Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1089 c.c. – Acqua impiegata come forza motrice
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chi ha diritto di servirsi dell’acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1088 - Articolo 1088 Codice Civile: Variazione del turno tra gli utenti→Cod. civ. art. 1090 - Articolo 1090 Codice Civile: Manutenzione del canale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1087 Codice Civile: Acque sorgenti o sfuggite→Art. 1091 c.c.: Obblighi del concedente fino al luogo di consegn→Articolo 1086 Codice Civile: Distribuzione per ruota→Articolo 1092 Codice Civile: Deficienza dell’acqua→Articolo 1085 Codice Civile: Tempo d’esercizio della servitù→Articolo 1093 Codice Civile: Riduzione della servitù→Articolo 1084 Codice Civile: Norme regolatrici della servitù
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1089 c.c., Acqua impiegata come forza motrice
L'art. 1089 c.c. regola il diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice (mulini, turbine, impianti idroelettrici), ponendo un limite fondamentale: il titolare non può alterare il regime idraulico a danno del sistema e dei soggetti a valle. La norma riflette il principio generale per cui il godimento del diritto reale su cosa altrui non può tradursi in abuso lesivo dell'interesse collettivo o dei diritti dei terzi.
Il divieto di ribocco e ristagno
Il ribocco si verifica quando l'acqua refluisce verso monte a causa di un ostacolo artificiale; il ristagno quando l'acqua ristagna anziché defluire regolarmente. Entrambi i fenomeni possono causare allagamenti dei fondi rivieraschi, deterioramento delle sponde, proliferazione di parassiti e riduzione della portata a valle. Il codice vieta espressamente tali alterazioni, coerentemente con il principio di rispetto del fondo servente sancito dall'art. 1065 c.c.
Il ruolo del titolo costitutivo
La norma ammette la deroga se il titolo costitutivo della servitù la prevede espressamente. Ad esempio, un contratto può attribuire al titolare il diritto di mantenere un certo livello di ritenzione idrica per garantire una portata costante alle turbine. In assenza di tale clausola, il divieto opera in modo assoluto. L'interpretazione del titolo deve essere rigorosa: la deroga non si presume e deve risultare da una previsione inequivoca.
Coordinamento con la disciplina pubblicistica
Le derivazioni a scopo di forza motrice sono soggette a concessione ai sensi del R.D. 1775/1933. I disciplinari di concessione impongono spesso portate minime di deflusso (DMV, Deflusso Minimo Vitale) che il concessionario non può ridurre. L'art. 1089 c.c. agisce in parallelo, sul piano privatistico, rafforzando la tutela contro le alterazioni idrauliche abusive.
Domande frequenti
Chi usa l'acqua come forza motrice può trattenerne il corso?
No, senza espressa disposizione del titolo: non può impedirne o rallentarne il corso provocando ribocco o ristagno (art. 1089 c.c.).
Cosa sono ribocco e ristagno?
Il ribocco è la refluenza dell'acqua verso monte per un ostacolo artificiale; il ristagno è il mancato deflusso regolare; entrambi possono causare allagamenti e danni.
La deroga è possibile?
Sì, ma solo se il titolo costitutivo la prevede espressamente; la deroga non si presume e va interpretata rigorosamente.
Perché esiste questo divieto?
Per evitare che il godimento del diritto si traduca in un abuso lesivo dei fondi rivieraschi e degli utenti a valle (in linea con l'art. 1065 c.c.).
Quali impianti rientrano nella norma?
Mulini, turbine e impianti che sfruttano l'acqua come forza motrice.