Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1188 c.c. – Destinatario del pagamento

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

In sintesi

  • Regola generale: il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante (legale o volontario).
  • Pagamento al terzo autorizzato: il pagamento fatto a chi appare autorizzato a riceverlo libera il debitore se questi era in buona fede e non aveva colpa.
  • Pagamento al creditore apparente: il pagamento al creditore apparente libera il debitore se era in buona fede (art. 1189 c.c.).
  • Pagamento a soggetto non legittimato: non libera il debitore, che resta obbligato verso il creditore reale, salvo le eccezioni di legge.
Indice dei contenuti

Il pagamento libera il debitore solo se fatto al creditore o a chi è autorizzato a riceverlo; il pagamento al falso creditore o a soggetto non legittimato non estingue l'obbligazione, salvo che il debitore fosse in buona fede e senza colpa.

Ratio della norma

L'articolo 1188 c.c. stabilisce a chi deve essere effettuato il pagamento per produrre effetti liberatori. La ratio è di tutela del creditore reale: il debitore non può liberarsi pagando a soggetti privi di legittimazione, a meno che non ricorrano le condizioni di buona fede e assenza di colpa. La norma bilancia due interessi: da un lato, proteggere il creditore dal rischio che il debitore si liberi pagando a soggetti non autorizzati; dall'altro, tutelare il debitore che, in buona fede, ha eseguito il pagamento al soggetto apparentemente legittimato.

Destinatari legittimati del pagamento

Il pagamento è liberatorio se effettuato: (a) al creditore; (b) al suo rappresentante legale (tutore, curatore, genitore esercente la responsabilità genitoriale); (c) al suo rappresentante volontario (mandatario con procura); (d) a chi è stato indicato dal creditore come destinatario del pagamento (es. un delegato al ritiro); (e) a chi è stato autorizzato dal giudice o dalla legge (es. curatore fallimentare, commissario liquidatore). Il pagamento fatto a soggetti diversi da questi non libera il debitore, anche se eseguito in buona fede.

Il pagamento al creditore apparente (art. 1189)

L'art. 1189 c.c. introduce un'importante eccezione: il pagamento fatto in buona fede al creditore apparente, chi appare legittimato a ricevere la prestazione in base a circostanze univoche, libera il debitore, anche se il destinatario non era il vero creditore. L'onere della prova grava sul debitore, che deve dimostrare: (1) l'apparenza della legittimazione; (2) la propria buona fede; (3) l'assenza di colpa nel non aver verificato la legittimazione reale. Esempio: Tizio paga le rate del mutuo al funzionario bancario che solitamente gestisce il rapporto, ignorando che questi è stato rimosso dall'incarico: il pagamento è liberatorio se Tizio era in buona fede.

Connessioni con altre norme

L'art. 1188 va letto con l'art. 1189 c.c. (pagamento al creditore apparente), con l'art. 1190 c.c. (pagamento al creditore incapace), con l'art. 1193 c.c. (imputazione del pagamento) e con le norme sulla rappresentanza (artt. 1387 ss. c.c.).

Domande frequenti

Cosa succede se pago per errore a una persona sbagliata?

Il pagamento non libera il debitore, che resta obbligato verso il creditore reale. Il debitore dovrà pagare di nuovo e potrà agire contro chi ha ricevuto il pagamento non dovuto per la restituzione ex art. 2033 c.c. (pagamento dell'indebito).

Il pagamento a un rappresentante del creditore è sempre valido?

Sì, se il rappresentante è effettivamente autorizzato (legale o volontario). Se i poteri del rappresentante sono stati revocati e il debitore non ne era a conoscenza e non poteva saperlo, il pagamento può essere liberatorio per il principio di tutela dell'apparenza (art. 1189 c.c.).

Posso pagare direttamente sul conto bancario del creditore?

Sì, il pagamento bancario al conto indicato dal creditore è il modo più sicuro: il creditore ha esplicitamente designato quel conto come destinatario. In caso di frode con sostituzione dell'IBAN, la responsabilità dipende dalle circostanze: se la frode era riconoscibile con ordinaria diligenza, il pagamento potrebbe non essere liberatorio.

Un minore può ricevere un pagamento validamente?

No. L'art. 1190 c.c. stabilisce che il pagamento fatto al creditore incapace (minore, interdetto) libera il debitore solo se il creditore ne ha ricavato beneficio o se il debitore era in buona fede. Di regola, il pagamento deve essere fatto al rappresentante legale del creditore incapace (genitore, tutore).

Se il creditore muore, a chi devo pagare?

Agli eredi, che subentrano nel credito. Prima dell'accettazione dell'eredità, in caso di eredità giacente, occorre rivolgersi al curatore dell'eredità giacente nominato dal tribunale. In caso di eredità in corso di sistemazione, è opportuno depositare la somma presso il notaio o attendere che gli eredi si facciano identificare.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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