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Testo dell'articoloVigente
Art. 54 ter T.U.IVA – Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia (1)
In vigore dal 30/06/2021
Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1
“1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all’articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all’articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14, l’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l’avvenuta presentazione della dichiarazione, nonche’ la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla stessa. (2)
2. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo 74-quinquies e di cui al comma 10 dell’articolo 74-sexies.1 non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
3. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 5, all’articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all’articolo 74-sexies.1, commi 8 e 9, l’Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.”
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(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.
(2) Per i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte o dall’omesso versamento di contributi previdenziali si veda quanto disposto, ai fini della definizione agevolata, dall’articolo 1, commi da 82 a 98, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Si veda anche quanto stabilito dai successivi commi da 99 a 109.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 54-ter del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 maggio 2021 n. 83 in attuazione del «pacchetto e-commerce» UE (direttiva 2017/2455 e successive) e in vigore dal 30 giugno 2021, è una norma specifica del sistema dei regimi OSS-B (One Stop Shop Business): disciplina i controlli automatizzati che l'Agenzia delle Entrate svolge sui soggetti passivi non residenti che hanno aderito ai regimi speciali degli artt. 74-quinquies e seguenti del TUIVA per assolvere gli obblighi IVA in Italia attraverso il portale unico europeo. È una norma operativamente molto importante per il commercio elettronico transfrontaliero UE, che in Italia movimenta miliardi di euro annui di operazioni B2C (vendite online di beni e servizi a consumatori italiani da venditori residenti in altri Stati UE o in Paesi terzi cooperativi). La norma è vigente e non soppressa dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10.
Il sistema OSS-B in sintesi
Per comprendere l'art. 54-ter è necessario un breve inquadramento del sistema OSS-B. I regimi One Stop Shop sono stati introdotti dal pacchetto e-commerce UE per semplificare gli obblighi IVA dei soggetti che vendono a consumatori UE da diverse giurisdizioni. Le tre principali tipologie sono:
I soggetti non residenti che scelgono l'Italia come Stato di identificazione (o che svolgono operazioni rilevanti in Italia attraverso il regime) presentano dichiarazioni periodiche (mensili, trimestrali) all'AdE italiana e versano l'imposta dovuta. L'art. 54-ter disciplina i controlli automatizzati su queste dichiarazioni e versamenti.
I tempi del controllo: 10 giorni dalla scadenza
Il comma 1 dell'art. 54-ter stabilisce un'importante regola temporale: «Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa».
Il termine di 10 giorni è molto stretto, e riflette la necessità di un controllo rapido sul rispetto degli obblighi periodici. Le scadenze richiamate sono:
Il controllo entro 10 giorni dalla scadenza permette all'AdE di intervenire tempestivamente in caso di omissione, evitando che l'eventuale insolvenza si consolidi e diventi più difficile il recupero del credito.
Il sollecito per dichiarazione mancante (comma 2)
Il comma 2 disciplina la prima ipotesi di non conformità: «L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies e di cui al comma 10 dell'articolo 74-sexies.1 non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito». Si tratta di una notifica di richiamo che invita il soggetto a regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione mancante entro un termine breve.
Il sollecito è inviato in via telematica, attraverso il portale dell'AdE o via PEC, in coordinamento con i sistemi delle altre amministrazioni fiscali UE coinvolte (per i regimi multilaterali). La forma di comunicazione è semplificata, riflettendo la natura «preliminare» del rilievo: non è un atto di accertamento, ma un richiamo amministrativo bonario.
Il sollecito per versamento mancante (comma 3)
Il comma 3 disciplina la seconda ipotesi: «L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito». Anche in questo caso si tratta di un richiamo bonario per l'omesso versamento (totale o parziale), distinto dal procedimento di accertamento ordinario.
Il sollecito di versamento è particolarmente importante per i regimi OSS-B perché molti soggetti non residenti possono avere difficoltà oggettive nel rispettare i termini di versamento (problemi di cambio valuta, ritardi bancari internazionali, malfunzionamenti dei sistemi di pagamento). Il sollecito offre una possibilità di regolarizzazione spontanea con costi contenuti, prima che si attivino le procedure più gravose dell'esclusione dal regime.
L'esclusione dal regime OSS-B (comma 4)
Il comma 4 disciplina l'esito più grave dei controlli: «Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5, all'articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all'articolo 74-sexies.1, commi 8 e 9, l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale». L'esclusione dal regime OSS-B è una sanzione strutturale particolarmente significativa: il soggetto perde i benefici del regime semplificato (single point of contact UE, procedure unificate) e deve gestire le proprie obbligazioni IVA secondo le regole ordinarie nei singoli Stati membri (con costi amministrativi molto maggiori).
Le ipotesi di esclusione sono individuate da norme specifiche dei regimi:
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato: deve indicare specificamente le violazioni accertate, i precedenti rilievi (soliti soliti) ignorati, e le ragioni per cui l'esclusione è proporzionata alla gravità delle violazioni. La motivazione è essenziale per la difesa del contribuente e per il sindacato giurisdizionale.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso secondo le disposizioni del contenzioso tributario (D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche), che oggi attribuisce competenza alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissioni Tributarie Provinciali) con ricorso entro 60 giorni dalla notifica.
Il coordinamento con il sistema CESOP
I controlli automatizzati dell'art. 54-ter si coordinano con il sistema CESOP (Central Electronic System Of Payment information) introdotto dal Titolo IV-bis del TUIVA (artt. 40-bis - 40-sexies, commentati nei batch 45-46). Il CESOP fornisce all'AdE un patrimonio informativo enorme sui pagamenti transfrontalieri intercettati dai PSP italiani e europei, che consente di:
Il coordinamento CESOP-OSS rappresenta una delle realizzazioni più avanzate del sistema di controllo IVA UE: per la prima volta, le amministrazioni fiscali dispongono di dati granulari sui pagamenti transfrontalieri integrabili automaticamente con le dichiarazioni dei soggetti OSS-B, riducendo drasticamente le possibilità di evasione nel commercio elettronico cross-border.
Indicazioni operative per il commercialista
Riferimenti normativi
Norma vigente: art. 54-ter DPR 633/1972 (TUIVA), introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 25/05/2021 n. 83 (attuazione pacchetto e-commerce UE), in vigore dal 30 giugno 2021. NON soppr. dall'art. 170 D.Lgs. 10/2026. Norme correlate: artt. 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1, 74-septies TUIVA (regimi speciali OSS-B/IOSS); art. 35-ter TUIVA (identificazione diretta non residenti, batch 42); Titolo IV-bis TUIVA artt. 40-bis - 40-sexies (sistema CESOP, batch 45-46); direttiva UE 2017/2455 e 2017/2459 (pacchetto e-commerce); regolamento UE 2018/1912 (norme di esecuzione); D.Lgs. 546/1992 (contenzioso tributario); D.Lgs. 87/2024 (riforma sistema sanzionatorio).
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Scheda informativa
Illustra il regime OSS UE per la dichiarazione e versamento IVA centralizzato sulle vendite a distanza e prestazioni di servizi a consumatori in altri Stati UE. Le attivita' di liquidazione e controllo automatizzato sui soggetti identificati in Italia (artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972) sono accentrate presso il Centro Operativo di Pescara.
Scheda informativa
Indica le competenze del COP di Pescara per la liquidazione delle dichiarazioni e gli accertamenti IVA dei soggetti non residenti ex artt. 54, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies e 55 DPR 633/1972, nonche' per le attivita' di gestione e controllo dei regimi speciali OSS e IOSS.
Domande frequenti
Cos'è l'art. 54-ter TUIVA?
La norma che disciplina i controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate sui soggetti passivi non residenti che hanno aderito ai regimi speciali OSS-B (One Stop Shop Business) di cui agli artt. 74-quinquies e seguenti del TUIVA. Vigente dal 30 giugno 2021 in attuazione del pacchetto e-commerce UE (direttiva 2017/2455). Verifica l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e la rispondenza/tempestività dei versamenti.
In quali tempi avvengono i controlli?
Entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di dichiarazione e versamento previsti dagli artt. 74-quinquies (commi 6 e 9, regime OSS-Non Unione) e 74-sexies.1 (commi 10 e 14, regime IOSS). Il termine breve riflette la necessità di un controllo rapido sul rispetto degli obblighi periodici, evitando che l'eventuale insolvenza si consolidi e diventi più difficile il recupero del credito.
Cosa succede in caso di omissione?
Due tipologie di sollecito: (1) per dichiarazione mancante, l'AdE inoltra sollecito invitando il soggetto a presentarla entro termine breve; (2) per versamento mancante (totale o parziale), l'AdE inoltra sollecito invitando alla regolarizzazione. Sono richiami bonari, distinti dall'accertamento ordinario, che offrono possibilità di regolarizzazione spontanea con costi contenuti prima dell'attivazione delle procedure più gravose.
Quando l'AdE può escludere dal regime OSS-B?
Nei casi previsti dagli artt. 74-quinquies c. 5 (regime OSS-Non Unione), 74-sexies c. 3-bis (regime OSS-Unione), 74-sexies.1 commi 8 e 9 (regime IOSS): tipicamente per gravi violazioni reiterate o inadempimento sistematico degli obblighi. Il provvedimento è motivato e contro di esso è ammesso ricorso al giudice tributario entro 60 giorni. L'esclusione è una sanzione strutturale significativa: il soggetto perde il single point of contact UE e deve gestire l'IVA secondo le regole ordinarie nei singoli Stati membri.
Come si coordina con il sistema CESOP?
L'art. 54-ter si integra con il sistema CESOP del Titolo IV-bis del TUIVA. I dati di pagamenti transfrontalieri trasmessi dai PSP alimentano i controlli automatizzati consentendo: verifica dell'effettiva esistenza delle operazioni dichiarate dai soggetti OSS-B; individuazione di operazioni non dichiarate (pagamenti ricevuti dall'Italia da soggetti non identificati); quantificazione dell'evasione presunta sui flussi osservati; triangolazione fra dichiarazioni OSS-B e flussi CESOP per individuare incoerenze. Realizzazione avanzata del controllo IVA UE.
Fonti consultate: 2 fontei verificate