Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 363 Codice della Navigazione – Obbligo del rimpatrio dell’arruolato

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato. Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, l'armatore ha diritto ad essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio. Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura dell'autorità marittima o consolare. L'autorità marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

In sintesi

  • Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore è obbligato a provvedere al rimpatrio dell'arruolato a proprie spese.
  • Il rimborso delle spese di rimpatrio spetta all'armatore se la risoluzione è avvenuta per colpa dell'arruolato o per malattia/lesioni nei casi ex art. 336, comma 2.
  • Se l'armatore non provvede, il rimpatrio è eseguito a cura dell'autorità marittima o consolare, che poi ingiunge all'armatore il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
  • L'ingiunzione dell'autorità marittima funge da titolo esecutivo per il recupero delle spese dallo Stato nei confronti dell'armatore inadempiente.
  • L'istituto del rimpatrio tutela il marittimo dalla condizione di abbandono in porto straniero senza mezzi economici e senza rapporto di lavoro.
Indice dei contenuti

Ratio e fondamento dell'obbligo di rimpatrio

L'articolo 363 del Codice della navigazione disciplina l'obbligo dell'armatore di provvedere al rimpatrio dell'arruolato quando il contratto di arruolamento cessa o si risolve in un porto diverso da quello di arruolamento. La ratio della norma è di tutelare il lavoratore marittimo dalla condizione di abbandono in un porto straniero o comunque lontano dalla propria residenza: l'arruolato che si trova privato del contratto di lavoro fuori dal proprio porto di imbarco è in una posizione di estrema vulnerabilità, priva di reddito e spesso senza i mezzi per organizzare autonomamente il rientro.

Il rimpatrio obbligatorio è uno degli istituti più antichi e caratteristici del diritto marittimo del lavoro, presente in forme analoghe nella legislazione marittima internazionale. La Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006), ratificata dall'Italia con L. 23 marzo 2012, n. 113, dedica intera normativa all'obbligo di rimpatrio dei marittimi (Regola 2.5 e relativo Codice), stabilendo standard minimi applicabili in sede internazionale. L'articolo 363 del Codice della navigazione del 1942 anticipò questa prospettiva internazionale, prevedendo un regime interno di protezione che si coordina con gli obblighi derivanti dalla MLC 2006.

La regola generale: obbligo dell'armatore

Il primo comma dell'articolo 363 enuncia la regola generale: l'armatore è tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato ogniqualvolta il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento. L'obbligo è incondizionato e non richiede che la risoluzione sia imputabile all'armatore: anche quando il contratto si risolve per cause fortuiti o per eventi non dipendenti da alcuna parte, l'armatore deve comunque organizzare e finanziare il rimpatrio del marittimo.

Il concetto di 'rimpatrio' include il trasporto dall'ultimo porto di sbarco al porto di arruolamento (o, per accordo, alla residenza o a un altro luogo convenuto), nonché il vitto e l'alloggio durante il viaggio di rientro. L'obbligo è a carico dell'armatore della nave su cui l'arruolato prestava servizio al momento della risoluzione del contratto, non di eventuali armatori precedenti o successivi.

Il diritto di rimborso delle spese: eccezioni alla regola generale

Il secondo comma introduce due eccezioni al regime generale, prevedendo che l'armatore abbia diritto a essere rimborsato dall'arruolato delle spese di rimpatrio in due specifici casi: quando la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa dell'arruolato e quando è avvenuta per malattia o lesioni nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 336 (ossia quando la malattia dipende da cause imputabili all'arruolato stesso o preesistenti all'arruolamento e dolosamente occultate).

In questi casi, l'armatore deve comunque organizzare il rimpatrio - non può abbandonare il marittimo al proprio destino - ma ha poi diritto di rivalersi sull'arruolato per le spese sostenute. Questo bilanciamento riflette una logica equitativa: anche il marittimo 'colpevole' ha diritto a essere rimpatriato in condizioni dignitose, ma non può pretendere che il costo del rimpatrio gravi sull'armatore che ha dovuto risolvere il contratto a causa del suo comportamento.

L'intervento sostitutivo dell'autorità marittima o consolare

Il terzo e quarto comma dell'articolo 363 disciplinano il caso in cui l'armatore non provveda al rimpatrio. In tale ipotesi, il rimpatrio è eseguito a cura dell'autorità marittima (se l'arruolato si trova in un porto italiano o comunque in un ambito territoriale in cui le autorità marittime italiane possono intervenire) o dell'autorità consolare (se l'arruolato si trova all'estero). L'intervento sostitutivo dell'autorità pubblica garantisce che l'arruolato non rimanga in una condizione di abbandono anche quando l'armatore è inadempiente, insolvente o irreperibile.

Le spese sostenute dallo Stato per il rimpatrio sono poi recuperate dall'armatore attraverso un'ingiunzione di rimborso emessa dall'autorità marittima. Si tratta di un atto amministrativo che ha natura di titolo esecutivo: l'armatore inadempiente è tenuto a rimborsare allo Stato le spese affrontate per il rimpatrio del marittimo, con possibilità di esecuzione forzata in caso di mancato pagamento.

Coordinamento con la Convenzione MLC 2006 e le norme successive del codice

L'istituto del rimpatrio disciplinato dall'articolo 363 deve oggi leggersi in coordinamento con la Regola 2.5 della MLC 2006, che stabilisce standard internazionali minimi per il rimpatrio dei marittimi. La MLC prevede tra l'altro che il rimpatrio debba avvenire entro determinati termini, in condizioni adeguate, e che debba includere non solo il trasporto ma anche le spese per i documenti di viaggio e la sistemazione alloggiativa durante il trasferimento. L'articolo 363, come norma interna, si coordina con questi standard internazionali e deve essere interpretato in modo conforme ad essi nei casi in cui l'arruolato si trovi in un porto estero.

Casi pratici

Caso 1: Risoluzione del contratto in porto straniero per cessazione del viaggio

Tizio è arruolato su un cargo che completa il viaggio nel porto di Amburgo anziché a Genova come previsto; il contratto cessa regolarmente. L'armatore è tenuto a organizzare e finanziare il trasporto di Tizio da Amburgo a Genova (porto di arruolamento), compreso il vitto durante il viaggio di rimpatrio, senza possibilità di rivalersi sull'arruolato per le spese.

Caso 2: Risoluzione per colpa dell'arruolato: rimpatrio con diritto di rimborso

Caio viene licenziato per insubordinazione in un porto tunisino; l'armatore è comunque obbligato ad organizzare il suo rimpatrio in Italia, ma ai sensi del secondo comma dell'art. 363 ha diritto di recuperare le spese di rimpatrio direttamente da Caio, trattandosi di risoluzione per colpa dell'arruolato.

Caso 3: Armatore inadempiente: intervento dell'autorità consolare

Sempronio si trova abbandonato in un porto greco dopo che l'armatore, divenuto insolvente, non ha provveduto al rimpatrio; il consolato italiano interviene organizzando il rimpatrio a spese dello Stato. L'autorità marittima emette poi ingiunzione di rimborso a carico dell'armatore per le somme anticipate dallo Stato.

Domande frequenti

L'armatore è obbligato al rimpatrio dell'arruolato anche se il contratto si è risolto per cause di forza maggiore?

Sì: l'obbligo di rimpatrio ex art. 363 è incondizionato e sorge ogni volta che il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, indipendentemente dalla causa della risoluzione.

Se l'arruolato viene licenziato per colpa propria, chi paga le spese di rimpatrio?

L'armatore organizza il rimpatrio ma ha diritto di essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute, poiché la risoluzione è avvenuta per colpa di quest'ultimo. Lo stesso vale per le malattie imputabili all'arruolato ex art. 336, comma 2.

Cosa succede se l'armatore non provvede al rimpatrio?

Il rimpatrio è eseguito a cura dell'autorità marittima (in Italia) o dell'autorità consolare (all'estero), che poi emette ingiunzione di rimborso delle spese sostenute a carico dell'armatore inadempiente.

L'ingiunzione dell'autorità marittima per le spese di rimpatrio è un titolo esecutivo?

Sì: l'ingiunzione emessa dall'autorità marittima per il rimborso delle spese di rimpatrio sostenute dallo Stato è un atto amministrativo che funge da titolo esecutivo, consentendo l'esecuzione forzata nei confronti dell'armatore inadempiente.

La normativa internazionale MLC 2006 si coordina con l'art. 363 del Codice della navigazione?

Sì: la Regola 2.5 della MLC 2006 (ratificata dall'Italia con L. 113/2012) stabilisce standard internazionali minimi per il rimpatrio dei marittimi che si coordinano con la disciplina interna dell'art. 363, imponendo condizioni minime di trasporto, vitto e alloggio durante il rimpatrio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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