Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1346 c.c. – Requisiti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

In sintesi

  • L'art. 1346 c.c. individua i requisiti dell'oggetto del contratto: possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità.
  • L'oggetto consiste nel contenuto economico-giuridico del contratto, ossia nelle prestazioni dedotte in obbligazione.
  • L'impossibilità originaria o l'illiceità determinano la nullità del contratto ex art. 1418, comma 2, c.c.
  • La determinabilità richiede criteri oggettivi sufficienti a individuare la prestazione al momento dell'esecuzione.
  • La norma esprime il principio di certezza del programma negoziale ed è cardine della teoria del contratto.
Indice dei contenuti

L'art. 1346 c.c. enuncia i requisiti essenziali dell'oggetto del contratto, individuando in possibilità, liceità e determinatezza o determinabilità le condizioni di validità del programma negoziale.

Ratio

Il legislatore esige che l'oggetto del contratto sia idoneo a costituire un vincolo giuridico effettivo: non avrebbe senso obbligare le parti a una prestazione impossibile, né riconoscere efficacia a un accordo che persegua un risultato vietato dall'ordinamento, né tollerare un'incertezza tale da non consentire l'identificazione del contenuto del rapporto. La norma tutela quindi al contempo la serietà dell'impegno, la conformità all'ordine giuridico e l'esigenza di certezza nei traffici.

Analisi

Per oggetto del contratto si intende, secondo l'opinione prevalente, il contenuto delle obbligazioni ovvero la prestazione dedotta. La possibilità è materiale e giuridica: l'oggetto è impossibile quando la prestazione è ineseguibile per natura o per disposizione di legge. L'art. 1347 c.c. salva il contratto sottoposto a condizione sospensiva ove l'oggetto divenga possibile prima dell'avveramento. La liceità richiede conformità a norme imperative, ordine pubblico e buon costume (art. 1343 c.c.), pena la nullità. La determinatezza esige che la prestazione sia individuata in modo preciso; la determinabilità ammette il rinvio a parametri oggettivi (art. 1349 c.c.) o all'arbitrio di un terzo. La giurisprudenza esclude, invece, la validità dell'oggetto rimesso al mero arbitrio di una delle parti, in quanto incompatibile con la struttura sinallagmatica.

Quando si applica

I requisiti dell'art. 1346 c.c. operano per ogni tipologia contrattuale, tipica o atipica, e si rivelano centrali nei contratti finanziari, nei contratti d'opera intellettuale, nelle locazioni e nei contratti preliminari. Particolare rilievo assumono nei contratti di durata, ove la determinabilità può richiamare indici economici (es. ISTAT) o parametri tecnici, e nei contratti con prestazioni future, ove la possibilità deve sussistere quanto meno come ragionevole previsione.

Confronto sistemico

L'art. 1346 c.c. va letto in correlazione con l'art. 1325 c.c. che annovera l'oggetto tra i requisiti del contratto, con l'art. 1418 c.c. sulla nullità, e con gli artt. 1347-1349 c.c. che ne disciplinano gli aspetti di dettaglio. La distinzione tra oggetto e causa, talora confusa nella prassi, resta ferma sul piano dogmatico: l'oggetto è il contenuto della prestazione, la causa la funzione economico-sociale o pratica del contratto.

Profili problematici

Il principale tema interpretativo riguarda la nozione di oggetto: la dottrina si divide tra teorie che lo identificano con il bene materiale, con la prestazione o con il contenuto dispositivo dell'atto. Si discute, inoltre, sulla determinabilità per relationem in contratti di massa, sulla compatibilità con clausole di indicizzazione asimmetriche e, in tema di prodotti finanziari, sulla sufficiente determinazione del rischio assunto. Un ulteriore profilo critico investe la sopravvenuta impossibilità, che fuoriesce dall'ambito dell'art. 1346 c.c. e si colloca nella disciplina dell'estinzione del rapporto.

Domande frequenti

Cosa si intende per oggetto del contratto?

Secondo l'opinione prevalente, l'oggetto coincide con il contenuto delle prestazioni dedotte in contratto. Altre teorie lo identificano con il bene su cui ricade la prestazione o con il complesso degli effetti giuridici programmati.

Cosa accade se l'oggetto è indeterminato?

L'indeterminatezza assoluta dell'oggetto determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. È invece valido il contratto il cui oggetto sia determinabile mediante criteri oggettivi o ricorso all'arbitraggio del terzo (art. 1349 c.c.).

L'impossibilità sopravvenuta rientra nell'art. 1346 c.c.?

No. L'art. 1346 c.c. riguarda esclusivamente l'impossibilità originaria, sussistente al momento della conclusione del contratto. L'impossibilità sopravvenuta è disciplinata dagli artt. 1256 e 1463 c.c. e attiene all'estinzione del rapporto.

Il prezzo può essere rimesso a una sola delle parti?

No, se la determinazione è rimessa al mero arbitrio. È ammessa, invece, la determinazione affidata all'arbitrium boni viri di un terzo o di una parte, in quanto vincolata a parametri di ragionevolezza ed equità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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