione.

Cosa accade se il fondo e' più grande di quanto indicato in contratto?

L'affittuario deve pagare un supplemento di fitto; se l'eccesso supera un ventesimo può scegliere tra il supplemento e la risoluzione del contratto.

E se il fondo e' più piccolo del dichiarato?

Il locatore deve ridurre il canone; se il difetto supera un ventesimo l'affittuario può optare per la riduzione o la risoluzione.

Perché l'art. 1631 rinvia alle norme sulla vendita?

Per evitare duplicazioni normative: le regole sulla vendita immobiliare (artt. 1537-1538 c.c.) disciplinano già in modo completo le conseguenze della difformita' di misura.

Se il contratto non indica alcuna misura, si applica l'art. 1631?

No: in caso di affitto a corpo senza indicazione della misura non e' possibile chiedere adeguamenti del canone per eccesso o difetto di estensione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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