Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 54 ter T.U.IVA – Controlli automatizzati sui soggetti identificati in Italia (1)

In vigore dal 30/06/2021

Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

“1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all’articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all’articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14, l’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l’avvenuta presentazione della dichiarazione, nonche’ la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti dell’imposta risultante dalla stessa. (2)

2. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo 74-quinquies e di cui al comma 10 dell’articolo 74-sexies.1 non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

3. L’Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito.

4. Nei casi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 5, all’articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all’articolo 74-sexies.1, commi 8 e 9, l’Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale. Avverso tale provvedimento di esclusione e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.”

_______________________

(1) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente articolo, aggiunto dall’art. 5, comma 1 decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

(2) Per i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte o dall’omesso versamento di contributi previdenziali si veda quanto disposto, ai fini della definizione agevolata, dall’articolo 1, commi da 82 a 98, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Si veda anche quanto stabilito dai successivi commi da 99 a 109.

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⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Norma del sistema OSS-B, vigente dal 30 giugno 2021: l'art. 54-ter del DPR 633/1972 (introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 25/05/2021 n. 83 in attuazione del «pacchetto e-commerce» UE) disciplina i controlli automatizzati sui soggetti passivi non residenti che hanno aderito ai regimi speciali OSS-B di cui agli artt. 74-quinquies e seguenti del TUIVA.
  • Tipologia di controllo: l'AdE verifica entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini ex art. 74-quinquies (commi 6 e 9) e art. 74-sexies.1 (commi 10 e 14) due aspetti: (a) avvenuta presentazione della dichiarazione; (b) rispondenza con la dichiarazione e tempestività dei versamenti dell'imposta.
  • Sollecito per dichiarazione mancante: se la dichiarazione di cui al comma 6 dell'art. 74-quinquies o al comma 10 dell'art. 74-sexies.1 non è ancora trasmessa, l'AdE inoltra al soggetto passivo un sollecito.
  • Sollecito per versamento mancante: se l'imposta dovuta in base alla dichiarazione non è stata in tutto o in parte versata, l'AdE inoltra parimenti un sollecito.
  • Provvedimento di esclusione dal regime: nei casi più gravi previsti dagli artt. 74-quinquies c. 5, 74-sexies c. 3-bis, 74-sexies.1 commi 8 e 9 (es. violazioni gravi reiterate), l'AdE emette provvedimento motivato di esclusione dal regime speciale OSS-B; contro di esso è ammesso ricorso secondo le disposizioni del contenzioso tributario.
  • Logica: il regime OSS-B (One Stop Shop B per business non residenti) è un regime di favore per i soggetti UE/extra-UE che vendono in Italia; i controlli automatizzati garantiscono che i requisiti del regime siano effettivamente rispettati e penalizzano gli abusi con esclusione dal beneficio.
  • Coordinamento con sistema CESOP (Titolo IV-bis TUIVA, batch 45-46): i dati di pagamenti transfrontalieri trasmessi dai PSP ex artt. 40-bis ss alimentano i controlli automatizzati, consentendo l'incrocio con le dichiarazioni OSS-B.
Indice dei contenuti

L'articolo 54-ter del Testo Unico IVA (DPR 633/1972), introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 maggio 2021 n. 83 in attuazione del «pacchetto e-commerce» UE (direttiva 2017/2455 e successive) e in vigore dal 30 giugno 2021, è una norma specifica del sistema dei regimi OSS-B (One Stop Shop Business): disciplina i controlli automatizzati che l'Agenzia delle Entrate svolge sui soggetti passivi non residenti che hanno aderito ai regimi speciali degli artt. 74-quinquies e seguenti del TUIVA per assolvere gli obblighi IVA in Italia attraverso il portale unico europeo. È una norma operativamente molto importante per il commercio elettronico transfrontaliero UE, che in Italia movimenta miliardi di euro annui di operazioni B2C (vendite online di beni e servizi a consumatori italiani da venditori residenti in altri Stati UE o in Paesi terzi cooperativi). La norma è vigente e non soppressa dall'art. 170 del D.Lgs. 19 gennaio 2026 n. 10.

Il sistema OSS-B in sintesi

Per comprendere l'art. 54-ter è necessario un breve inquadramento del sistema OSS-B. I regimi One Stop Shop sono stati introdotti dal pacchetto e-commerce UE per semplificare gli obblighi IVA dei soggetti che vendono a consumatori UE da diverse giurisdizioni. Le tre principali tipologie sono:

  • OSS-Unione (art. 74-sexies TUIVA): per soggetti UE che vendono servizi B2C in altri Stati membri UE; consente di dichiarare e versare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri attraverso un'unica dichiarazione presentata nello Stato di stabilimento;
  • OSS-Non Unione (art. 74-quinquies TUIVA): per soggetti extra-UE che vendono servizi B2C a consumatori UE; consente di scegliere uno Stato membro come «Stato di identificazione» e dichiarare le operazioni UE attraverso il portale di tale Stato;
  • IOSS (art. 74-sexies.1 TUIVA): Import One Stop Shop per le importazioni di beni di valore intrinseco fino a 150 euro da Paesi terzi a consumatori UE.

I soggetti non residenti che scelgono l'Italia come Stato di identificazione (o che svolgono operazioni rilevanti in Italia attraverso il regime) presentano dichiarazioni periodiche (mensili, trimestrali) all'AdE italiana e versano l'imposta dovuta. L'art. 54-ter disciplina i controlli automatizzati su queste dichiarazioni e versamenti.

I tempi del controllo: 10 giorni dalla scadenza

Il comma 1 dell'art. 54-ter stabilisce un'importante regola temporale: «Entro il decimo giorno successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies, commi 6 e 9, e di cui all'articolo 74-sexies.1, commi 10 e 14, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi desumibili dal portale telematico, verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione, nonché la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla stessa».

Il termine di 10 giorni è molto stretto, e riflette la necessità di un controllo rapido sul rispetto degli obblighi periodici. Le scadenze richiamate sono:

  • Art. 74-quinquies c. 6: termine per la dichiarazione trimestrale OSS-Non Unione (di norma entro la fine del mese successivo al trimestre);
  • Art. 74-quinquies c. 9: termine per il versamento dell'imposta dovuta;
  • Art. 74-sexies.1 c. 10: termine per la dichiarazione mensile IOSS (di norma entro la fine del mese successivo);
  • Art. 74-sexies.1 c. 14: termine per il versamento IOSS.

Il controllo entro 10 giorni dalla scadenza permette all'AdE di intervenire tempestivamente in caso di omissione, evitando che l'eventuale insolvenza si consolidi e diventi più difficile il recupero del credito.

Il sollecito per dichiarazione mancante (comma 2)

Il comma 2 disciplina la prima ipotesi di non conformità: «L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies e di cui al comma 10 dell'articolo 74-sexies.1 non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo un sollecito». Si tratta di una notifica di richiamo che invita il soggetto a regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione mancante entro un termine breve.

Il sollecito è inviato in via telematica, attraverso il portale dell'AdE o via PEC, in coordinamento con i sistemi delle altre amministrazioni fiscali UE coinvolte (per i regimi multilaterali). La forma di comunicazione è semplificata, riflettendo la natura «preliminare» del rilievo: non è un atto di accertamento, ma un richiamo amministrativo bonario.

Il sollecito per versamento mancante (comma 3)

Il comma 3 disciplina la seconda ipotesi: «L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto passivo un sollecito». Anche in questo caso si tratta di un richiamo bonario per l'omesso versamento (totale o parziale), distinto dal procedimento di accertamento ordinario.

Il sollecito di versamento è particolarmente importante per i regimi OSS-B perché molti soggetti non residenti possono avere difficoltà oggettive nel rispettare i termini di versamento (problemi di cambio valuta, ritardi bancari internazionali, malfunzionamenti dei sistemi di pagamento). Il sollecito offre una possibilità di regolarizzazione spontanea con costi contenuti, prima che si attivino le procedure più gravose dell'esclusione dal regime.

L'esclusione dal regime OSS-B (comma 4)

Il comma 4 disciplina l'esito più grave dei controlli: «Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5, all'articolo 74-sexies, comma 3-bis, e all'articolo 74-sexies.1, commi 8 e 9, l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento motivato di esclusione dal presente regime speciale». L'esclusione dal regime OSS-B è una sanzione strutturale particolarmente significativa: il soggetto perde i benefici del regime semplificato (single point of contact UE, procedure unificate) e deve gestire le proprie obbligazioni IVA secondo le regole ordinarie nei singoli Stati membri (con costi amministrativi molto maggiori).

Le ipotesi di esclusione sono individuate da norme specifiche dei regimi:

  • Art. 74-quinquies c. 5: esclusione dal regime OSS-Non Unione per gravi violazioni reiterate o per inadempimento sistematico degli obblighi;
  • Art. 74-sexies c. 3-bis: esclusione dal regime OSS-Unione per analoghi motivi;
  • Art. 74-sexies.1 commi 8 e 9: esclusione dal regime IOSS per violazioni specifiche del regime di importazione, ivi inclusi falsità nelle dichiarazioni di valore intrinseco delle merci.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato: deve indicare specificamente le violazioni accertate, i precedenti rilievi (soliti soliti) ignorati, e le ragioni per cui l'esclusione è proporzionata alla gravità delle violazioni. La motivazione è essenziale per la difesa del contribuente e per il sindacato giurisdizionale.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso secondo le disposizioni del contenzioso tributario (D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche), che oggi attribuisce competenza alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissioni Tributarie Provinciali) con ricorso entro 60 giorni dalla notifica.

Il coordinamento con il sistema CESOP

I controlli automatizzati dell'art. 54-ter si coordinano con il sistema CESOP (Central Electronic System Of Payment information) introdotto dal Titolo IV-bis del TUIVA (artt. 40-bis - 40-sexies, commentati nei batch 45-46). Il CESOP fornisce all'AdE un patrimonio informativo enorme sui pagamenti transfrontalieri intercettati dai PSP italiani e europei, che consente di:

  • Verificare l'effettiva esistenza delle operazioni dichiarate dai soggetti OSS-B;
  • Individuare operazioni non dichiarate (pagamenti ricevuti da consumatori italiani da soggetti che dovrebbero essere identificati nei regimi OSS-B ma non lo sono);
  • Quantificare l'eventuale evasione presunta sulla base dei flussi di pagamento osservati;
  • Triangolare i dati con le dichiarazioni e versamenti dei soggetti OSS-B per individuare incoerenze.

Il coordinamento CESOP-OSS rappresenta una delle realizzazioni più avanzate del sistema di controllo IVA UE: per la prima volta, le amministrazioni fiscali dispongono di dati granulari sui pagamenti transfrontalieri integrabili automaticamente con le dichiarazioni dei soggetti OSS-B, riducendo drasticamente le possibilità di evasione nel commercio elettronico cross-border.

Indicazioni operative per il commercialista

  • Per i clienti che operano in regime OSS-B: monitorare scrupolosamente le scadenze di dichiarazione e versamento; il rischio di sollecito automatico entro 10 giorni dalla scadenza è elevato;
  • In caso di sollecito ricevuto: regolarizzare immediatamente con versamento e/o presentazione dichiarazione, evitando di accumulare violazioni che potrebbero portare all'esclusione dal regime;
  • Per clienti con storico di violazioni reiterate: valutare la migrazione preventiva a un altro Stato membro UE come Stato di identificazione, o a soluzioni di identificazione diretta ex art. 35-ter (commentato in batch 42), prima che l'esclusione AdE renda problematica la gestione;
  • In caso di provvedimento di esclusione: predisporre rapidamente il ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica, contestando la motivazione e la proporzionalità della sanzione;
  • Per i clienti italiani che vendono online a consumatori UE: scegliere consapevolmente fra OSS-Unione e identificazione diretta nei singoli Stati, valutando costi-benefici sulla base dei volumi attesi.

Riferimenti normativi

Norma vigente: art. 54-ter DPR 633/1972 (TUIVA), introdotto dall'art. 1 D.Lgs. 25/05/2021 n. 83 (attuazione pacchetto e-commerce UE), in vigore dal 30 giugno 2021. NON soppr. dall'art. 170 D.Lgs. 10/2026. Norme correlate: artt. 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1, 74-septies TUIVA (regimi speciali OSS-B/IOSS); art. 35-ter TUIVA (identificazione diretta non residenti, batch 42); Titolo IV-bis TUIVA artt. 40-bis - 40-sexies (sistema CESOP, batch 45-46); direttiva UE 2017/2455 e 2017/2459 (pacchetto e-commerce); regolamento UE 2018/1912 (norme di esecuzione); D.Lgs. 546/1992 (contenzioso tributario); D.Lgs. 87/2024 (riforma sistema sanzionatorio).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Scheda informativa

Regime opzionale OSS UE - Agenzia delle Entrate

Illustra il regime OSS UE per la dichiarazione e versamento IVA centralizzato sulle vendite a distanza e prestazioni di servizi a consumatori in altri Stati UE. Le attivita' di liquidazione e controllo automatizzato sui soggetti identificati in Italia (artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972) sono accentrate presso il Centro Operativo di Pescara.

Scheda informativa

Il Centro Operativo di Pescara - Agenzia delle Entrate

Indica le competenze del COP di Pescara per la liquidazione delle dichiarazioni e gli accertamenti IVA dei soggetti non residenti ex artt. 54, 54-bis, 54-ter, 54-quater, 54-quinquies e 55 DPR 633/1972, nonche' per le attivita' di gestione e controllo dei regimi speciali OSS e IOSS.

Domande frequenti

Cos'è l'art. 54-ter TUIVA?

La norma che disciplina i controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate sui soggetti passivi non residenti che hanno aderito ai regimi speciali OSS-B (One Stop Shop Business) di cui agli artt. 74-quinquies e seguenti del TUIVA. Vigente dal 30 giugno 2021 in attuazione del pacchetto e-commerce UE (direttiva 2017/2455). Verifica l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e la rispondenza/tempestività dei versamenti.

In quali tempi avvengono i controlli?

Entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di dichiarazione e versamento previsti dagli artt. 74-quinquies (commi 6 e 9, regime OSS-Non Unione) e 74-sexies.1 (commi 10 e 14, regime IOSS). Il termine breve riflette la necessità di un controllo rapido sul rispetto degli obblighi periodici, evitando che l'eventuale insolvenza si consolidi e diventi più difficile il recupero del credito.

Cosa succede in caso di omissione?

Due tipologie di sollecito: (1) per dichiarazione mancante, l'AdE inoltra sollecito invitando il soggetto a presentarla entro termine breve; (2) per versamento mancante (totale o parziale), l'AdE inoltra sollecito invitando alla regolarizzazione. Sono richiami bonari, distinti dall'accertamento ordinario, che offrono possibilità di regolarizzazione spontanea con costi contenuti prima dell'attivazione delle procedure più gravose.

Quando l'AdE può escludere dal regime OSS-B?

Nei casi previsti dagli artt. 74-quinquies c. 5 (regime OSS-Non Unione), 74-sexies c. 3-bis (regime OSS-Unione), 74-sexies.1 commi 8 e 9 (regime IOSS): tipicamente per gravi violazioni reiterate o inadempimento sistematico degli obblighi. Il provvedimento è motivato e contro di esso è ammesso ricorso al giudice tributario entro 60 giorni. L'esclusione è una sanzione strutturale significativa: il soggetto perde il single point of contact UE e deve gestire l'IVA secondo le regole ordinarie nei singoli Stati membri.

Come si coordina con il sistema CESOP?

L'art. 54-ter si integra con il sistema CESOP del Titolo IV-bis del TUIVA. I dati di pagamenti transfrontalieri trasmessi dai PSP alimentano i controlli automatizzati consentendo: verifica dell'effettiva esistenza delle operazioni dichiarate dai soggetti OSS-B; individuazione di operazioni non dichiarate (pagamenti ricevuti dall'Italia da soggetti non identificati); quantificazione dell'evasione presunta sui flussi osservati; triangolazione fra dichiarazioni OSS-B e flussi CESOP per individuare incoerenze. Realizzazione avanzata del controllo IVA UE.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 2 fontei verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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