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Il CCNL Terziario Confesercenti fissa l’orario normale di lavoro a 40 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni in funzione dell’organizzazione aziendale. Il limite annuo di straordinari per lavoratore e’ di 250 ore. Le maggiorazioni variano dal 15% per il lavoro straordinario ordinario fino al 50% per il lavoro straordinario notturno (fascia 22-6). Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro.
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Maggiorazione | Note |
|---|---|---|
| Straordinario diurno (ore 41-48 sett.) | +15% | Prima fascia di straordinario |
| Straordinario oltre la 48ª ora sett. | +20% | Fascia piena |
| Straordinario domenicale o festivo | +30% | Giorni di riposo legale |
| Straordinario notturno (22-6) | +50% | Massima maggiorazione |
| Lavoro domenicale ordinario (turnisti) | +30% sulla quota oraria | Per chi ha domenica in turno regolare |
| Lavoro part-time supplementare | +10-15% | Ore aggiuntive rispetto al contratto PT |
Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro: si applica quella piu’ favorevole al lavoratore. Limite annuo di straordinari: 250 ore. Le ore di straordinario possono, in alternativa alla maggiorazione economica, essere compensate con riposi in banca ore (ove previsto da accordi aziendali o territoriali).
L'orario normale: 40 ore su cinque o sei giorni
L’orario contrattuale normale e’ di 40 ore settimanali. La distribuzione tipica e’:
- Cinque giorni (lunedi-venerdi o giorni concordati): 8 ore giornaliere;
- Sei giorni (commercio al dettaglio con aperture anche il sabato): 6 ore e 40 minuti giornalieri.
Nelle PMI associate a Confesercenti e’ frequente la distribuzione su sei giorni, specie nel piccolo dettaglio, nella ristorazione commerciale e nei servizi alla persona. Le aperture domenicali, liberalizzate dal D.L. 201/2011 (Salva Italia), sono disciplinate da accordi aziendali o da prassi consolidate.
Straordinario e flessibilita' oraria
Lo straordinario e’ prestazione resa oltre l’orario normale contrattuale. Il limite annuo individuale e’ 250 ore. Lo straordinario deve essere autorizzato dal datore di lavoro e non puo’ essere imposto salvo situazioni di necessita’ giustificata.
Il CCNL consente accordi di flessibilita’ oraria: nei periodi di punta (saldi, festivi, campagne promozionali) si possono prestare ore in eccesso che vengono poi recuperate nei periodi di minor carico. La banca ore eventuale e’ regolata da accordi di secondo livello.
Riposo giornaliero, settimanale e pause
Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento Direttiva 2003/88/CE) si applica integralmente anche al terziario Confesercenti:
- Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
- Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di norma la domenica;
- Pausa durante il lavoro: almeno 10 minuti se la prestazione giornaliera supera le 6 ore.
Nelle imprese del commercio le deroghe al riposo domenicale sono frequenti per effetto della liberalizzazione degli orari. In tali casi il riposo settimanale e’ spostato ad altro giorno con le maggiorazioni contrattualmente previste.
Part-time e lavoro supplementare
Il contratto part-time e’ molto diffuso nel terziario delle PMI Confesercenti, specie nel commercio al dettaglio. Il CCNL disciplina il lavoro supplementare (ore aggiuntive rispetto all’orario ridotto contrattuale, ma entro le 40 ore settimanali) con una maggiorazione del 10-15% in funzione del tipo di part-time (orizzontale, verticale, misto).
Le clausole elastiche e flessibili consentono al datore di variare la collocazione oraria della prestazione con preavviso minimo contrattuale, previo accordo scritto e con le maggiorazioni retributive applicabili.
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
Qual e' il limite annuo di straordinari?
Come si calcolano le maggiorazioni per straordinario?
Il lavoro domenicale e' sempre maggiorato?
Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Terziario Confesercenti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Terziario Confesercenti?
40 ore settimanali di orario normale, distribuite su cinque o sei giorni. Il limite settimanale massimo (orario normale + straordinario) e' di 48 ore medie calcolate su un riferimento di quattro mesi ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
Qual e' il limite annuo di straordinari?
250 ore per lavoratore. Oltre tale limite lo straordinario non e' consentito salvo accordi specifici. Il superamento espone il datore alle sanzioni previste dal D.Lgs. 66/2003.
Come si calcolano le maggiorazioni per straordinario?
Si calcola la quota oraria (minimo mensile / 168) e si moltiplica per le ore effettuate e per la percentuale di maggiorazione prevista (15-50% a seconda della tipologia). Le maggiorazioni non si cumulano.
Il lavoro domenicale e' sempre maggiorato?
Si': il lavoratore che presta attivita' la domenica (o nel giorno di riposo settimanale) ha diritto a una maggiorazione del 30% sulla quota oraria, oltre al diritto a un riposo compensativo in altro giorno.
Cosa sono le clausole elastiche nel part-time?
Sono clausole che consentono al datore di variare la collocazione temporale della prestazione rispetto all'orario concordato. Per essere valide devono essere accettate per iscritto dal lavoratore al momento dell'assunzione o con accordo successivo, e danno diritto a una maggiorazione specifica.
Vedi anche