In sintesi
- L'art. 210 attribuisce al prefetto il potere di sciogliere con decreto associazioni, enti o istituti che svolgano attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.
- Il decreto di scioglimento può disporre anche la confisca dei beni sociali.
- È previsto ricorso al Ministro dell'interno contro il provvedimento prefettizio, ma il provvedimento ministeriale è definitivo e irricorribile, anche per motivi di illegittimità.
- La norma riflette il carattere autoritario dell'ordinamento fascista del 1931 e ha rilievo prevalentemente storico, essendo oggi i limiti al diritto di associazione disciplinati dagli artt. 18 e 49 Cost. e dalla legge n. 17/1982.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 210 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, il prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.
Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.
Contro il provvedimento del prefetto si può ricorrere al Ministro dell'interno.
Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.
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Stesso numero, altri codici
- Art. 210 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 210 D.Lgs. 209/2005 — (Vigilanza sul gruppo)
- Art. 210 c.c.: Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni
- Articolo 210 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 210 C.d.S.: Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni a
- Art. 210 c.p.c.: Ordine di esibizione alla parte o al terzo
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Contesto storico e collocazione nel TULPS
L'art. 210 del TULPS, inserito nel Capo V del Titolo III intitolato «Delle associazioni», riflette in modo esemplare la logica dell'ordinamento fascista: la concentrazione del potere di controllo sulle formazioni sociali nelle mani dell'esecutivo, con esclusione di qualsiasi controllo giurisdizionale. Il testo unico del 1931 fu emanato in un contesto in cui il regime aveva già provveduto a sopprimere i partiti di opposizione (1926) e a imporre il partito unico, e la disciplina delle associazioni del TULPS era funzionale a garantire la continuità di questo controllo.
La norma si distingue dall'art. 209, richiamato nell'incipit («salvo quanto è disposto dall'articolo precedente»), che presumibilmente disciplinava il potere del Ministro dell'interno in materia. L'art. 210 attribuisce al prefetto un potere di scioglimento autonomo, esercitabile su delega, ampliando geograficamente la rete di controllo.
Presupposto e contenuto del potere di scioglimento
Il presupposto dell'intervento prefettizio è lo svolgimento di un'attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato. La formula è volutamente ampia e discrezionale: non richiede la commissione di reati specifici, ma si accontenta di un'attività che, nel giudizio discrezionale dell'autorità prefettizia, contrasti con gli ordinamenti politici vigenti. In un sistema monopartitico come quello fascista, questa formula consentiva lo scioglimento di qualunque organizzazione che non si conformasse all'ideologia del regime.
Il decreto di scioglimento può facoltativamente contenere l'ordine di confisca dei beni sociali. La confisca è dunque una misura accessoria e discrezionale, non automatica, che l'autorità può disporre contestualmente allo scioglimento. Il patrimonio confiscato confluiva, secondo la prassi dell'epoca, nelle casse dello Stato o di enti parasstatali.
Il sistema di tutela: ricorso ministeriale e irricorribilità
Contro il provvedimento prefettizio è previsto ricorso al Ministro dell'interno: si tratta di un rimedio di carattere gerarchico, non giurisdizionale, che consente il riesame della decisione in sede amministrativa. Il quarto comma esclude tuttavia qualsiasi ulteriore rimedio contro il provvedimento ministeriale: non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità.
Questa clausola di irricorribilità totale era caratteristica dei provvedimenti di pubblica sicurezza nell'ordinamento fascista e rifletteva la subordinazione della legalità formale alle esigenze di controllo politico. Nell'ordinamento repubblicano, tale clausola è incompatibile con gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, che garantiscono la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione senza possibilità di esclusioni totali.
Rapporto con il diritto costituzionale vigente
Nella Repubblica italiana, il diritto di associazione è garantito dall'art. 18 Cost., che consente il divieto solo per le associazioni che perseguono scopi vietati ai singoli dalla legge penale o che operano in forma paramilitare, nonché per le organizzazioni di tipo massonico a carattere segreto (art. 18, secondo comma). L'art. 49 Cost. garantisce la libertà di associazione in partiti politici.
I limiti all'associazione sono stati disciplinati dalla L. 25 gennaio 1982, n. 17 (c.d. legge Anselmi sulle associazioni segrete) e dalla XII disposizione transitoria della Costituzione che vieta la riorganizzazione del disciolto Partito Nazionale Fascista. In questo quadro, il potere di scioglimento prefettizio di cui all'art. 210 TULPS, per come formulato, è incompatibile con la garanzia costituzionale dell'art. 18: qualsiasi scioglimento dovrebbe oggi avere un fondamento legale preciso e essere soggetto a pieno controllo giurisdizionale.
Il numero «34» nel testo
Il testo dell'articolo si chiude con il numero «34», che è presumibilmente un riferimento redazionale o un'annotazione al numero di una disposizione correlata, privo di valore normativo autonomo.
Casi pratici
Caso 1: Scioglimento di un'associazione politica di opposizione
Nel vigore del regime fascista, Tizio è presidente di un'associazione culturale che, dietro una facciata di attività ricreative, promuove ideali politici contrari all'ideologia del regime. Il prefetto della provincia, dopo aver raccolto elementi sull'attività associativa, emette decreto di scioglimento ai sensi dell'art. 210 TULPS, ritenendo che l'associazione svolga attività contraria agli ordinamenti politici costituiti. Il decreto dispone altresì la confisca dei beni sociali. Tizio presenta ricorso al Ministro dell'interno, che lo rigetta. Non è possibile alcun ulteriore rimedio.
Caso 2: Confisca dei beni e destino del patrimonio
Caia è tesoriera di un ente che viene sciolto con decreto prefettizio. Il decreto include l'ordine di confisca dei beni sociali. Caia si interroga sulla possibilità di recuperare i beni personali che aveva versato all'ente a titolo di quota associativa. L'avvocato le spiega che la confisca colpisce il patrimonio sociale dell'ente in quanto tale, non i beni personali dei soci; tuttavia, le quote versate, confluite nel patrimonio sociale, sono ormai confiscate e irrecuperabili, non essendo ammesso ricorso giurisdizionale contro il provvedimento.
Caso 3: Questione di legittimità costituzionale nell'ordinamento repubblicano
Sempronio, consultando un manuale di diritto pubblico, si chiede se l'art. 210 TULPS sia ancora applicabile nell'ordinamento repubblicano. Il professore di diritto amministrativo gli spiega che la norma è di fatto inapplicabile: il presupposto («attività contraria agli ordinamenti politici costituiti») è incompatibile con il pluralismo politico garantito dagli artt. 18 e 49 Cost., e la clausola di irricorribilità si scontra con gli artt. 24 e 113 Cost. Qualsiasi scioglimento di associazione dovrebbe oggi avere una base legale specifica e soggiacere al pieno controllo del giudice amministrativo.
Domande frequenti
L'art. 210 TULPS è ancora applicabile?
La norma è formalmente vigente ma sostanzialmente inapplicabile nell'ordinamento repubblicano. Il presupposto dello scioglimento (attività contraria agli 'ordinamenti politici costituiti') è incompatibile con il pluralismo garantito dagli artt. 18 e 49 Cost., e la clausola di irricorribilità contrasta con gli artt. 24 e 113 Cost.
Cosa si intendeva per 'ordinamenti politici costituiti nello Stato'?
Nel contesto fascista del 1931, la formula indicava l'ordinamento del regime: partito unico, istituzioni monarchiche, struttura corporativa dello Stato. L'ampiezza della formula consentiva di colpire qualsiasi associazione che non si conformasse all'ideologia dominante.
La confisca dei beni sociali era automatica?
No. La confisca era una misura accessoria e facoltativa: il decreto di scioglimento 'può' disporla, non 'deve' disporla. Spettava all'autorità prefettizia valutare caso per caso se disporre anche la confisca del patrimonio dell'ente sciolto.
Quale rimedio era disponibile contro il decreto di scioglimento?
Solo il ricorso gerarchico al Ministro dell'interno. Il provvedimento ministeriale era definitivo e insindacabile: non era ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità formale, con esclusione di qualsiasi tutela giurisdizionale.
Come si regola oggi lo scioglimento delle associazioni?
Nell'ordinamento vigente, il divieto di associazione è previsto dall'art. 18 Cost. solo per associazioni con scopi penalmente illeciti o paramilitari. Specifiche discipline riguardano le associazioni di tipo massonico e segreto (L. 17/1982) e la riorganizzazione del PNF (XII disp. trans. Cost.). Qualsiasi scioglimento è soggetto a controllo giurisdizionale.