Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1210 c.c. – Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1209 - Articolo 1209 Codice Civile: Offerta reale e offerta per intimazi…→Cod. civ. art. 1211 - Articolo 1211 Codice Civile: Cose deperibili o di dispendiosa cus…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1208 Codice Civile: Requisiti per la validità dell’offerta→Articolo 1212 Codice Civile: Requisiti del deposito→Art. 1207 Codice Civile: Effetti→Articolo 1213 Codice Civile: Ritiro del deposito→Art. 1206 Codice Civile: Condizioni→Articolo 1214 Codice Civile: Offerta secondo gli usi e deposito→Articolo 1205 Codice Civile: Surrogazione parziale
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il deposito liberatorio consente al debitore di estinguere l'obbligazione deponendo la cosa o la somma dovuta presso un depositario autorizzato, quando il creditore è in mora o la sua identità è incerta: è il rimedio definitivo contro il creditore che non coopera all'adempimento.
Ratio e funzione
L'articolo 1210 c.c. introduce il deposito liberatorio come rimedio complementare alla mora del creditore disciplinata dagli artt. 1206-1209 c.c. La sola mora del creditore, cioè il suo rifiuto ingiustificato della prestazione, non libera automaticamente il debitore dall'obbligazione. Il debitore che vuole liberarsi definitivamente deve fare un passo ulteriore: depositare la cosa o la somma presso un soggetto abilitato. Solo il deposito regolarmente eseguito produce effetti liberatori.
Presupposti del deposito
Il deposito liberatorio è ammesso in tre situazioni principali. Prima: il creditore è in mora accipiendi (artt. 1206-1208 c.c.): ha rifiutato ingiustificatamente la prestazione o non ha compiuto gli atti di cooperazione. Seconda: vi è incertezza sull'identità del creditore (es. controversia tra più soggetti che si pretendono creditori, morte del creditore con eredi controversi): in tal caso il debitore non può rischiare di pagare al soggetto sbagliato e il deposito è l'unica via sicura. Terza: il creditore è assente o irreperibile e il debitore non riesce a raggiungerlo. Il deposito è preceduto, di regola, dall'offerta formale ex art. 1208 c.c., che deve essere rifiutata dal creditore o non ricevuta. Nei casi di incertezza sull'identità del creditore, l'offerta preventiva non è necessaria.
Modalità pratiche
Per le somme di denaro, il deposito avviene presso la Cassa depositi e prestiti o istituti di credito autorizzati. Per i beni mobili, presso un depositario nominato dal giudice o dal debitore stesso se il creditore è d'accordo. Per i beni immobili, con la messa a disposizione del creditore nelle forme previste dalla legge (non è possibile il deposito fisico). Le spese del deposito sono a carico del creditore moroso.
Effetti e revocabilità
Il deposito regolarmente effettuato estingue l'obbligazione con effetti retroattivi alla data dell'offerta formale (art. 1209 c.c.). Il rischio della cosa passa al creditore dal momento dell'offerta valida. Il debitore può però revocare il deposito finché il creditore non lo ha accettato o il giudice non ne ha dichiarato la validità: dopo quel momento il deposito è irrevocabile e l'obbligazione si estingue definitivamente.
Connessioni con altre norme
L'art. 1210 va letto con l'art. 1206 c.c. (mora del creditore), con l'art. 1208 c.c. (offerta formale), con l'art. 1209 c.c. (effetti dell'offerta e del deposito) e con le norme processuali sulla validazione del deposito (art. 72 disp. att. c.c.).
Domande frequenti
Il deposito liberatorio è necessario se il creditore rifiuta il pagamento?
Non è obbligatorio, ma è l'unico modo per liberarsi definitivamente dell'obbligazione quando il creditore è in mora. Senza il deposito, la mora del creditore protegge il debitore ma non estingue il debito: il creditore può ancora pretendere la prestazione in futuro.
Come si fa il deposito liberatorio di una somma di denaro?
Si deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti o un istituto bancario abilitato, dopo aver effettuato un'offerta formale ex art. 1208 c.c. (intimazione tramite ufficiale giudiziario o notaio). Occorre comunicare il deposito al creditore. Le spese sono a carico del creditore moroso.
Posso revocare il deposito se il creditore cambia idea e accetta il pagamento diretto?
Sì, finché il creditore non ha accettato il deposito e il giudice non ne ha dichiarato la validità. Dopo questi eventi il deposito è irrevocabile. Prima di tali momenti, debitore e creditore possono accordarsi diversamente.
Cosa fare quando non si sa a chi pagare (più eredi in litigio)?
È un caso tipico di incertezza sull'identità del creditore. Il debitore può depositare la somma senza necessità di offerta formale preventiva. Il deposito è valido e libera il debitore; spetterà ai creditori (eredi) decidere tra loro come ripartire la somma depositata.
Il deposito è possibile anche per beni immobili?
Non nel senso fisico. Per i beni immobili il debitore-trasferente non può 'depositare' l'immobile. Il rimedio è mettere il bene a disposizione del creditore nelle forme di legge. In caso di contratto preliminare con rifiuto del definitivo, il debitore può agire ex art. 2932 c.c. per sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.