← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice emette un decreto di trasferimento dei carati indicati nell'ordinanza di vendita.
  • Il decreto ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati che non sono oggetto di espropriazione.
  • Il decreto è trasmesso dall'ufficio di iscrizione per essere reso pubblico ai sensi dell'art. 250 del Codice della navigazione.
  • Le stesse disposizioni si applicano alla vendita senza incanto dei carati.
  • La norma disciplina il caso particolare in cui oggetto di espropriazione siano le quote di comproprietà della nave, non la nave intera.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 665 Codice della Navigazione — Trasferimento dei carati di nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione, con decreto, trasferisce all'aggiudicatario i carati indicati nella ordinanza di vendita e ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati, che non formano oggetto di espropriazione. Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.

Commento

Ratio e specificità dell'espropriazione dei carati

L'art. 665 del Codice della navigazione regola il trasferimento coattivo dei carati di nave, disciplinando una fattispecie peculiare rispetto a quella dell'art. 664 relativa all'intera nave. I carati sono le quote ideali di comproprietà della nave previste dall'art. 258 e ss. del Codice della navigazione: la proprietà della nave può essere suddivisa in ventiquattro quote (carati), ciascuna delle quali può essere di titolarità di un soggetto diverso, configurando una comproprietà pro indiviso sui generis, disciplinata dal diritto marittimo in modo parzialmente autonomo rispetto alla comproprietà ordinaria del codice civile. L'espropriazione può riguardare non l'intera nave, ma soltanto i carati di uno o più comproprietari debitori, lasciando inalterate le posizioni degli altri comproprietari non esecutati. Questa particolarità impone una disciplina del trasferimento differente da quella dell'art. 664, incentrata non sulla cancellazione totale delle ipoteche ma sulla loro restrizione ai carati non oggetto di espropriazione.

Il decreto di trasferimento dei carati

Il giudice dell'esecuzione emette il decreto di trasferimento dei carati dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, con le medesime modalità procedurali del decreto di trasferimento dell'intera nave ex art. 664. Il decreto identifica i carati trasferiti con riferimento all'ordinanza di vendita, che ne contiene la descrizione (numero di carati, identità del debitore esecutato, nave di riferimento), e individua l'aggiudicatario come nuovo titolare di quelle quote. L'effetto del decreto è il trasferimento coattivo della titolarità delle quote, che si realizza senza consenso del debitore e per effetto dell'autorità giudiziaria: l'aggiudicatario acquista la stessa posizione giuridica che aveva il debitore nella comproprietà, compresa la partecipazione alla gestione della nave nei limiti previsti dagli artt. 258 e ss. del Codice della navigazione.

La restrizione delle ipoteche: il meccanismo peculiare

L'elemento che distingue nettamente l'art. 665 dall'art. 664 è la previsione secondo cui il decreto ingiunge all'ufficio competente di restringere le ipoteche ai carati che non formano oggetto di espropriazione. Nel caso dell'intera nave (art. 664), il decreto determina la cancellazione di tutte le ipoteche e di tutti i pignoramenti: l'acquirente riceve un bene purgato da ogni vincolo. Nel caso dei carati (art. 665), le ipoteche non vengono cancellate integralmente ma circoscritte alla parte di bene che non è stata oggetto di espropriazione: se un creditore aveva iscritto ipoteca su tutti i carati della nave e soltanto alcuni di essi sono stati espropriati, l'ipoteca continuerà a gravare sui carati rimasti in capo agli altri comproprietari. L'aggiudicatario acquista i carati liberi da ogni vincolo ipotecario, ma il diritto del creditore ipotecario sopravvive in relazione ai carati non espropriati. Questo meccanismo è necessario per tutelare i diritti dei comproprietari non esecutati: la procedura esecutiva a carico di uno solo di essi non può pregiudicare la posizione degli altri.

Pubblicità nel registro marittimo

Il decreto è trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante per essere reso pubblico ai sensi dell'art. 250, con annotazione nel registro della nuova titolarità dei carati e della restrizione delle ipoteche. La pubblicità ha efficacia dichiarativa nei confronti dei terzi: dalla trascrizione del decreto nel registro, la nuova titolarità dei carati e il restringimento delle ipoteche sono opponibili erga omnes. La registrazione è importante anche per i comproprietari della nave: il cambio nella titolarità di alcuni carati incide sulla composizione della comunione navale e può avere riflessi sulla governance della nave, sulla nomina del gestore (armatore) e sulla ripartizione degli utili e delle spese. La trasmissione del decreto è effettuata d'ufficio dal cancelliere, senza oneri aggiuntivi per l'aggiudicatario.

Applicazione alla vendita senza incanto e rinvio

Come già previsto dall'art. 664 per l'intera nave, l'art. 665 chiarisce che le disposizioni sul trasferimento dei carati si applicano anche alla vendita senza incanto. Il rinvio è sistematico: le due norme (artt. 664 e 665) formano un blocco unitario che regola il trasferimento del bene oggetto di espropriazione marittima, indipendentemente dalla modalità di vendita adottata. La differenza tra le due disposizioni non riguarda quindi la modalità di vendita, ma la natura del bene trasferito: l'intera nave (art. 664) o quote della stessa (art. 665). Per entrambe le fattispecie, le medesime regole in ordine al decreto di trasferimento, alla pubblicità e all'applicabilità alla vendita senza incanto garantiscono una disciplina coerente e uniforme della fase conclusiva dell'espropriazione marittima.

Casi pratici

Caso 1: Espropriazione di carati e restrizione dell'ipoteca

Tizio è proprietario di sei carati su ventiquattro di una petroliera, e su di essi grava un'ipoteca marittima a favore di Caio. Tizio viene esecutato e i suoi sei carati sono aggiudicati a Sempronio. Il giudice emette il decreto ex art. 665, trasferisce i sei carati a Sempronio liberi da ipoteca, e ingiunge all'ufficio marittimo di restringere l'ipoteca di Caio ai soli diciotto carati degli altri comproprietari non esecutati.

Caso 2: Nuova governance della nave dopo il trasferimento dei carati

Caio acquista all'incanto dodici carati su ventiquattro di un cargo, diventando comproprietario al cinquanta per cento insieme ai comproprietari precedenti. Il decreto ex art. 665 viene annotato nel registro delle navi, e Caio entra di diritto nella comunione navale, partecipando alle assemblee dei comproprietari e contribuendo alle spese di armamento e manutenzione in proporzione alla propria quota.

Caso 3: Vendita senza incanto di carati

Dopo due incanti andati deserti, il giudice dispone la vendita senza incanto dei tre carati di Sempronio in una piccola imbarcazione da pesca. L'unico offerente, Tizio, versa il prezzo concordato e il giudice emette il decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 665, applicabile anche alla vendita senza incanto, con restrizione delle ipoteche agli altri carati non espropriati.

Domande frequenti

Cosa sono i carati di nave e perché si possono espropriare separatamente?

I carati sono le quote ideali di comproprietà della nave, suddivise in ventiquattro parti ai sensi del Codice della navigazione. Ciascun comproprietario può essere esecutato per la propria quota senza che la procedura coinvolga le quote degli altri: l'espropriazione riguarda solo i carati del debitore.

Qual è la differenza tra il trasferimento della nave (art. 664) e quello dei carati (art. 665)?

Nel trasferimento dell'intera nave, tutte le ipoteche vengono cancellate; nel trasferimento dei carati, le ipoteche non si cancellano integralmente ma vengono ristrette ai carati che non sono stati espropriati, tutelando così le posizioni dei comproprietari non esecutati.

L'aggiudicatario dei carati acquista il bene libero da ipoteche?

Sì, l'aggiudicatario acquisisce i carati liberi da ogni ipoteca precedentemente iscritta su di essi. Tuttavia, l'ipoteca non viene cancellata in toto: viene ristretta dal giudice agli altri carati della nave che non sono stati oggetto di espropriazione.

Cosa accade alla governance della nave quando cambiano i comproprietari per effetto dell'espropriazione?

L'aggiudicatario dei carati subentra nella stessa posizione giuridica del debitore esecutato nella comunione navale: partecipa alle assemblee dei comproprietari, contribuisce alle spese e condivide gli utili in proporzione ai carati acquistati, secondo le norme degli artt. 258 e ss. del Codice della navigazione.

Le disposizioni dell'art. 665 si applicano anche quando i carati sono venduti senza incanto?

Sì, espressamente. L'art. 665 prevede che le sue disposizioni si applichino anche alla vendita senza incanto, con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti per la vendita all'incanto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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