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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche
In sintesi
  • Successione nel contratto: alla morte dell'affittuario (Tizio), il contratto di affitto non si scioglie automaticamente ma si trasmette agli eredi.
  • Diritto di recesso bilaterale: sia il locatore sia gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte di Tizio.
  • Preavviso di sei mesi: il recesso deve essere comunicato all'altra parte con un preavviso di sei mesi.
  • Fondi rustici, regola speciale: la disdetta per un fondo rustico produce effetto alla fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del preavviso, non alla scadenza del preavviso stesso.
  • Decorrenza del termine: i tre mesi per esercitare il recesso decorrono dalla data di morte dell'affittuario, non dalla conoscenza da parte del locatore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1627 c.c. – Morte dell’affittuario

Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all’altra parte con preavviso di sei mesi.

Se l’affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell’anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso.

Commento

Indice dei contenuti

Principio generale: la morte non scioglie il contratto

A differenza di quanto accade per alcune tipologie contrattuali caratterizzate da forte intuitus personae (come il mandato o la società di persone), la morte dell'affittuario non determina l'automatico scioglimento del contratto di affitto. Il contratto si trasmette agli eredi di Tizio, che subentrano in tutti i diritti e gli obblighi del dante causa. Questo principio riflette la natura patrimoniale del contratto di affitto: la cosa affittata è un bene produttivo il cui sfruttamento può continuare indipendentemente dalla persona fisica che lo gestisce.

Il recesso: strumento di tutela per entrambe le parti

Tuttavia, il legislatore ha riconosciuto che la morte dell'affittuario può alterare significativamente l'equilibrio del rapporto. Gli eredi potrebbero non avere le competenze o la volontà di gestire la cosa affittata; il locatore (Caio) potrebbe aver scelto Tizio in ragione di qualità personali che gli eredi non possiedono. L'art. 1627 c.c. introduce quindi un diritto di recesso bilaterale: sia Caio sia gli eredi possono sciogliere il contratto, esercitando la disdetta entro tre mesi dalla morte di Tizio.

Termini e modalità del recesso

Il recesso deve essere esercitato entro tre mesi dalla morte dell'affittuario: è un termine di decadenza che non ammette proroghe. La disdetta deve essere comunicata all'altra parte con un preavviso di sei mesi: quindi il recesso viene comunicato entro tre mesi dalla morte, ma il contratto si scioglie sei mesi dopo tale comunicazione. Se nessuna delle parti esercita il recesso entro i tre mesi, il contratto prosegue con gli eredi senza possibilità di avvalersene ulteriormente in base a questa norma.

Esempio pratico

Tizio muore il 1° gennaio. Caio ha tempo fino al 1° aprile (tre mesi) per comunicare la disdetta agli eredi. Se Caio comunica la disdetta il 15 febbraio, il contratto si scioglie il 15 agosto (sei mesi dopo la disdetta). Se l'oggetto dell'affitto è un fondo rustico, lo scioglimento si produce alla fine dell'anno agrario in corso il 15 agosto, tipicamente il 10 novembre. Gli eredi continuano a gestire il fondo fino a quella data.

Regola speciale per i fondi rustici

Per i fondi rustici, la disdetta esercitata ai sensi dell'art. 1627 c.c. non produce effetto alla scadenza del preavviso semestrale, ma alla fine dell'anno agrario in corso a quella data. La ragione è la stessa dell'art. 1625 c.c.: l'attività agricola è ciclica e la cessazione del rapporto in corso di stagione causerebbe danni economici sproporzionati agli eredi dell'affittuario e ai lavoratori del fondo. La norma garantisce il completamento del ciclo produttivo in corso.

Interazione con le norme sull'affitto agrario

La L. 203/1982 sull'affitto di fondi rustici prevede che il contratto si rinnovi automaticamente, salvo disdetta, e riconosce all'affittuario e ai suoi familiari diritti particolarmente stabili. In caso di morte dell'affittuario, le norme speciali sull'affitto agrario possono prevedere la continuazione del rapporto con i familiari conviventi che coltivano il fondo, riducendo l'operatività pratica del diritto di recesso ex art. 1627 c.c.

Domande frequenti

Alla morte dell'affittuario il contratto si scioglie automaticamente?

No. Il contratto si trasmette agli eredi, che subentrano nei diritti e obblighi del defunto. Lo scioglimento e' possibile solo se locatore o eredi esercitano il recesso entro tre mesi dalla morte.

Entro quando deve essere esercitato il recesso?

Entro tre mesi dalla morte dell'affittuario. È un termine di decadenza: se nessuna parte lo esercita in tempo, il contratto continua con gli eredi senza possibilità di avvalersi di questa norma.

Qual e' il preavviso necessario per la disdetta?

La disdetta deve essere comunicata all'altra parte con un preavviso di sei mesi. Il recesso viene esercitato entro tre mesi dalla morte, ma il contratto si scioglie sei mesi dopo la comunicazione.

La disdetta per un fondo rustico produce effetto alla scadenza del preavviso?

No. Per i fondi rustici la disdetta ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del preavviso semestrale, non alla data di scadenza del preavviso stesso.

Gli eredi possono essere obbligati a continuare il contratto di affitto agrario?

Le norme speciali sull'affitto di fondi rustici (L. 203/1982) prevedono in alcuni casi la continuazione automatica del contratto con i familiari conviventi che coltivano il fondo, limitando il diritto di recesso ex art. 1627 c.c.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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