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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Opposizione all'esecuzione navale: l'art. 667 disciplina le opposizioni con cui si contesta il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata sulla nave o sui carati.
  • Forma del ricorso: l'opposizione si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione ovvero, in sua mancanza, con citazione al giudice competente ai sensi dell'art. 643 cod. nav.
  • Pignorabilità della nave: rientra nell'ambito applicativo anche l'opposizione che riguardi specificamente la pignorabilità della nave o delle quote nautiche (carati).
  • Coordinamento con il c.p.c.: si applica in via suppletiva l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. in materia di precetto e opposizione.
  • Competenza e istruzione: se il giudice dell'esecuzione è anche competente per la causa, istruisce il procedimento; altrimenti fissa con decreto l'udienza avanti il giudice competente per valore e stabilisce il termine perentorio per le notificazioni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 667 Codice della Navigazione — Opposizioni all’esecuzione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La opposizione, con la quale si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e quella che riguarda la pignorabilità della nave o dei carati, si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione, o, in difetto, con citazione al giudice competente ai sensi dell'articolo 643, salva l'applicazione dell'articolo 480, terzo comma, del codice di procedura civile. Il giudice dell'esecuzione, se è competente per la causa, provvede alla istruzione a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile, altrimenti fissa con decreto l'udienza di comparizione avanti il giudice competente per valore, e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 667 del Codice della navigazione si inserisce nel capo dedicato all'esecuzione forzata sulla nave e disciplina le opposizioni all'esecuzione in senso stretto, ossia quelle con cui il debitore o un terzo contesta non la regolarità formale degli atti esecutivi, ma il diritto sostanziale della parte istante a procedere all'espropriazione. La norma riprende la logica dell'opposizione all'esecuzione del diritto processuale comune (artt. 615 e seguenti cod. proc. civ.) adattandola alle peculiarità dell'esecuzione navale, caratterizzata da una competenza concentrata e da forme accelerate. La ratio è garantire al soggetto contro cui è avviata l'esecuzione uno strumento rapido e concentrato per far valere eccezioni di merito prima che la procedura espropriatrice consumi i propri effetti.

Presupposti e ambito di applicazione

L'art. 667 identifica due distinti oggetti di opposizione: la prima riguarda il diritto a procedere ad esecuzione forzata — ovvero l'inesistenza del titolo esecutivo, la sua inefficacia sopravvenuta o l'estinzione del credito — la seconda attiene alla pignorabilità della nave o dei carati. Quest'ultima ipotesi è di rilievo specifico nel diritto della navigazione: la nave, pur potendo essere oggetto di pignoramento, è talvolta sottratta all'esecuzione individuale durante il viaggio o per effetto di particolari vincoli (si pensi all'esenzione temporanea delle navi adibite a pubblici servizi essenziali). I carati, ossia le quote di comproprietà della nave espresse in frazioni dello scafo secondo il sistema tradizionale del codice, possono anch'essi costituire oggetto autonomo di esecuzione, e la loro pignorabilità può essere contestata con la medesima opposizione.

Il rito: ricorso o citazione

La norma prescrive che l'opposizione si proponga di regola con ricorso al giudice dell'esecuzione, forma coerente con la natura incidentale del rimedio nel procedimento già pendente. Solo in difetto di un giudice dell'esecuzione già investito della procedura si procede con citazione avanti al giudice competente secondo l'art. 643 cod. nav., che individua la competenza territoriale per l'esecuzione navale. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., il quale consente di proporre opposizione anche prima dell'inizio dell'esecuzione quando il precetto è stato notificato e sussiste il fondato timore di procedere: tale salvaguardia assicura un raccordo tra il rito navale speciale e le garanzie del processo esecutivo ordinario.

Gestione della competenza e istruzione del procedimento

Il legislatore del 1942 ha previsto un meccanismo di biforcazione della competenza funzionale: se il giudice dell'esecuzione è anche quello competente per la causa di opposizione nel merito, provvede all'istruzione in applicazione delle norme ordinarie sulle controversie individuali (artt. 175 e seguenti cod. proc. civ.). In caso contrario — ipotesi frequente quando la competenza per valore spetta a un giudice diverso — il giudice dell'esecuzione emette un decreto con cui fissa l'udienza di comparizione avanti al giudice competente per valore e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto stesso all'opponente e alle controparti. La perentorietà del termine ha conseguenze processuali rilevanti: la sua inosservanza determina la decadenza dall'opposizione, con effetti sull'avanzamento della procedura esecutiva.

Coordinamento con le norme del codice di procedura civile

Il rinvio all'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ. non è l'unico punto di contatto con il processo civile comune. L'art. 667 rimanda in modo implicito agli artt. 615 e 617 c.p.c., che costituiscono il fondamento generale delle opposizioni esecutive, fermo restando che le forme e le competenze speciali del codice della navigazione prevalgono sulle norme generali in virtù del principio di specialità. Va ricordato che il Codice della navigazione — adottato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — è norma speciale rispetto al cod. proc. civ. e prevale su quest'ultimo nei limiti della sua applicazione. Nei vuoti normativi, invece, il c.p.c. integra la disciplina codicistica navale per rinvio ricettizio, come confermato dalla clausola 'salva l'applicazione' di cui alla norma in commento.

Profili pratici

Sul piano operativo, chi intende proporre opposizione deve verificare anzitutto se è già pendente un procedimento esecutivo con giudice dell'esecuzione designato: in tal caso il ricorso va depositato presso quest'ultimo. L'assenza di termini decadenziali espliciti nell'art. 667 — a differenza dell'art. 668 per le opposizioni agli atti — non significa che l'opposizione possa essere proposta in qualsiasi momento: il principio generale impone che l'opposizione all'esecuzione sia proposta prima della distribuzione del ricavato, pena l'irrilevanza pratica del rimedio. L'eventuale efficacia sospensiva dell'opposizione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che può sospendere l'esecuzione ove ricorrano gravi motivi, in analogia con l'art. 624 cod. proc. civ. Il sistema appare coerente con l'esigenza di bilanciare la tutela del debitore con la celerità dell'esecuzione navale, che per sua natura incide su beni mobili registrati di elevato valore e frequente impiego economico.

Casi pratici

Caso 1: Opposizione per credito già estinto

Tizio, armatore di un rimorchiatore, riceve il precetto da Caio, suo ex fornitore di carburante. Tizio ha però pagato il debito sei mesi prima e conserva la quietanza. Propone opposizione all'esecuzione con ricorso al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667 cod. nav., allegando la quietanza e chiedendo la dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione.

Caso 2: Contestazione della pignorabilità dei carati

Sempronio è comproprietario al 25% (carati 6/24) di una nave da carico. Caio, creditore dell'altro comproprietario Tizio, pignora l'intera nave. Sempronio propone opposizione contestando la pignorabilità dei carati a lui intestati, sostenendo che il pignoramento avrebbe dovuto limitarsi alla quota di Tizio.

Caso 3: Opposizione preventiva prima dell'esecuzione

Caio notifica il precetto a Tizio intimandogli il pagamento di una somma che Tizio ritiene prescritta. Temendo l'imminente pignoramento della nave, Tizio si avvale della facoltà prevista dall'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 667, e propone opposizione prima che l'esecuzione abbia inizio, chiedendo al giudice competente di accertare l'estinzione del credito per prescrizione.

Domande frequenti

Come si propone l'opposizione all'esecuzione sulla nave?

Con ricorso al giudice dell'esecuzione già investito della procedura; in mancanza, con citazione al giudice competente ai sensi dell'art. 643 cod. nav. Si applica anche l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ.

Cosa si può contestare con l'opposizione ex art. 667 cod. nav.?

Si possono contestare sia il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (ad esempio per inesistenza o estinzione del credito) sia la pignorabilità della nave o dei carati.

Cosa accade se il giudice dell'esecuzione non è competente per la causa nel merito?

Il giudice fissa con decreto l'udienza avanti al giudice competente per valore e stabilisce un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. L'inosservanza del termine comporta la decadenza dall'opposizione.

L'opposizione sospende automaticamente l'esecuzione navale?

No. L'eventuale sospensione dell'esecuzione è rimessa alla valutazione del giudice, che la dispone discrezionalmente in presenza di gravi motivi, per analogia con l'art. 624 cod. proc. civ.

I carati di nave possono essere oggetto di un'opposizione separata rispetto alla nave intera?

Sì. I carati, quote di comproprietà della nave, possono essere pignorati autonomamente e la loro pignorabilità può essere contestata con l'opposizione prevista dall'art. 667, indipendentemente dall'opposizione relativa all'intera nave.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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