Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 110 T.U.B. Rinvio.

In vigore dal 09/01/2026

Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 208 Articolo 1

“1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 64, 78 e 82. I provvedimenti previsti nell’articolo 19 sono adottati dalla Banca d’Italia.

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica l’articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto di cui all’articolo 26 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 19 in intermediari finanziari si applica l’articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all’articolo 25 può prevedere l’applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell’attività svolta.”

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In sintesi

  • Rinvio alle norme TUB sulle partecipazioni qualificate e sui requisiti degli esponenti (commi 1, 1-bis, 1-ter). Agli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB si applicano, in quanto compatibili: le norme sulle partecipazioni qualificate (artt. 19-22-bis TUB), i requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali (art. 26 TUB, con alcune esclusioni), i requisiti degli azionisti significativi (art. 25 TUB, con alcune esclusioni), nonché le disposizioni sulla vigilanza informativa e ispettiva (artt. 23, 24, 47, 52, 61, 64, 78, 82 TUB).
  • Adattamenti ai requisiti degli esponenti aziendali degli IF (comma 1-bis). L'art. 26 TUB si applica agli esponenti degli intermediari finanziari ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e); il decreto MEF può però prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e indipendenza di giudizio di tali lettere, modulandoli sulla complessità e specificità dell'IF.
  • Adattamenti ai requisiti degli azionisti significativi degli IF (comma 1-ter). L'art. 25 TUB si applica ai titolari di partecipazioni qualificate in IF ad eccezione del comma 2, lettera b); anche qui il decreto può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza, adattandoli alla struttura dell'IF.
  • Autorità competente: Banca d'Italia (comma 1). I provvedimenti relativi alle partecipazioni qualificate negli IF (tipicamente autorizzazioni e opposizioni ex art. 19 TUB) sono adottati dalla Banca d'Italia, in linea con il regime di vigilanza degli intermediari finanziari non bancari di cui al Titolo V del TUB.
Indice dei contenuti

1. Collocazione sistematica e ratio dell'art. 110 TUB

L'art. 110 T.U.B. (nel testo in vigore dal 9 gennaio 2026, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, che ha aggiornato i riferimenti normativi interni in esito alla riforma complessiva del TUB) è una norma di rinvio che estende agli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB un insieme di disposizioni del TUB originariamente dettate per le banche, in quanto compatibili con la struttura e l'attività degli intermediari non bancari. Il meccanismo del rinvio "in quanto compatibile" è uno strumento tipico della tecnica normativa bancaria: consente di estendere a categorie diverse dalla banca un nucleo normativo comune senza dover riprodurre le norme per ciascuna categoria di intermediario, lasciando all'interprete e all'autorità di vigilanza il compito di individuare le incompatibilità applicative.

La ratio sistematica dell'art. 110 TUB è quella di garantire che gli intermediari finanziari, pur non essendo banche e pur svolgendo attività più limitate (concessione di finanziamenti, senza raccolta di depositi), siano soggetti alle stesse regole di governance e di assetto proprietario previste per le banche nelle materie che rilevano per tutti i soggetti vigilati: idoneità degli azionisti significativi e degli esponenti aziendali, vigilanza informativa e ispettiva della Banca d'Italia, correttezza nelle relazioni con la clientela.

Il D.Lgs. 208/2025 ha aggiornato il testo dell'art. 110 TUB introducendo i commi 1-bis e 1-ter, che modulano l'applicazione degli artt. 26 e 25 TUB agli intermediari finanziari, in coerenza con la riforma dei requisiti degli esponenti e degli azionisti significativi delle banche introdotta dal D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 122 (in attuazione della Direttiva CRD V, Direttiva (UE) 2019/878). La riforma ha introdotto nuovi criteri di competenza, indipendenza e diversità di genere per gli esponenti bancari (art. 26, c. 3 TUB come modificato), e l'art. 110 TUB ne recepisce l'estensione agli IF con gli opportuni adattamenti.

2. Le norme del TUB applicabili agli intermediari finanziari per rinvio (comma 1)

Il comma 1 elenca analiticamente le norme TUB applicabili agli IF "in quanto compatibili":

(a) Artt. 19, 20, 21, 22, 22-bis TUB, Partecipazioni qualificate: disciplinano l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti nel capitale degli IF. L'art. 19 TUB richiede l'autorizzazione della Banca d'Italia per l'acquisizione di partecipazioni superiori alle soglie del 10%, 20%, 33% o 50% del capitale; gli artt. 20-22 TUB disciplinano i criteri di valutazione, i termini procedimentali e i poteri della Banca d'Italia in caso di acquisizione non autorizzata o di perdita dei requisiti da parte degli azionisti. L'art. 22-bis TUB disciplina l'autorizzazione per le acquisizioni rilevanti da parte di soggetti di paesi terzi con specifici requisiti di reciprocità. Per gli IF, i provvedimenti ex art. 19 sono adottati dalla Banca d'Italia (e non da BCE come per le banche significative nel MVU), trattandosi di soggetti non bancari.

(b) Artt. 23, 24 TUB, Vigilanza sulle partecipazioni: l'art. 23 TUB attribuisce alla Banca d'Italia poteri di richiesta di informazioni sui titolari di partecipazioni negli IF; l'art. 24 TUB disciplina i poteri della Banca d'Italia in caso di partecipazioni in violazione delle norme TUB (sospensione dei diritti di voto, azioni amministrative).

(c) Art. 47, c. 4 e 5 TUB, Vigilanza informativa: obbligo degli IF di trasmettere alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche (segnalazioni di vigilanza statistiche, prudenziali e di condotta) e di comunicare tempestivamente le variazioni rilevanti nella compagine societaria, nell'assetto organizzativo e nella situazione economico-patrimoniale. La Banca d'Italia ha adottato la Circolare n. 288/2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) che disciplina nel dettaglio gli obblighi segnaletici degli IF iscritti nell'albo ex art. 106 TUB.

(d) Art. 52, c. 4 e 5 TUB, Comunicazioni all'autorità di vigilanza: obbligo degli organi di controllo degli IF (collegio sindacale, organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001) di trasmettere alla Banca d'Italia le segnalazioni di irregolarità gestionali o violazioni normative di cui vengano a conoscenza.

(e) Art. 61, c. 4 e 5 TUB, Gruppi bancari e IF: disciplina il coordinamento informativo e ispettivo nei gruppi di intermediari finanziari, con obbligo di designare una capogruppo responsabile del rispetto delle disposizioni di vigilanza su base consolidata.

(f) Artt. 64, 78, 82 TUB, Vigilanza ispettiva e poteri speciali: art. 64 TUB (ispezioni della Banca d'Italia presso gli IF), art. 78 TUB (poteri di intervento in caso di irregolarità), art. 82 TUB (disposizioni speciali nei periodi di crisi).

3. L'applicazione adattata dell'art. 26 TUB agli esponenti degli IF (comma 1-bis)

Il comma 1-bis, introdotto dal D.Lgs. 208/2025, disciplina l'applicazione dell'art. 26 TUB (requisiti degli esponenti aziendali) agli IF con due caratteristiche peculiari:

(a) Esclusione parziale: l'art. 26 TUB si applica agli esponenti degli IF "ad eccezione del comma 3, lettere c), d-bis) ed e)". Le esclusioni riguardano: la lettera c) (criteri di competenza specifica per materie bancarie, calibrati sulla complessità dell'istituto bancario), la lettera d-bis) (criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti delle banche significative), la lettera e) (criteri di diversità di genere negli organi bancari). L'esclusione riconosce che tali criteri, nella versione standard calibrata per le banche, possono essere sproporzionati rispetto alla dimensione e alla specificità degli IF non bancari.

(b) Facoltà di estensione adattata: il decreto MEF adottato ai sensi dell'art. 26 TUB "può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza e di indipendenza di giudizio definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettere c) e d-bis), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta". Questa clausola consente un'applicazione modulata e proporzionale dei criteri più esigenti: un IF di grandi dimensioni con attività complesse (es. un grande intermediario di credito al consumo, una società di factoring con bilancio superiore a 250 mln di euro) potrà essere soggetto a criteri di competenza analoghi a quelli bancari, mentre un IF di minori dimensioni con operatività semplice potrà essere soggetto a criteri alleggeriti.

Questa impostazione è coerente con il principio di proporzionalità della vigilanza, che permea il D.Lgs. 208/2025 e la Circ. 288/2015 della Banca d'Italia: gli IF sono soggetti alle stesse tutele sostanziali delle banche, ma con un grado di intensità commisurato alla loro dimensione, al loro modello di business e al rischio che rappresentano per la stabilità finanziaria e per la tutela dei clienti.

4. L'applicazione adattata dell'art. 25 TUB agli azionisti significativi degli IF (comma 1-ter)

Il comma 1-ter introduce una disciplina speculare per i requisiti degli azionisti significativi degli IF: l'art. 25 TUB si applica ai titolari delle partecipazioni qualificate in IF indicati dall'art. 19 TUB, "ad eccezione del comma 2, lettera b)". La lettera b) del comma 2 dell'art. 25 TUB (nella versione post-riforma CRD V) riguarda criteri specifici per gli azionisti di banche a vocazione sistemica o di banche significative nel MVU, criteri non applicabili agli IF non bancari per la loro natura diversa.

Anche per gli azionisti significativi, il decreto MEF può prevedere l'applicazione adattata dei criteri di competenza di cui all'art. 25, c. 2, lett. b) TUB, tenendo conto della complessità dell'IF. La modulazione della disciplina sugli azionisti è rilevante nella pratica: molti IF sono controllati da gruppi industriali o da holding finanziarie non bancarie, i cui azionisti hanno profili molto diversi da quelli degli azionisti di banche. L'adattamento dei criteri di valutazione evita di imporre agli azionisti degli IF requisiti pensati per azionisti di banche (con la relativa complessità di governance bancaria) quando tali requisiti sarebbero sproporzionati rispetto alla natura dell'IF e del suo azionariato.

5. Il ruolo della Banca d'Italia e il quadro regolamentare di riferimento

Il comma 1 precisa che "i provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia": questa specificazione è necessaria per chiarire che, a differenza delle banche significative vigilate direttamente dalla BCE nel Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM), per gli IF la competenza rimane integralmente in capo alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sugli IF iscritti nell'albo ex art. 106 TUB attraverso: la Circolare n. 288/2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, in vigore dal 2016 con aggiornamenti successivi), che disciplina l'autorizzazione, i requisiti patrimoniali (coefficienti patrimoniali su base individuale e consolidata), la governance, i controlli interni, i sistemi informativi, la vigilanza ispettiva e i procedimenti sanzionatori; e le istruzioni di vigilanza settoriali per specifiche categorie di IF (es. disposizioni specifiche per le società di leasing, factoring, credito al consumo, cessione del quinto).

Il rinvio dell'art. 110 TUB opera in combinato disposto con le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia contenute nella Circ. 288/2015: quando la Banca d'Italia emana disposizioni attuative dell'art. 26 TUB per le banche (es. il D.M. MEF del 23 novembre 2020 sui requisiti degli esponenti bancari, emesso in attuazione della Direttiva CRD V), il decreto deve specificare se e in quale misura i criteri si applicano anche agli esponenti degli IF ex art. 110, c. 1-bis TUB. Questa articolazione normativa garantisce che il quadro regolamentare degli IF sia sempre aggiornato in parallelo con quello bancario, con gli adattamenti necessari.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali norme TUB si applicano agli intermediari finanziari per effetto dell'art. 110 TUB?

Per effetto del rinvio dell'art. 110, c. 1 TUB, agli IF iscritti nell'albo ex art. 106 TUB si applicano in quanto compatibili: le norme sulle partecipazioni qualificate (artt. 19, 20, 21, 22, 22-bis TUB), i requisiti degli esponenti aziendali (art. 26 TUB, con esclusioni ex comma 1-bis), i requisiti degli azionisti significativi (art. 25 TUB, con esclusioni ex comma 1-ter), e le norme di vigilanza informativa e ispettiva (artt. 23, 24, 47, 52, 61, 64, 78, 82 TUB). I provvedimenti ex art. 19 TUB sono adottati dalla Banca d'Italia.

L'art. 26 TUB sui requisiti degli esponenti si applica integralmente agli intermediari finanziari?

No. Ai sensi dell'art. 110, c. 1-bis TUB (introdotto dal D.Lgs. 208/2025), l'art. 26 TUB si applica agli esponenti degli IF ad eccezione del comma 3, lettere c) (criteri di competenza specifica), d-bis) (criteri di indipendenza di giudizio per banche significative) ed e) (diversità di genere). Il decreto MEF può però prevedere l'applicazione adattata dei criteri delle lettere c) e d-bis), proporzionata alla complessità e specificità dell'IF.

Chi è l'autorità competente per autorizzare le partecipazioni qualificate negli intermediari finanziari ex art. 19 TUB?

La Banca d'Italia, come esplicitamente precisato dall'art. 110, c. 1 TUB: 'I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.' A differenza delle banche significative (per le quali la competenza è della BCE nel MVU), per gli IF iscritti nell'albo ex art. 106 TUB la vigilanza sulle partecipazioni qualificate rimane integralmente in capo alla Banca d'Italia, che esercita tale funzione nel quadro della Circ. n. 288/2015.

Quali modifiche ha introdotto il D.Lgs. 208/2025 all'art. 110 TUB?

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 (in vigore dal 9 gennaio 2026) ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter all'art. 110 TUB, che modulano l'applicazione degli artt. 26 e 25 TUB agli intermediari finanziari con specifiche esclusioni e con la facoltà per il decreto MEF di prevedere un'applicazione adattata e proporzionata ai criteri di competenza e indipendenza in coerenza con la riforma CRD V (D.Lgs. 122/2022).

Qual è il rapporto tra l'art. 110 TUB e la Circolare Banca d'Italia n. 288/2015?

L'art. 110 TUB opera come norma di rinvio primaria che estende le norme TUB agli IF; la Circ. 288/2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) costituisce il quadro regolamentare secondario che dettaglia l'applicazione concreta di tali norme. Quando la Banca d'Italia aggiorna le norme sui requisiti degli esponenti o degli azionisti significativi (in attuazione di CRD V e successive), la Circ. 288/2015 viene aggiornata in coordinamento con il decreto MEF che applica tali criteri anche agli IF ex art. 110, commi 1-bis e 1-ter TUB.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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