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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Organo: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge i compiti di consultazione e raccordo in materia di tossicodipendenze su tutto il territorio nazionale.
  • Materie di competenza: attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e lotta contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • Modalità: la Conferenza opera secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  • Presenza obbligatoria del Ministro: quando all'ordine del giorno figurano temi del T.U. 309/1990, è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali, a garanzia del coordinamento politico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 12 T.U. Stupefacenti — Consultazione e raccordo tra lo Stato e le regioni e le province autonome

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attivita' di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalita' previste dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.

400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico e' obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali. Torna al sommario

In sintesi

  • Organo: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolge i compiti di consultazione e raccordo in materia di tossicodipendenze su tutto il territorio nazionale.
  • Materie di competenza: attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze e lotta contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • Modalità: la Conferenza opera secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  • Presenza obbligatoria del Ministro: quando all'ordine del giorno figurano temi del T.U. 309/1990, è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali, a garanzia del coordinamento politico.
Ratio e collocazione sistematica

L'art. 12 del D.P.R. 309/1990 disciplina il raccordo istituzionale tra lo Stato e le autonomie regionali in materia di tossicodipendenze, affidando alla Conferenza Stato-Regioni i compiti di consultazione e coordinamento. La scelta di coinvolgere le regioni rispecchia il riparto di competenze costituzionale nella materia: le politiche di prevenzione, cura e recupero socio-sanitario dei tossicodipendenti rientrano nell'ambito delle funzioni regionali in materia di sanità pubblica e assistenza sociale, mentre la repressione del traffico illecito rimane competenza esclusiva dello Stato.

La norma si colloca nel Titolo I del T.U. (Organi competenti) e va letta in connessione con il Titolo IV (misure di prevenzione, cura e recupero), che disciplina i SerD (servizi per le dipendenze), le comunità terapeutiche e i programmi terapeutici alternativi alla detenzione (artt. 89 e 94 T.U.), servizi gestiti prevalentemente a livello regionale e locale. Senza un meccanismo di raccordo con le regioni, il T.U. rischierebbe di delineare un sistema di cura sulla carta inattuabile nella pratica operativa territoriale.

La Conferenza Stato-Regioni: struttura e funzioni nel sistema del T.U.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano — istituita dall'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successivamente disciplinata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 — è il principale foro istituzionale di confronto e coordinamento tra il Governo nazionale e i governi regionali. Nel contesto del T.U. 309/1990, la Conferenza esplica due funzioni principali: la consultazione, che consiste nell'esprimere pareri sulle iniziative legislative e regolamentari dello Stato in materia di tossicodipendenze; il raccordo, che riguarda il coordinamento pratico delle attività di prevenzione, cura e recupero tra le diverse regioni e tra queste e lo Stato.

La rilevanza di questo raccordo è comprensibile alla luce della struttura organizzativa del sistema di cura delle dipendenze: i Servizi per le Dipendenze (SerD, già SERT) sono strutture del Servizio Sanitario Nazionale gestite a livello regionale con finanziamento statale e regionale combinato; le comunità terapeutiche accreditate lavorano in convenzione con le ASL regionali; i programmi di riduzione del danno sono spesso finanziati da fondi regionali e comunali. Senza un livello di coordinamento sovra-regionale, il sistema presenterebbe disparità territoriali significative nella qualità e nella disponibilità dei servizi.

La presenza obbligatoria del Ministro per gli affari sociali

La norma prevede che, quando la Conferenza tratta temi inerenti al T.U. 309/1990, sia obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali. Questa previsione ha una duplice valenza. Sul piano formale, garantisce che le decisioni prese in sede di Conferenza siano validate dalla presenza del titolare del dicastero politicamente responsabile per le politiche sociali e delle dipendenze. Sul piano sostanziale, assicura che le regioni abbiano un interlocutore politico diretto, capace di assumere impegni vincolanti per l'amministrazione centrale in ordine al finanziamento e all'organizzazione dei servizi.

Il riferimento al «Ministro per gli affari sociali» — figura istituzionale non sempre presente nelle successive compagini governative con la medesima denominazione — va inteso come riferito al ministro di volta in volta competente per le politiche sociali e delle dipendenze, attualmente ricompreso nell'ambito del Ministero della salute e/o del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seconda del riparto di competenze deciso da ciascun governo.

Evoluzione del quadro normativo e rilevanza attuale

Nel corso degli anni successivi all'adozione del T.U. 309/1990, il sistema di governo della materia delle dipendenze ha subito significative trasformazioni. Il decreto legislativo n. 281/1997 ha riformato in profondità la Conferenza Stato-Regioni, rafforzandone il ruolo e rendendone le intese vincolanti per lo Stato in specifiche materie. Il Piano d'azione nazionale sulle droghe — strumento programmatico triennale adottato dal Consiglio dei ministri — viene elaborato anche in sede di raccordo con la Conferenza Stato-Regioni, acquisendo così una dimensione partecipativa che l'art. 12 T.U. aveva anticipato sul piano formale.

Sul piano delle competenze legislative, la riforma del Titolo V della Costituzione operata dalla legge costituzionale n. 3/2001 ha attribuito alle regioni competenza concorrente in materia di tutela della salute, rilevante per le politiche di cura e recupero dei tossicodipendenti, e competenza legislativa residuale in materia di assistenza sociale, rilevante per i servizi di recupero. Il ruolo della Conferenza previsto dall'art. 12 T.U. è pertanto ancora pienamente attuale, inserendosi nel più ampio sistema di governo multilivello delle politiche sanitarie e sociali.

Casi pratici

Caso 1: Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni per il finanziamento dei SerD

La Conferenza Stato-Regioni è convocata per discutere il riparto del Fondo nazionale per la lotta alla droga tra le regioni. Il Ministro della salute presenta le linee guida per il triennio successivo, che prevedono criteri di accesso ai fondi legati agli esiti dei trattamenti terapeutici nei SerD. Tizio, assessore alla sanità di una regione meridionale, contesta i criteri proposti, ritenendoli penalizzanti per le regioni con maggiore incidenza del fenomeno. La Conferenza, in applicazione delle funzioni di raccordo previste dall'art. 12 T.U. 309/1990, adotta un'intesa che modifica i criteri di riparto, valorizzando sia gli esiti che l'incidenza territoriale del fenomeno. L'intesa vincola il governo nella predisposizione del decreto di riparto.

Caso 2: Coordinamento delle misure terapeutiche alternative in ambito regionale

Caia, tossicodipendente con una condanna per violazione dell'art. 73 T.U. in stato di esecuzione, chiede l'affidamento in prova ai servizi sociali per sottoporsi a un programma terapeutico ai sensi dell'art. 94 T.U. 309/1990. Il SerD della propria regione di residenza non ha però posti disponibili in tempi brevi, mentre una regione confinante ne ha. Il raccordo interregionale facilitato dalle procedure della Conferenza Stato-Regioni — che ha adottato linee guida per la mobilità sanitaria dei tossicodipendenti in percorso terapeutico — consente a Caia di accedere ai servizi della regione confinante senza perdere il beneficio dell'art. 94. Il caso illustra come il raccordo istituzionale dell'art. 12 si traduca in diritti concreti per il singolo.

Caso 3: Approvazione di un piano regionale antidroga in sede di Conferenza

Una regione elabora un piano triennale per la prevenzione delle tossicodipendenze tra i giovani, prevedendo campagne informative nelle scuole, sportelli di ascolto e programmi di riduzione del danno nelle aree urbane ad alta concentrazione di consumo. Il piano è portato in sede di Conferenza Stato-Regioni per il raccordo con i programmi nazionali e per l'accesso ai fondi del Piano d'azione nazionale sulle droghe. Sempronio, dirigente del dipartimento dipendenze della regione, partecipa alla sessione della Conferenza, presente il Ministro competente come richiesto dall'art. 12 T.U. La Conferenza approva un'intesa che coordina il piano regionale con quelli delle regioni contigue, evitando duplicazioni e creando una rete integrata di servizi transfrontalieri.

Domande frequenti

Qual è il ruolo della Conferenza Stato-Regioni in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 12 T.U.?

Svolge compiti di consultazione e raccordo su tutto il territorio nazionale per le attività di prevenzione, cura e recupero socio-sanitario delle tossicodipendenze. Opera secondo le modalità della legge n. 400/1988, ed è il principale foro di coordinamento tra Stato e regioni nelle politiche delle dipendenze.

Perché è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali in Conferenza?

Per garantire che le regioni abbiano un interlocutore politico diretto capace di assumere impegni vincolanti per l'amministrazione centrale in materia di finanziamento e organizzazione dei servizi per le dipendenze. La presenza obbligatoria è garanzia di rappresentanza ministeriale qualificata.

Qual è il rapporto tra l'art. 12 T.U. e il riparto di competenze Stato-Regioni?

La repressione del traffico illecito è competenza esclusiva dello Stato; le politiche di cura, prevenzione e recupero rientrano nella competenza concorrente (tutela della salute) e residuale (assistenza sociale) delle regioni, rafforzata dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001. L'art. 12 presidia il coordinamento tra i due livelli.

L'art. 12 T.U. è ancora rilevante dopo la riforma della Conferenza Stato-Regioni del 1997?

Sì. Il d.lgs. n. 281/1997 ha rafforzato e sistematizzato il ruolo della Conferenza, ma non ha abrogato né reso superflua la previsione dell'art. 12 T.U., che continua a fondare l'obbligatorietà del raccordo e la presenza ministeriale per la specifica materia delle tossicodipendenze.

Cosa si intende per 'recupero socio-sanitario' nelle competenze della Conferenza?

Il recupero socio-sanitario comprende i percorsi terapeutici nei SerD (Servizi per le Dipendenze), i programmi nelle comunità terapeutiche accreditate, i trattamenti farmacologici sostitutivi, i programmi di riduzione del danno e le misure di reinserimento sociale, tutti gestiti a livello regionale e locale con risorse nazionali e regionali.

In che modo il raccordo della Conferenza incide sui programmi terapeutici alternativi alla detenzione?

Gli artt. 89 e 94 T.U. prevedono misure alternative per i tossicodipendenti (sospensione dell'esecuzione, affidamento terapeutico). La disponibilità di posti nei SerD e nelle comunità è una variabile regionale: il raccordo in Conferenza consente di adottare linee guida per la mobilità sanitaria tra regioni, così da evitare che la scarsità di posti in una regione precluda l'accesso alle misure alternative.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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