In sintesi
- Opposizione agli atti esecutivi navali: l'art. 668 regola le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto e dei singoli atti di esecuzione sulla nave.
- Termine perentorio di cinque giorni: l'opposizione va proposta entro cinque giorni dal primo atto di esecuzione (se riguarda il titolo o il precetto) ovvero dal giorno in cui fu compiuto il singolo atto contestato.
- Forma del ricorso: si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione; in difetto, con citazione al giudice competente ai sensi dell'art. 643 cod. nav.
- Salvaguardia del c.p.c.: è fatta salva l'applicazione dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., che consente l'opposizione anche prima dell'avvio dell'esecuzione.
- Provvedimento del giudice: il giudice dell'esecuzione provvede ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ., potendo sospendere l'esecuzione e fissare udienza di merito.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 668 Codice della Navigazione — Opposizioni agli atti esecutivi
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Salva l'applicazione dell'articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile, le opposizioni relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché quelle relative ai singoli atti di esecuzione, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione, o, in difetto con citazione al giudice competente ai sensi dell'articolo 643, nel termine perentorio di cinque giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. Il giudice dell'esecuzione provvede a norma dell'articolo 618 del codice di procedura civile.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e distinzione dall'opposizione ex art. 667
L'art. 668 del Codice della navigazione disciplina le opposizioni agli atti esecutivi, rimedio processuale distinto dall'opposizione all'esecuzione regolata dall'art. 667. Mentre quest'ultima mette in discussione il diritto sostanziale a procedere ad esecuzione forzata, l'opposizione agli atti riguarda vizi formali e procedurali: irregolarità nella notificazione del titolo esecutivo o del precetto, difetti di forma dei singoli atti esecutivi, inosservanza delle modalità prescritte dal codice. La distinzione non è meramente teorica: le due opposizioni hanno presupposti, termini e oggetti differenti, e una configurazione erronea può comportare la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nel sistema del codice della navigazione, la norma riproduce sostanzialmente il modello dell'art. 617 cod. proc. civ., adattandolo alla competenza speciale navale.
Oggetto dell'opposizione: atti contestabili
La norma identifica tre categorie di atti suscettibili di opposizione. La prima riguarda la regolarità formale del titolo esecutivo: si pensi a un titolo che non rechi tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge, o a un titolo rilasciato in forma non conforme. La seconda categoria comprende vizi nella notificazione del precetto: notifica effettuata a soggetto sbagliato, in luogo diverso da quello prescritto, senza il rispetto delle forme imposte dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. La terza categoria — la più ampia — concerne le irregolarità dei singoli atti di esecuzione: il pignoramento compiuto in modo difforme dalle prescrizioni del codice della navigazione, la mancata osservanza delle formalità per la conservazione del bene pignorato, vizi nelle modalità di stima o notificazione delle ordinanze di vendita. La norma utilizza la congiunzione 'nonché', segnalando che le tre categorie sono tra loro autonome e possono essere oggetto di opposizioni distinte.
Il termine perentorio di cinque giorni
Il profilo più rilevante e più delicato dell'art. 668 è il termine perentorio di cinque giorni entro cui l'opposizione deve essere proposta. La norma distingue due decorrenze: se l'opposizione riguarda vizi del titolo esecutivo o del precetto, il termine decorre dal primo atto di esecuzione (tipicamente il pignoramento); se invece si contesta un singolo atto esecutivo, il termine decorre dal giorno in cui tale atto fu compiuto. La brevità del termine — cinque giorni rispetto ai venti previsti dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. nella versione ante-riforma — risponde all'esigenza di concentrare e accelerare il procedimento esecutivo navale, che per la natura del bene pignorato non tollera lunghe sospensioni. La perentorietà del termine comporta la decadenza in caso di inosservanza, senza possibilità di rimessione in termini se non nei casi eccezionali previsti dall'art. 153 cod. proc. civ.
Rito e poteri del giudice
Come per l'art. 667, l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione ovvero, in difetto, con citazione al giudice competente ai sensi dell'art. 643 cod. nav. Il richiamo all'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. — comune a entrambe le norme — consente di proporre opposizione anche prima dell'inizio dell'esecuzione quando la notificazione del precetto è avvenuta e sussiste il fondato timore che si proceda. Una volta ricevuto il ricorso, il giudice dell'esecuzione provvede ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ.: può sospendere l'esecuzione con decreto motivato ove ricorrano gravi motivi, fissare l'udienza di comparizione delle parti e decidere con ordinanza impugnabile. Il rinvio integrale all'art. 618 c.p.c. segnala che il legislatore del 1942 ha ritenuto sufficiente il modello processuale comune per la gestione delle irregolarità formali, riservando alla disciplina speciale solo i profili di competenza e di termine.
Coordinamento con il codice di procedura civile e profili pratici
Il raccordo tra l'art. 668 cod. nav. e il c.p.c. è più stretto rispetto a quello previsto per l'art. 667: il richiamo all'art. 618 c.p.c. in luogo degli artt. 175 e seguenti — evocati dall'art. 667 — segnala che la gestione dell'opposizione agli atti è integralmente rimessa alle forme del processo esecutivo comune, con l'unica variante della competenza speciale navale. Sul piano pratico, il difensore che assiste un armatore o un debitore esecutato deve distinguere con precisione il tipo di vizio: se si tratta di un'irregolarità formale del pignoramento, è necessario proporre l'opposizione entro i cinque giorni; se invece si contesta il diritto sostanziale a procedere, non vi è un termine espresso ma l'opposizione deve precedere la distribuzione del ricavato. Una sovrapposizione tra i due rimedi può essere gestita con la proposizione congiunta dei due ricorsi, che il giudice riunirà ove connessi. La norma assume rilevanza pratica anche nei casi di pignoramenti eseguiti in porto straniero o con notifiche internazionali, dove le irregolarità formali sono statisticamente più frequenti a causa delle difficoltà di comunicazione e delle differenze tra ordinamenti.
Casi pratici
Caso 1: Vizio di notificazione del precetto
Caio notifica il precetto a Tizio presso la sede legale della società armatrice, ma Tizio nel frattempo ha trasferito la sede. L'atto viene ricevuto da un soggetto non autorizzato. Tizio, venuto a conoscenza del pignoramento della nave, propone opposizione entro cinque giorni ai sensi dell'art. 668, deducendo la nullità della notificazione del precetto e chiedendo la sospensione dell'esecuzione.
Caso 2: Irregolarità formale del pignoramento
Sempronio pignora la nave di Tizio ma l'atto di pignoramento non contiene l'indicazione degli elementi di individuazione della nave richiesti dal Codice della navigazione. Tizio propone opposizione agli atti esecutivi entro cinque giorni dal pignoramento, contestando il difetto di forma dell'atto e chiedendone la declaratoria di nullità con conseguente caducazione dell'intera procedura.
Caso 3: Opposizione preventiva al precetto
Caio notifica un precetto a Tizio per il pagamento di una somma già corrisposta. Tizio, pur non essendo ancora iniziata l'esecuzione, teme che Caio proceda al pignoramento della nave nei giorni successivi. Si avvale della facoltà di cui all'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 668, e propone opposizione in via preventiva, chiedendo al giudice di dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere.
Domande frequenti
Qual è il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi navali?
Cinque giorni: dal primo atto di esecuzione se si contesta il titolo esecutivo o il precetto; dal giorno in cui il singolo atto fu compiuto se si impugna un atto esecutivo specifico. Il termine è perentorio.
Qual è la differenza tra opposizione all'esecuzione (art. 667) e opposizione agli atti (art. 668)?
L'art. 667 riguarda vizi sostanziali (contestazione del diritto a procedere o della pignorabilità); l'art. 668 riguarda vizi formali e procedurali degli atti esecutivi, come irregolarità nella notificazione o difetti di forma.
Come si propone l'opposizione agli atti esecutivi navali?
Con ricorso al giudice dell'esecuzione; in mancanza, con citazione al giudice competente ai sensi dell'art. 643 cod. nav. È ammessa anche l'opposizione preventiva ex art. 480, terzo comma, c.p.c.
Cosa fa il giudice dell'esecuzione dopo il ricorso ex art. 668?
Provvede ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ.: può sospendere l'esecuzione con decreto motivato ove ricorrano gravi motivi e fissa l'udienza di comparizione per decidere sull'opposizione.
Cosa succede se si supera il termine di cinque giorni per l'opposizione?
Si decade dal diritto di proporre opposizione. La decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice e comporta l'improcedibilità del ricorso, salvo i casi eccezionali di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
Vedi anche