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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1414 c.c. Effetti della simulazione tra le parti

In vigore

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

In sintesi

  • Il contratto simulato non produce effetti tra le parti (simulazione assoluta).
  • Se le parti hanno voluto un contratto diverso, ha effetto il contratto dissimulato, se ha i requisiti di sostanza e forma (simulazione relativa).
  • Le stesse regole si applicano agli atti unilaterali simulati per accordo tra dichiarante e destinatario.

Commento all'art. 1414 c.c., Effetti della simulazione tra le parti

L'art. 1414 c.c. è la norma portante della disciplina della simulazione (Capo X, artt. 1414-1417 c.c.), che regola le conseguenze del contrasto volontario tra la volontà dichiarata (apparenza) e la volontà reale (accordo simulatorio) delle parti.

Simulazione assoluta

Nel primo comma, la simulazione assoluta si ha quando le parti concludono un contratto che nessuna delle due vuole: il contratto simulato è inefficace tra le parti (non nullo in senso stretto, secondo la dottrina prevalente, sebbene gli effetti pratici siano analoghi). Le parti possono agire per far accertare la simulazione senza termini di decadenza, a differenza dell'azione di nullità che pure non si prescrive ma presuppone un contratto invalido.

Simulazione relativa

Il secondo comma disciplina la simulazione relativa: le parti concludono un contratto apparente (es. vendita) per mascherarne uno reale (es. donazione). Tra le parti ha effetto il contratto dissimulato, purché sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Il requisito di forma è cruciale: se il contratto dissimulato richiede l'atto pubblico (es. donazione di immobile ex art. 782 c.c.), l'accordo simulatorio scritto non è sufficiente.

Atti unilaterali

Il terzo comma estende la disciplina agli atti unilaterali recettizi simulati per accordo tra dichiarante e destinatario, come la remissione del debito simulata o la ricognizione di debito fittizia. Presuppone un accordo bilaterale sulla simulazione, non applicabile agli atti unilaterali non recettizi.

Rilevanza fiscale

La simulazione ha importanti ricadute in ambito tributario: ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 472/1997, in caso di violazioni fiscali commesse mediante simulazione, la responsabilità si estende al soggetto che ha beneficiato della dissimulazione. L'Amministrazione finanziaria può far valere la simulazione per tassare il contratto realmente voluto (es. tassare come donazione una vendita simulata a prezzo vile).

Prova della simulazione

La prova tra le parti si desume dalle norme artt. 2725-2729 c.c.: la controdichiarazione scritta è il mezzo principale; la prova per testimoni è in linea di principio inammissibile salvo eccezioni (principio di prova scritta, impossibilità morale di procurarsi la prova scritta).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra simulazione assoluta e relativa?

Nella simulazione assoluta le parti non vogliono alcun contratto: quello apparente è inefficace. Nella simulazione relativa le parti vogliono un contratto diverso da quello apparente: tra esse ha effetto il contratto dissimulato, se ha i requisiti di sostanza e forma.

Il contratto dissimulato deve rispettare i requisiti di forma?

Sì. Il contratto dissimulato produce effetto solo se ha i requisiti di sostanza e di forma previsti dalla legge. Ad esempio, una donazione immobiliare dissimulata da vendita non è valida se non rispetta la forma dell'atto pubblico ex art. 782 c.c.

Come si prova la simulazione tra le parti?

La prova principale è la controdichiarazione scritta (artt. 2725-2729 c.c.). La prova testimoniale è in linea di principio inammissibile, salvo che esista un principio di prova scritta o vi sia stata impossibilità morale di procurarsi la prova documentale.

La simulazione ha conseguenze fiscali?

Sì. Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 472/1997, la simulazione può estendere la responsabilità per sanzioni al beneficiario del contratto dissimulato. L'Agenzia delle Entrate può tassare il negozio reale (es. qualificare come donazione una vendita simulata).

La disciplina della simulazione si applica anche agli atti unilaterali?

Sì, ma solo agli atti unilaterali recettizi (destinati a una persona determinata) simulati per accordo tra dichiarante e destinatario, come una remissione del debito fittizia o una ricognizione di debito simulata.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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