Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1410 c.c. – Rapporti fra cedente e cessionario
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto.
Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1409 - Art. 1409 c.c.: Rapporti fra contraente ceduto e cessionario→Cod. civ. art. 1411 - Articolo 1411 Codice Civile: Contratto a favore di terzi→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1408 Codice Civile: Rapporti fra contraente ceduto e cedente→Art. 1412 c.c.: Prestazione al terzo dopo la morte dello stipula→Art. 1407 Codice Civile: Forma→Art. 1413 c.c.: Eccezioni opponibili dal promittente al terzo→Art. 1406 Codice Civile: Nozione→Articolo 1414 Codice Civile: Effetti della simulazione tra le parti→Art. 1405 c.c.: Effetti della mancata dichiarazione di nomina
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1410 c.c., Garanzie del cedente nella cessione del contratto
L'art. 1410 c.c. disciplina i rapporti interni tra cedente e cessionario nella cessione del contratto (artt. 1406-1410 c.c.), individuando due distinte obbligazioni di garanzia che il cedente può assumere verso il cessionario.
Garanzia della validità
La prima garanzia, quella della validità del contratto, opera automaticamente: il cedente risponde per l'eventuale invalidità originaria del contratto trasferito (nullità, annullabilità, rescindibilità). Non è richiesto un patto espresso. Se il contratto risulta invalido, il cedente risponde del danno subito dal cessionario che aveva confidato nella regolarità del trasferimento.
Questa garanzia ha carattere oggettivo e non richiede la colpa del cedente: egli risponde anche se ignorava il vizio che affettava il contratto.
Garanzia dell'adempimento
La seconda garanzia, quella dell'adempimento, è invece facoltativa e deve essere espressamente pattuita. Chi la assume si pone come fideiussore delle obbligazioni che il contraente ceduto dovrà eseguire nei confronti del cessionario. Si applica pertanto l'intera disciplina della fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.): obbligazione accessoria, beneficio di escussione (salvo rinuncia o insolvenza del debitore principale), regresso.
Tale scelta ha importanti ricadute pratiche nella cessione di contratti commerciali complessi, dove il cessionario esige garanzie sul corretto adempimento delle future obbligazioni del ceduto (es. forniture, appalti, leasing).
Coordinamento con il consenso del contraente ceduto
L'efficacia della cessione richiede il consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.). Una volta prestato tale consenso, il cedente è liberato, salvo che il cessionario non abbia espressamente richiesto la garanzia dell'adempimento: in tal caso, il cedente rimane vincolato come fideiussore nonostante la liberazione dal rapporto contrattuale principale.
Domande frequenti
Di cosa risponde il cedente nella cessione del contratto?
È tenuto a garantire la validità del contratto ceduto (art. 1410 c.c.); se assume anche la garanzia dell'adempimento, risponde come fideiussore.
La garanzia di validità richiede un patto?
No: opera automaticamente e ha carattere oggettivo; il cedente risponde anche se ignorava il vizio.
La garanzia dell'adempimento è automatica?
No: è facoltativa e deve essere espressamente pattuita.
Cosa comporta assumere la garanzia dell'adempimento?
Il cedente si pone come fideiussore delle obbligazioni del ceduto, con applicazione della disciplina della fideiussione (beneficio di escussione, regresso, ecc.).
Perché è rilevante nella pratica?
Nelle cessioni di contratti commerciali complessi il cessionario spesso esige garanzie sul corretto adempimento delle future obbligazioni del contraente ceduto.