Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Terziario Confesercenti

In sintesi

Il CCNL Terziario Confesercenti fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni in funzione dell’organizzazione aziendale. Il limite annuo di straordinari per lavoratore e’ di 250 ore. Le maggiorazioni variano dal 15% per il lavoro straordinario ordinario fino al 50% per il lavoro straordinario notturno (fascia 22-6). Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confesercenti · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Testo consolidato 2022-2026 con accordi di rinnovo successivi
Vigenza
Vigente; rinnovo in corso per il triennio successivo
Platea
~600.000 (PMI e micro-imprese del commercio associate a Confesercenti)

Tabella riepilogativa

Maggiorazioni per lavoro straordinario e supplementare – CCNL Terziario Confesercenti
Tipologia Maggiorazione Note
Straordinario diurno (ore 41-48 sett.) +15% Prima fascia di straordinario
Straordinario oltre la 48ª ora sett. +20% Fascia piena
Straordinario domenicale o festivo +30% Giorni di riposo legale
Straordinario notturno (22-6) +50% Massima maggiorazione
Lavoro domenicale ordinario (turnisti) +30% sulla quota oraria Per chi ha domenica in turno regolare
Lavoro part-time supplementare +10-15% Ore aggiuntive rispetto al contratto PT

Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica quella piu’ favorevole al lavoratore. Limite annuo di straordinari: 250 ore. Le ore di straordinario possono, in alternativa alla maggiorazione economica, essere compensate con riposi in banca ore (ove previsto da accordi aziendali o territoriali).

L'orario normale: 40 ore su cinque o sei giorni

L’orario contrattuale normale e’ di 40 ore settimanali. La distribuzione tipica e’:

  • Cinque giorni (lunedi-venerdi o giorni concordati): 8 ore giornaliere;
  • Sei giorni (commercio al dettaglio con aperture anche il sabato): 6 ore e 40 minuti giornalieri.

Nelle PMI associate a Confesercenti e’ frequente la distribuzione su sei giorni, specie nel piccolo dettaglio, nella ristorazione commerciale e nei servizi alla persona. Le aperture domenicali, liberalizzate dal D.L. 201/2011 (Salva Italia), sono disciplinate da accordi aziendali o da prassi consolidate.

Straordinario e flessibilita' oraria

Lo straordinario e’ prestazione resa oltre l’orario normale contrattuale. Il limite annuo individuale e’ 250 ore. Lo straordinario deve essere autorizzato dal datore di lavoro e non puo’ essere imposto salvo situazioni di necessita’ giustificata.

Il CCNL consente accordi di flessibilita’ oraria: nei periodi di punta (saldi, festivi, campagne promozionali) si possono prestare ore in eccesso che vengono poi recuperate nei periodi di minor carico. La banca ore eventuale e’ regolata da accordi di secondo livello.

Riposo giornaliero, settimanale e pause

Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento Direttiva 2003/88/CE) si applica integralmente anche al terziario Confesercenti:

  • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
  • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di norma la domenica;
  • Pausa durante il lavoro: almeno 10 minuti se la prestazione giornaliera supera le 6 ore.

Nelle imprese del commercio le deroghe al riposo domenicale sono frequenti per effetto della liberalizzazione degli orari. In tali casi il riposo settimanale e’ spostato ad altro giorno con le maggiorazioni contrattualmente previste.

Part-time e lavoro supplementare

Il contratto part-time e’ molto diffuso nel terziario delle PMI Confesercenti, specie nel commercio al dettaglio. Il CCNL disciplina il lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario ridotto contrattuale, ma entro le 40 ore settimanali) con una maggiorazione del 10-15% in funzione del tipo di part-time (orizzontale, verticale, misto).

Le clausole elastiche e flessibili consentono al datore di variare la collocazione oraria della prestazione con preavviso minimo contrattuale, previo accordo scritto e con le maggiorazioni retributive applicabili.

Casi pratici

Tizio – Calcolo straordinario notturno
Tizio (5° livello, minimo 1.450 euro mensili) lavora quattro ore di straordinario notturno (22-6) durante i saldi invernali. Quota oraria con divisore 168: 1.450 / 168 = 8,63 euro/ora. Importo base 4 ore: 34,52 euro. Maggiorazione 50%: 17,26 euro. Totale lordo straordinario: 51,78 euro.
Caia – Flessibilita’ oraria e banca ore
Caia lavora in un negozio di abbigliamento Confesercenti con accordo aziendale di banca ore. A novembre (pre-Natale) presta 12 ore extra in due settimane. Le ore vengono accantonate in banca ore e recuperate a gennaio (periodo bassa stagione) come riposi aggiuntivi, senza alcuna maggiorazione economica. Caia accetta lo schema poiche’ preferisce avere giorni liberi a gennaio.
Sempronio – Part-time e rifiuto clausola elastica
Sempronio ha un contratto part-time orizzontale di 25 ore settimanali in una piccola drogheria Confesercenti. Il titolare chiede di attivare la clausola elastica per spostare l’orario al mattino presto (7-12). Sempronio non ha firmato la clausola elastica in sede di assunzione: il CCNL prevede che l’attivazione di tale clausola richieda il consenso scritto del lavoratore. Sempronio puo’ rifiutare senza conseguenze.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
40 ore settimanali di orario normale, distribuite su cinque o sei giorni. Il limite settimanale massimo (orario normale + straordinario) e’ di 48 ore medie calcolate su un riferimento di quattro mesi ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
Qual e' il limite annuo di straordinari?
250 ore per lavoratore. Oltre tale limite lo straordinario non e’ consentito salvo accordi specifici. Il superamento espone il datore alle sanzioni previste dal D.Lgs. 66/2003.
Come si calcolano le maggiorazioni per straordinario?
Si calcola la quota oraria (minimo mensile / 168) e si moltiplica per le ore effettuate e per la percentuale di maggiorazione prevista (15-50% a seconda della tipologia). Le maggiorazioni non si cumulano.
Il lavoro domenicale e' sempre maggiorato?
Si’: il lavoratore che presta attivita’ la domenica (o nel giorno di riposo settimanale) ha diritto a una maggiorazione del 30% sulla quota oraria, oltre al diritto a un riposo compensativo in altro giorno.
Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
Sono clausole che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione rispetto all’orario concordato. Per essere valide devono essere accettate per iscritto dal lavoratore al momento dell’assunzione o con accordo successivo, e danno diritto a una maggiorazione specifica.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita’ e ROL, maternita’, paternita’ e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione alla previdenza complementare.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Nel CCNL Terziario Confesercenti l'orario di lavoro e lo straordinario si articolano sulla cornice inderogabile del D.Lgs. 66/2003.
  • La durata media settimanale non può superare 48 ore comprensive di straordinario, calcolate su un periodo di riferimento; il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive.
  • Lo straordinario è il lavoro reso oltre l'orario normale ed è compensato con le maggiorazioni fissate dal CCNL.
  • Il contratto disciplina anche orario multiperiodale, flessibilità e banca ore, tipici della distribuzione commerciale.
  • Le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo concorrono alla retribuzione secondo le regole contrattuali.
Indice dei contenuti

Il CCNL Terziario, distribuzione e servizi siglato da Confesercenti regola il personale del commercio e dei servizi: addetti alla vendita, magazzinieri, impiegati, personale dei pubblici esercizi collegati. La disciplina dell'orario di lavoro e dello straordinario è centrale in un settore che vive di aperture prolungate, lavoro festivo e picchi stagionali, e si innesta sulla cornice inderogabile dettata dal D.Lgs. 66/2003.

La cornice legale dell'orario

Il D.Lgs. 66/2003 fissa i limiti generali: l'orario normale è di 40 ore settimanali, la durata media dell'orario di ciascun periodo di sette giorni non può superare le 48 ore comprensive dello straordinario, calcolata su un periodo di riferimento; il riposo giornaliero è di almeno 11 ore consecutive ogni 24 e il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, ogni sette giorni. Questi limiti sono inderogabili in pejus.

Definizione e gestione dello straordinario

È lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di lavoro. Il CCNL Terziario ne disciplina i presupposti, i limiti quantitativi e le maggiorazioni retributive, differenziate a seconda che lo straordinario sia diurno, notturno o festivo. Lo straordinario ha di norma carattere eccezionale e richiede il rispetto dei limiti di legge sulla durata massima media; gli importi delle maggiorazioni vanno verificati sulle tabelle del contratto vigente.

Orario multiperiodale e flessibilità

Per fronteggiare la stagionalità, il CCNL del commercio prevede l'orario multiperiodale: la possibilità di distribuire l'orario in modo non uniforme nell'arco dell'anno, con settimane più lunghe nei periodi di picco compensate da settimane più brevi nei periodi di minore attività, fermo restando il rispetto della media. Questo strumento consente flessibilità senza generare automaticamente straordinario.

Banca delle ore e recuperi

Il contratto disciplina inoltre la banca delle ore, che consente di accantonare le ore eccedenti per fruirne come riposi compensativi anziché come pagamento immediato. La scelta tra retribuzione e recupero segue le regole contrattuali e gli accordi aziendali; il sistema deve comunque garantire il rispetto dei riposi minimi di legge.

Lavoro notturno e festivo

Il lavoro notturno è definito dal D.Lgs. 66/2003 come la prestazione di almeno sette ore comprendenti l'intervallo tra mezzanotte e le cinque, con limiti e tutele per il lavoratore notturno. Il lavoro festivo e domenicale, frequente nella distribuzione, è remunerato con le maggiorazioni del CCNL. Le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo concorrono alla retribuzione di fatto.

Controllo dell'orario in busta paga

Il lavoratore ha interesse a verificare la corretta registrazione delle ore ordinarie e straordinarie, l'applicazione delle maggiorazioni e il rispetto dei riposi minimi. In regime multiperiodale o di banca ore è utile controllare il saldo delle ore accantonate e la coerenza tra orario svolto e voci esposte nel cedolino.

Domande frequenti

Qual è l'orario massimo di lavoro nel Terziario Confesercenti?

L'orario normale è di 40 ore settimanali; la durata media settimanale, comprensiva di straordinario, non può superare le 48 ore calcolate su un periodo di riferimento, ai sensi del D.Lgs. 66/2003. Il CCNL articola questi limiti con orario multiperiodale e flessibilità.

Come è retribuito lo straordinario?

Lo straordinario è il lavoro reso oltre l'orario normale ed è compensato con le maggiorazioni fissate dal CCNL Terziario, differenziate tra straordinario diurno, notturno e festivo. Gli importi vanno verificati sulle tabelle del contratto vigente.

Cos'è l'orario multiperiodale?

È la possibilità, prevista dal CCNL del commercio, di distribuire l'orario in modo non uniforme nell'arco dell'anno: settimane più lunghe nei picchi compensate da settimane più brevi, fermo il rispetto della durata media. Consente flessibilità senza generare automaticamente straordinario.

Posso recuperare le ore in più invece di farmele pagare?

Sì, attraverso la banca delle ore prevista dal contratto, che consente di accantonare le ore eccedenti per fruirne come riposi compensativi. La scelta segue le regole contrattuali e gli accordi aziendali, nel rispetto dei riposi minimi di legge.

Quali sono i riposi minimi garantiti?

Il D.Lgs. 66/2003 impone almeno 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 e almeno 24 ore di riposo settimanale consecutivo ogni sette giorni, di regola in coincidenza con la domenica. Sono limiti inderogabili a tutela del lavoratore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.