In sintesi
- Oltre alle cose già impignorabili ex c.p.c. e leggi speciali, l'art. 370 introduce un'impignorabilità speciale per la gente di mare navigante.
- Non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo gli indumenti necessari per i servizi di bordo.
- Sono altresì impignorabili gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare destinati all'esercizio della professione.
- La tutela copre il solo personale «navigante», cioè effettivamente imbarcato, non il personale di terra.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 370 Codice della Navigazione — Impignorabilità e insequestrabilità di indumenti e strumenti
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro né a pignoramento, non possono essere sequestrati né pignorati per alcun titolo: 1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo; 2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 370 Codice Civile: Amministrazione prima dell’inventario
- Articolo 370 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 370 Codice di Procedura Civile: Controricorso
- Articolo 370 Codice di Procedura Penale: Atti diretti e atti delegati
- Art. 370 c.p.: Simulazione o calunnia per un fatto costituente c
- Art. 370 DPR 495/1992 — Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio e collocazione
L'articolo 370 del Codice della navigazione estende alle persone appartenenti alla gente di mare navigante una protezione specifica contro il sequestro e il pignoramento, che si aggiunge a quella già prevista in via generale dal codice di procedura civile (artt. 514 e 515 c.p.c.) e dalle leggi speciali. La ratio è duplice: da un lato, garantire che il marittimo non sia privato, per effetto di azioni esecutive dei creditori, degli strumenti indispensabili al proprio lavoro a bordo; dall'altro, tutelare la sicurezza della navigazione, che dipende dal fatto che ciascun membro dell'equipaggio disponga degli indumenti e degli strumenti necessari per svolgere le proprie funzioni.
L'ambito soggettivo: la gente di mare navigante
La norma si applica alla gente di mare navigante, locuzione che comprende il personale effettivamente imbarcato su una nave. Il termine «navigante» è qualificativo importante: non copre il personale di terra dell'armatore né i lavoratori portuali, ma solo coloro che prestano servizio a bordo di una nave in navigazione o in attesa di navigare. La definizione di «gente di mare» è data dall'art. 115 cod. nav., che ricomprende i soggetti iscritti nelle matricole della gente di mare o nei relativi registri e che esercitano abitualmente la navigazione. L'aggettivo «navigante» restringe ulteriormente la categoria ai soli soggetti che al momento dell'azione esecutiva siano effettivamente imbarcati.
Gli indumenti necessari per i servizi di bordo
Il primo dei due beni protetti dalla norma sono gli indumenti necessari per i servizi di bordo. Il concetto di «necessità» è relativo al servizio di bordo: non si tratta di qualsiasi indumento posseduto dal marittimo, ma solo di quelli specificamente destinati e necessari all'espletamento delle funzioni a bordo. Rientrano in questa categoria le tute da lavoro, i giubbotti di salvataggio, le tute ignifughe per i macchinisti, i giubbotti antivento per chi lavora in coperta, e in generale tutti gli indumenti che la sicurezza e l'igiene del lavoro a bordo richiedono. Non rientrano invece gli indumenti personali di uso quotidiano che il marittimo porta con sé ma che non hanno una funzione specifica nei servizi di bordo. Il criterio distintivo è dunque la destinazione funzionale: solo gli indumenti aventi una funzione professionale specifica sono protetti.
Gli strumenti e gli oggetti per l'esercizio della professione
Il secondo bene protetto sono gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione. Questa categoria è più ampia della precedente e comprende tutti gli strumenti propri della professione marittima: il sestante e i libri nautici per l'ufficiale di navigazione, le chiavi di accesso e gli strumenti di manutenzione per i macchinisti, i binocoli, i manuali tecnici e il materiale cartografico. La norma protegge gli oggetti che appartengono alla gente di mare (non quelli di proprietà dell'armatore o della nave), in quanto sono il patrimonio professionale personale del marittimo. Il fondamento è analogo a quello che giustifica l'impignorabilità degli strumenti del lavoro per altri lavoratori e artigiani (art. 514 c.p.c.): privare il professionista dei propri strumenti di lavoro equivale a privarlo della possibilità di guadagnarsi da vivere.
Coordinamento con il diritto generale dell'esecuzione forzata
L'art. 370 si pone come norma speciale rispetto alla disciplina generale del c.p.c. sull'impignorabilità dei beni. L'art. 514 c.p.c. prevede l'impignorabilità assoluta di determinate categorie di beni, tra cui gli oggetti indispensabili al debitore e alla sua famiglia, i libri necessari per l'esercizio della professione, gli strumenti di lavoro quando il debitore esercita la professione in modo personale. L'art. 370 cod. nav. specifica e integra questa previsione per la gente di mare navigante, con una formulazione che non limita la tutela agli strumenti necessari per la professione ma la estende anche agli indumenti di bordo. Le due normative si integrano senza sovrapporsi: gli artt. 514-515 c.p.c. coprono i beni personali del debitore, l'art. 370 cod. nav. aggiunge la tutela specifica degli indumenti e strumenti professionali del marittimo imbarcato.
Casi pratici
Caso 1: Sequestro della tuta ignifuga di Tizio: non è ammissibile
Tizio, macchinista imbarcato su una nave italiana, ha un debito con un creditore che chiede il sequestro dei suoi beni di bordo. Il giudice deve escludere dal sequestro la tuta ignifuga e i guanti tecnici di Tizio, in quanto indumenti necessari ai servizi di bordo e quindi assolutamente impignorabili ai sensi dell'art. 370 cod. nav.
Caso 2: Pignoramento del sestante di Caio, ufficiale di rotta
Caio è ufficiale di rotta e possiede un sestante di valore storico che usa abitualmente per l'esercizio della sua professione. Un creditore tenta il pignoramento: il sestante, in quanto strumento appartenente alla gente di mare navigante e destinato all'esercizio della professione, è assolutamente impignorabile ex art. 370, e il pignoramento deve essere dichiarato improcedibile per quella parte.
Caso 3: Distinzione tra indumenti professionali e civili di Sempronio
Sempronio è marittimo imbarcato e un creditore chiede il pignoramento di tutti i suoi abiti presenti a bordo. Il giudice dell'esecuzione deve distinguere: le giacche e i pantaloni civili sono pignor abili nei limiti ordinari, mentre il giubbotto di salvataggio personale e le tute da lavoro di Sempronio sono assolutamente impignorabili perché necessari ai servizi di bordo.
Domande frequenti
Quali beni del marittimo non possono essere pignorati?
Ai sensi dell'art. 370 cod. nav., non possono essere sequestrati né pignorati gli indumenti necessari per i servizi di bordo e gli strumenti o oggetti destinati all'esercizio della professione, in aggiunta ai beni già protetti dal codice di procedura civile.
La tutela dell'art. 370 vale per tutti i lavoratori del settore marittimo?
No: si applica solo alla gente di mare 'navigante', cioè a chi è effettivamente imbarcato su una nave, non al personale di terra dell'armatore o ai lavoratori portuali.
Il sestante di un ufficiale di navigazione può essere pignorato dai suoi creditori?
No: è uno strumento appartenente alla gente di mare navigante destinato all'esercizio della professione e quindi assolutamente impignorabile ai sensi dell'art. 370, punto 2.
Anche gli indumenti personali del marittimo non professionali sono impignorabili?
No: l'impignorabilità speciale si limita agli indumenti 'necessari per i servizi di bordo'. Gli indumenti civili personali non aventi funzione professionale rientrano nel regime ordinario di pignorabilità.