← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice emette un decreto di trasferimento della nave all'aggiudicatario.
  • Il decreto ingiunge all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti.
  • Il decreto è trasmesso all'ufficio di iscrizione della nave e reso pubblico ai sensi dell'art. 250 del Codice della navigazione.
  • Il decreto costituisce anche titolo esecutivo per ottenere il rilascio materiale della nave.
  • Le stesse disposizioni si applicano alla vendita senza incanto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 664 Codice della Navigazione — Trasferimento della nave

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione con decreto trasferisce all'aggiudicatario la nave descritta nella ordinanza di vendita, e ingiunge all'ufficio competente di cancellare le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti. Il decreto, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, è reso pubblico a norma dell'articolo 250, ed ha valore anche come titolo esecutivo per il rilascio della nave. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla vendita senza incanto.

Commento

Ratio e struttura del trasferimento coattivo

L'art. 664 del Codice della navigazione disciplina la fase conclusiva della procedura esecutiva marittima: il trasferimento della proprietà della nave all'aggiudicatario mediante decreto del giudice dell'esecuzione. La norma configura il trasferimento come un atto giurisdizionale, non come un atto negoziale tra le parti: non si tratta di una vendita in senso proprio, ma di un atto di autorità con cui il giudice realizza coattivamente il mutamento della titolarità del diritto reale. Questa qualificazione ha conseguenze rilevanti sul piano sistematico: il decreto di trasferimento produce l'effetto traslativo ex lege, senza necessità del consenso del debitore né dell'adempimento di formalità notarili, e purga automaticamente il bene dalle ipoteche e dai pignoramenti iscritti. Il coordinamento tra il momento del versamento del prezzo (art. 663) e quello del trasferimento (art. 664) configura un meccanismo bifasico in cui l'effetto traslativo è condizionato all'integrale soddisfazione del corrispettivo.

Il decreto di trasferimento: contenuto e natura giuridica

Il decreto con cui il giudice trasferisce la nave è un provvedimento di giurisdizione esecutiva, adottato d'ufficio a seguito del deposito in cancelleria della documentazione comprovante il versamento del prezzo. Non richiede istanza delle parti: l'adempimento dell'obbligo di versamento da parte dell'aggiudicatario, documentato in cancelleria, costituisce l'unica condizione per l'emissione del decreto. Il decreto descrive la nave oggetto del trasferimento con riferimento all'ordinanza di vendita — che ne contiene la descrizione dettagliata — e indica l'aggiudicatario come nuovo proprietario. Il decreto produce due effetti distinti e cumulativi: da un lato, il trasferimento della proprietà all'aggiudicatario; dall'altro, l'ingiunzione all'ufficio competente (ufficio marittimo o aeronautico a seconda del registro su cui è iscritta la nave) di procedere alla cancellazione delle trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti. La cancellazione delle ipoteche è l'effetto di purgazione del bene, che consente all'aggiudicatario di acquistare la nave libera da ogni vincolo reale precedente, indipendentemente dall'ammontare del prezzo pagato e dall'entità dei crediti garantiti.

La pubblicità del decreto: rinvio all'art. 250

Il decreto di trasferimento, trasmesso dal cancelliere all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, viene reso pubblico a norma dell'art. 250 del Codice della navigazione. L'art. 250 disciplina le forme di pubblicità degli atti che producono effetti sulla titolarità o sui diritti reali sulla nave: il decreto viene annotato nel registro delle navi o nel registro dei galleggianti tenuto dall'ufficio marittimo, con indicazione del nuovo proprietario e della cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti. La pubblicità nel registro ha efficacia dichiarativa nei confronti dei terzi: dal momento della trascrizione del decreto, la nuova titolarità della nave è opponibile erga omnes. Nei confronti dell'aggiudicatario, l'effetto traslativo si produce già con il decreto, ma la pubblicità è necessaria per renderlo opponibile a chiunque intenda vantare diritti sul bene. La trasmissione del decreto all'ufficio di iscrizione è effettuata dal cancelliere d'ufficio, senza oneri aggiuntivi a carico dell'aggiudicatario.

Il valore di titolo esecutivo per il rilascio

L'art. 664 attribuisce al decreto di trasferimento il valore di titolo esecutivo per il rilascio della nave. Questa previsione ha una portata pratica molto rilevante: l'aggiudicatario che si sia visto rifiutare la consegna materiale della nave da parte di chi ne abbia il possesso (il precedente proprietario, l'armatore, il capitano o chiunque altro) può far valere il decreto come titolo idoneo ad avviare immediatamente l'esecuzione per rilascio, senza la necessità di promuovere un separato giudizio di cognizione per far accertare il proprio diritto. Il decreto costituisce quindi uno strumento operativo completo, che abilita l'aggiudicatario non solo al riconoscimento formale della proprietà, ma anche all'apprensione materiale del bene. Questa funzione è particolarmente importante nel settore marittimo, dove la nave può essere in navigazione, ormeggiata in porto straniero o sotto la disponibilità di soggetti terzi.

Applicazione alla vendita senza incanto

La norma chiarisce che le disposizioni dell'art. 664 si applicano anche alla vendita senza incanto, modalità alternativa prevista dall'art. 661 quando gli incanti siano andati deserti oltre la soglia del quaranta per cento del prezzo base. In questo caso, il decreto di trasferimento viene emesso con le medesime modalità e produce i medesimi effetti: trasferimento della proprietà, cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti, pubblicità nel registro e valore di titolo esecutivo per il rilascio. La scelta del legislatore di unificare la disciplina del trasferimento per entrambe le modalità di vendita è coerente con la finalità della procedura esecutiva, che è quella di soddisfare i creditori indipendentemente dalla modalità con cui la liquidazione del bene viene realizzata.

Casi pratici

Caso 1: Decreto di trasferimento e cancellazione delle ipoteche

Tizio si aggiudica una motonave gravata da tre ipoteche marittime di diverso grado, versando il prezzo di aggiudicazione. Il giudice emette il decreto di trasferimento e ingiunge all'ufficio marittimo di Palermo di cancellare tutte e tre le trascrizioni ipotecarie: Tizio acquista la nave libera da ogni vincolo reale, anche se le ipoteche eccedevano il prezzo pagato.

Caso 2: Decreto come titolo per ottenere il rilascio

Caio acquista all'incanto un rimorchiatore il cui precedente proprietario, Sempronio, si rifiuta di consegnarlo e lo mantiene ormeggiato in modo abusivo. Caio utilizza il decreto di trasferimento ex art. 664 come titolo esecutivo per il rilascio, avviando la procedura esecutiva senza dover promuovere un separato giudizio di cognizione, e ottiene dalla capitaneria di porto il supporto necessario per la consegna materiale della nave.

Caso 3: Trasferimento nella vendita senza incanto

Dopo tre incanti andati deserti, il giudice dispone la vendita senza incanto di una barca a vela di lusso. Sempronio, acquirente selezionato attraverso la procedura senza incanto, versa il prezzo concordato. Il giudice emette il decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 664, applicabile anche alla vendita senza incanto, con cancellazione del pignoramento trascritto nel registro dei galleggianti.

Domande frequenti

Come avviene il trasferimento della nave all'aggiudicatario?

Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione emette un decreto che trasferisce la proprietà della nave all'aggiudicatario e ingiunge all'ufficio competente di cancellare le ipoteche e i pignoramenti. Non è necessario un atto notarile né il consenso del debitore.

Le ipoteche sulla nave si cancellano automaticamente con la vendita forzata?

Sì. Il decreto di trasferimento ex art. 664 ingiunge all'ufficio marittimo la cancellazione di tutte le trascrizioni delle ipoteche e dei pignoramenti, indipendentemente dal loro ammontare. L'aggiudicatario acquista la nave purgata da ogni vincolo reale precedente.

Il decreto di trasferimento è opponibile ai terzi?

L'effetto traslativo si produce con il decreto, ma l'opponibilità ai terzi richiede la trascrizione nel registro delle navi o dei galleggianti, curata d'ufficio dal cancelliere che trasmette il decreto all'ufficio di iscrizione per la pubblicità ex art. 250.

L'aggiudicatario può usare il decreto per ottenere la consegna fisica della nave?

Sì. L'art. 664 attribuisce espressamente al decreto di trasferimento valore di titolo esecutivo per il rilascio della nave. L'aggiudicatario può avviare immediatamente l'esecuzione per rilascio senza dover promuovere un separato giudizio di cognizione.

Le disposizioni dell'art. 664 si applicano anche alla vendita senza incanto?

Sì, espressamente. La norma prevede che le disposizioni sul trasferimento della nave si applichino anche alla vendita senza incanto disciplinata dall'art. 661, con le stesse modalità e gli stessi effetti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.