Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Terziario Confesercenti fissa i termini di preavviso in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita’ aziendale, da un minimo di 15 giorni (7° livello, fino a 2 anni) a un massimo di 120 giorni (Quadro e 1° livello, oltre 10 anni). Le dimissioni volontarie del lavoratore richiedono la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015). Il licenziamento individuale segue le tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.
Tabella riepilogativa
| Livello | Fino a 2 anni | Da 2 a 5 anni | Da 5 a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|---|
| Quadro e 1° | 60 giorni | 75 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| 2° e 3° | 45 giorni | 60 giorni | 75 giorni | 90 giorni |
| 4° e 5° | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni | 75 giorni |
| 6° e 7° | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni | 40 giorni |
I termini sono indicativi e vanno verificati sul testo contrattuale aggiornato. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere all’altra un’indennita’ sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato.
Le dimissioni: procedura telematica obbligatoria
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo online su cliclavoro.gov.it o tramite patronati e consulenti del lavoro abilitati). La procedura vale anche per la risoluzione consensuale del rapporto.
Le dimissioni presentate in forma cartacea al datore sono prive di effetto giuridico. Il lavoratore che non rispetta la procedura telematica non e’ considerato dimissionario e il rapporto continua. Il CCNL non modifica questa procedura di legge.
Il preavviso: funzione e rinuncia
Il preavviso e’ un termine legale e contrattuale che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (da parte di lavoratore o datore) e l’effettiva cessazione del rapporto. Serve a garantire alla parte che riceve il recesso il tempo per riorganizzarsi.
Il datore puo’ rinunciare al preavviso corrispondo al lavoratore la relativa indennita’ sostitutiva. Il lavoratore che si dimette puo’ essere dispensato dal lavorare durante il preavviso, ma perde il diritto all’indennita’ sostitutiva se e’ lui a non rispettarlo.
Il licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo
Il licenziamento individuale richiede sempre una causa giustificativa:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (furto, violenza, grave insubordinazione). Non richiede preavviso.
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non grave quanto la giusta causa (ripetuti ritardi, inosservanza di direttive). Richiede preavviso.
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, economiche o produttive (soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede preavviso e obbligo di repechage.
Tutele Jobs Act e regime pre-Jobs Act
Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica il regime delle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo il giudice condanna il datore al pagamento di un’indennita’ risarcitoria di 2-12 mensilita’ (aumentate a 3-27 per le imprese con piu’ di 15 dipendenti dalla sentenza Corte Cost. 194/2018). Il reintegro e’ previsto solo per licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare con insussistenza del fatto materiale.
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con eventuale reintegro nelle imprese con piu’ di 15 dipendenti.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti giorni di preavviso devo dare se mi dimetto al 4° livello con 3 anni di anzianita'?
Le dimissioni in bianco sono ancora valide?
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso nel licenziamento?
In un'impresa con 5 dipendenti, il reintegro e' previsto?
Il periodo di preavviso si computa nel TFR?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare e livelli di inquadramento, qualifiche e mansioni.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il CCNL Terziario Confesercenti disciplina commercio, distribuzione e servizi nelle imprese aderenti, con una platea ampia e una struttura di inquadramento articolata su più livelli, dai profili operativi ai quadri. La fase di chiusura del rapporto - preavviso, dimissioni, licenziamento - è regolata combinando le norme civilistiche generali (artt. 2118 e 2119 c.c.) con le previsioni contrattuali e con la disciplina di legge su dimissioni telematiche e tutele crescenti.
Il preavviso e la sua durata
Il preavviso è dovuto dalla parte che recede dal rapporto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.) e la sua durata, nel CCNL Terziario Confesercenti, cresce con il livello di inquadramento e l'anzianità di servizio: è più contenuto per i livelli operativi con minore anzianità e più ampio per i livelli apicali e i quadri con anzianità elevate. I giorni esatti per livello e fascia di anzianità si leggono sulle tabelle del CCNL vigente.
Decorrenza e indennità sostitutiva
Il preavviso decorre secondo le regole contrattuali, di norma dalla comunicazione del recesso. In caso di mancato rispetto, la parte inadempiente deve all'altra l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Il datore può esonerare il lavoratore dal servizio durante il preavviso corrispondendo la relativa indennità.
Le dimissioni telematiche
Le dimissioni del lavoratore sono valide solo se rese con la procedura telematica obbligatoria introdotta dal D.Lgs. 151/2015, tramite la piattaforma ministeriale, con diritto di revoca entro sette giorni. Il preavviso dovuto dal dimissionario è generalmente più breve di quello previsto per il licenziamento; in presenza di giusta causa il lavoratore può dimettersi senza preavviso, con diritto all'indennità a carico del datore.
Il licenziamento e il Jobs Act
Il licenziamento individuale segue le tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015: la tutela contro il licenziamento illegittimo è prevalentemente indennitaria e graduata sull'anzianità di servizio. Per gli assunti in precedenza si applicano le tutele previgenti. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso.
Le piccole imprese del terziario
Nel commercio sono diffuse le imprese di minori dimensioni: il regime di tutela del licenziamento illegittimo può differire in funzione dei requisiti dimensionali del datore. È un profilo da verificare, perché incide sul tipo e sulla misura della tutela applicabile in concreto al singolo rapporto.
Indicazioni pratiche
Prima di un recesso conviene individuare livello e anzianità per calcolare il preavviso, predisporre per le dimissioni la procedura telematica e, in caso di licenziamento, considerare la data di assunzione e le dimensioni dell'impresa per inquadrare la tutela. La documentazione delle comunicazioni aiuta a prevenire contestazioni sulle spettanze finali.
Domande frequenti
Quanto dura il preavviso nel CCNL Terziario Confesercenti?
Cresce con il livello di inquadramento e l'anzianità: più breve per i livelli operativi con minore anzianità, più ampio per quadri e livelli apicali con anzianità elevate. I giorni esatti sono nelle tabelle del CCNL vigente.
Come si presentano le dimissioni?
Con la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015), tramite la piattaforma ministeriale, con diritto di revoca entro sette giorni. Una semplice lettera non perfeziona le dimissioni.
Quale tutela vale per il licenziamento illegittimo?
Per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applicano le tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015), prevalentemente indennitarie e graduate sull'anzianità; per i precedenti valgono le tutele previgenti.
Cosa succede se non rispetto il preavviso di dimissioni?
È dovuta l'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, che il datore può trattenere dalle competenze finali.
Le dimensioni dell'impresa contano per il licenziamento?
Sì. Nel terziario sono diffuse le piccole imprese e il regime di tutela del licenziamento illegittimo può variare in base ai requisiti dimensionali del datore: un profilo da verificare in concreto.