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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1284 c.c. – Saggio degli interessi

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 3 commi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Il saggio degli interessi legali è determinato annualmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF).
  • Dal 1° gennaio 2024 il tasso legale è 2,5%; dal 1° gennaio 2025 è sceso al 2% e resta al 2% anche per il 2026.
  • Gli interessi convenzionali si computano al tasso legale se le parti non ne hanno fissato la misura; se superiori al tasso legale, devono essere determinati per iscritto.
  • Dal momento in cui è proposta domanda giudiziale si applica il tasso BCE + 8 punti percentuali previsto dal D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
  • La stessa regola si applica all'atto di promozione del procedimento arbitrale.
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Struttura della norma

L'art. 1284 c.c. disciplina il tasso degli interessi legali, cioè il saggio che si applica ogni volta che la legge o il contratto non prevedano un tasso diverso. La norma originaria fissava il tasso al 5% annuo; fin dal 1990 il legislatore ha delegato al MEF il potere di aggiornarlo annualmente con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente. In assenza di decreto, il tasso rimane invariato rispetto all'anno precedente.

Evoluzione storica del tasso legale

Il tasso legale ha subito significative variazioni nel tempo: dal 10% degli anni Novanta e' sceso progressivamente fino all'0,05% nel 2016, per poi risalire. Nel 2023 e' stato fissato al 5%, nel 2024 al 2,5% e dal 2025 al 2%, riflettendo le condizioni di mercato e il rendimento medio dei BOT.

Interessi convenzionali e forma scritta

Il comma 3 stabilisce che gli interessi convenzionali in misura superiore al tasso legale devono essere determinati per iscritto, a pena di riduzione al tasso legale. Si pensi a Tizio che presta 10.000 euro a Caio concordando oralmente un interesse dell'8%: in assenza di patto scritto, Caio dovrà corrispondere soltanto il tasso legale vigente. La ratio e' tutelare il debitore da pattuizioni usurarie o imposte in forma orale.

Il comma 4: interessi giudiziali nelle transazioni commerciali

La riforma introdotta dall'art. 17 del D.L. 132/2014 ha aggiunto il comma 4: dalla data di proposizione della domanda giudiziale (o dell'atto introduttivo del procedimento arbitrale, ai sensi del comma 5) relativa a obbligazioni nascenti da transazioni commerciali, si applica il tasso di mora previsto dal D.Lgs. 231/2002, pari al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali. Lo scopo e' scoraggiare le liti pretestuose e compensare il creditore per il ritardo causato dal processo. Il meccanismo non opera automaticamente per qualsiasi credito: presuppone che l'obbligazione abbia natura commerciale (es. forniture tra imprese).

Coordinamento con altre norme

L'art. 1284 e' il presupposto logico di numerose disposizioni: l'art. 1282 (interessi sui crediti liquidi ed esigibili), l'art. 1224 (risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie), l'art. 1499 (interessi sul prezzo nella vendita). Il tasso legale rileva anche nel calcolo degli interessi anatocistici ex art. 1283 e nelle obbligazioni restitutorie di diritto tributario.

Casistica pratica

Tizio, imprenditore, agisce in giudizio contro Caio per il pagamento di fatture scadute derivanti da un contratto di fornitura. Dal giorno del deposito del ricorso monitorio, sugli importi dovuti maturano interessi al tasso D.Lgs. 231/2002 e non al tasso legale ordinario. Diversamente, se l'obbligazione fosse di natura non commerciale (es. un prestito tra privati), si applicherebbe il solo tasso legale vigente.

Domande frequenti

Qual e' il tasso degli interessi legali nel 2026?

Il tasso degli interessi legali per il 2026 e' fissato al 2% annuo, come stabilito dal decreto MEF, invariato rispetto al 2025.

Se non e' stato stipulato un contratto scritto, a quale tasso si calcolano gli interessi?

In assenza di accordo scritto, gli interessi si calcolano al tasso legale vigente. Gli interessi superiori al tasso legale devono essere fissati per iscritto; altrimenti si applica il tasso legale.

Quando si applica il tasso D.Lgs. 231/2002 invece del tasso legale?

Il tasso D.Lgs. 231/2002 (BCE + 8 punti %) si applica dalla data di proposizione della domanda giudiziale o dell'atto arbitrale, ma solo per obbligazioni nascenti da transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni.

Il patto di interessi superiori al legale può essere concluso via email?

Si'. La forma scritta richiesta dall'art. 1284, comma 3, e' soddisfatta anche da una comunicazione elettronica (email, PEC) purche' il contenuto sia chiaro e riferibile alle parti.

Cosa accade se il MEF non pubblica il decreto entro il 15 dicembre?

In assenza di decreto entro il 15 dicembre, il tasso legale rimane invariato per l'anno successivo, come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 1284.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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