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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Terziario Confesercenti fissa i termini di preavviso in funzione del livello di inquadramento e dell'anzianita' aziendale, da un minimo di 15 giorni (7° livello, fino a 2 anni) a un massimo di 120 giorni (Quadro e 1° livello, oltre 10 anni). Le dimissioni volontarie del lavoratore richiedono la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015). Il licenziamento individuale segue le tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti fissa i termini di preavviso in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianita’ aziendale, da un minimo di 15 giorni (7° livello, fino a 2 anni) a un massimo di 120 giorni (Quadro e 1° livello, oltre 10 anni). Le dimissioni volontarie del lavoratore richiedono la procedura telematica obbligatoria (D.Lgs. 151/2015). Il licenziamento individuale segue le tutele crescenti del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015) per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
Vigenza
Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso per livello e anzianita’ – CCNL Terziario Confesercenti
Livello Fino a 2 anni Da 2 a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
Quadro e 1° 60 giorni 75 giorni 90 giorni 120 giorni
2° e 3° 45 giorni 60 giorni 75 giorni 90 giorni
4° e 5° 30 giorni 45 giorni 60 giorni 75 giorni
6° e 7° 15 giorni 20 giorni 30 giorni 40 giorni

I termini sono indicativi e vanno verificati sul testo contrattuale aggiornato. In caso di mancato preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere all’altra un’indennita’ sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato.

Le dimissioni: procedura telematica obbligatoria

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere rassegnate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo online su cliclavoro.gov.it o tramite patronati e consulenti del lavoro abilitati). La procedura vale anche per la risoluzione consensuale del rapporto.

Le dimissioni presentate in forma cartacea al datore sono prive di effetto giuridico. Il lavoratore che non rispetta la procedura telematica non e’ considerato dimissionario e il rapporto continua. Il CCNL non modifica questa procedura di legge.

Il preavviso: funzione e rinuncia

Il preavviso e’ un termine legale e contrattuale che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (da parte di lavoratore o datore) e l’effettiva cessazione del rapporto. Serve a garantire alla parte che riceve il recesso il tempo per riorganizzarsi.

Il datore puo’ rinunciare al preavviso corrispondo al lavoratore la relativa indennita’ sostitutiva. Il lavoratore che si dimette puo’ essere dispensato dal lavorare durante il preavviso, ma perde il diritto all’indennita’ sostitutiva se e’ lui a non rispettarlo.

Il licenziamento individuale: giusta causa e giustificato motivo

Il licenziamento individuale richiede sempre una causa giustificativa:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento grave che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (furto, violenza, grave insubordinazione). Non richiede preavviso.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali non grave quanto la giusta causa (ripetuti ritardi, inosservanza di direttive). Richiede preavviso.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, economiche o produttive (soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede preavviso e obbligo di repechage.

Tutele Jobs Act e regime pre-Jobs Act

Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica il regime delle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015): in caso di licenziamento illegittimo il giudice condanna il datore al pagamento di un’indennita’ risarcitoria di 2-12 mensilita’ (aumentate a 3-27 per le imprese con piu’ di 15 dipendenti dalla sentenza Corte Cost. 194/2018). Il reintegro e’ previsto solo per licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare con insussistenza del fatto materiale.

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con eventuale reintegro nelle imprese con piu’ di 15 dipendenti.

Casi pratici

Tizio – Dimissioni senza rispetto della procedura telematica
Tizio consegna una lettera cartacea di dimissioni al proprio datore Confesercenti. Il datore la accetta convinto della validita’. Dopo dieci giorni Tizio non si presenta al lavoro. Il datore non puo’ considerarlo dimissionario: le dimissioni cartacee sono prive di effetto. Il datore deve avviare la procedura di contestazione disciplinare per assenza ingiustificata. Tizio, se vuole dimettersi efficacemente, deve usare il portale telematico del Ministero.
Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repechage
Il datore di Caia (3° livello, 7 anni anzianita’) sopprime il reparto contabilita’ per esternalizzazione. Prima di licenziarla per GMO, il datore deve dimostrare di aver verificato l’impossibilita’ di ricollocarla in altre posizioni equivalenti nell’azienda (obbligo di repechage). Se il datore non assolve a tale obbligo, il licenziamento puo’ essere dichiarato illegittimo con condanna al pagamento di un’indennita’ risarcitoria.
Sempronio – Licenziamento disciplinare e contestazione preventiva
Sempronio viene sorpreso a portare via dalla cassa 50 euro. Il datore vuole licenziarlo per giusta causa. Prima di intimare il licenziamento, deve seguire il procedimento disciplinare: contestazione scritta specifica, 5 giorni per le giustificazioni di Sempronio, audizione se richiesta. Solo dopo puo’ irrogare il licenziamento. Se salta questo passaggio, il licenziamento e’ illegittimo per vizi procedurali.

Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso devo dare se mi dimetto al 4° livello con 3 anni di anzianita'?
Il preavviso contrattuale indicativo per il 4°-5° livello con anzianita’ da 2 a 5 anni e’ di 45 giorni. Verificare il testo contrattuale aggiornato per il valore esatto.
Le dimissioni in bianco sono ancora valide?
No: dal 2016 le dimissioni devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro. Le dimissioni in bianco o su carta intestata del datore sono nulle.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso nel licenziamento?
Deve corrispondere al lavoratore un’indennita’ sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Tale importo e’ soggetto a tassazione ordinaria IRPEF e concorre alla base imponibile previdenziale.
In un'impresa con 5 dipendenti, il reintegro e' previsto?
No: nelle imprese fino a 15 dipendenti il reintegro non e’ la regola generale. In caso di licenziamento illegittimo si applicano le tutele crescenti con indennita’ da 2 a 6 mensilita’ (regime post-2015). Il reintegro sussiste solo per licenziamento discriminatorio o nullo.
Il periodo di preavviso si computa nel TFR?
Si’: la retribuzione del periodo di preavviso (anche se sostituita dall’indennita’) e’ computata ai fini del TFR. L’indennita’ sostitutiva del preavviso concorre alla retribuzione utile per il TFR.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di preavviso devo dare se mi dimetto al 4° livello con 3 anni di anzianita'?

Il preavviso contrattuale indicativo per il 4°-5° livello con anzianita' da 2 a 5 anni e' di 45 giorni. Verificare il testo contrattuale aggiornato per il valore esatto.

Le dimissioni in bianco sono ancora valide?

No: dal 2016 le dimissioni devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro. Le dimissioni in bianco o su carta intestata del datore sono nulle.

Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso nel licenziamento?

Deve corrispondere al lavoratore un'indennita' sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Tale importo e' soggetto a tassazione ordinaria IRPEF e concorre alla base imponibile previdenziale.

In un'impresa con 5 dipendenti, il reintegro e' previsto?

No: nelle imprese fino a 15 dipendenti il reintegro non e' la regola generale. In caso di licenziamento illegittimo si applicano le tutele crescenti con indennita' da 2 a 6 mensilita' (regime post-2015). Il reintegro sussiste solo per licenziamento discriminatorio o nullo.

Il periodo di preavviso si computa nel TFR?

Si': la retribuzione del periodo di preavviso (anche se sostituita dall'indennita') e' computata ai fini del TFR. L'indennita' sostitutiva del preavviso concorre alla retribuzione utile per il TFR.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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