Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1078 c.c. – Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le servitù costituite dall’enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi. Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1077 - Articolo 1077 Codice Civile: Servitù costituite sul fondo enfiteu…→Cod. civ. art. 1079 - Art. 1079 c.c.: Accertamento della servitù e altri provvedimenti→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1076 c.c.: Esercizio della servitù non conforme al Titolo o→Articolo 1080 Codice Civile: Presa d’acqua continua→Articolo 1075 Codice Civile: Esercizio limitato della servitù→Articolo 1081 Codice Civile: Modulo d’acqua→Art. 1074 c.c.: Impossibilità di uso e mancanza di utilità→Art. 1082 c.c.: Forma della bocca e dell’edificio derivatore→Articolo 1073 Codice Civile: Estinzione per prescrizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1078 c.c. affronta un problema di rilevante delicatezza nel diritto delle servitù: stabilire quale sia la sorte delle servitù prediali quando esse siano state costituite non dal pieno proprietario del fondo, bensì dal titolare di un diritto reale di durata limitata, come l'enfiteuta, l'usufruttuario o, secondo la formulazione storica della norma, il marito sul fondo dotale. La disposizione stabilisce che tali servitù, costituite a favore del fondo, non cessano con l'estinguersi del diritto temporaneo del costituente. Si tratta di una regola che mira a garantire la stabilità delle utilità reali acquisite dal fondo dominante, sottraendole alla precarietà che deriverebbe dal collegamento con un diritto destinato a estinguersi.
Il problema della costituzione da parte di un titolare temporaneo
La servitù prediale è un peso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante). Di regola la costituzione volontaria di una servitù presuppone il potere di disporre del fondo. Quando, però, a costituire la servitù è un soggetto che vanta sul fondo un diritto a termine o comunque destinato a venir meno, sorge la questione se la servitù debba seguire le sorti del diritto del costituente, estinguendosi con esso, oppure se possa consolidarsi a favore del fondo. L'art. 1078 c.c. risolve la questione, per le ipotesi che contempla, nel senso della permanenza della servitù.
Le servitù costituite dall'enfiteuta
L'enfiteusi attribuisce all'enfiteuta un ampio potere di godimento e di trasformazione del fondo, con l'obbligo di migliorarlo e di corrispondere un canone. La norma stabilisce che le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. La ratio è coerente con la posizione dell'enfiteuta, titolare di un diritto di particolare ampiezza e tendenzialmente perpetuo: le servitù che egli costituisce a vantaggio del fondo si traducono in incrementi di utilità destinati a permanere, a beneficio del fondo stesso, anche quando l'enfiteusi venga meno e il dominio si ricomponga in capo al concedente.
Le servitù costituite dall'usufruttuario
Analoga regola vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di cui ha l'usufrutto. L'usufrutto è per sua natura un diritto temporaneo, destinato a estinguersi al più tardi con la morte dell'usufruttuario. La norma evita che l'utilità acquisita dal fondo per effetto della servitù si dissolva al cessare dell'usufrutto: la servitù costituita a favore del fondo permane, consolidandosi a vantaggio del nudo proprietario che riacquista la pienezza del dominio. Si realizza così un effetto di stabilizzazione dell'incremento patrimoniale del fondo, che non resta legato alla durata del diritto del costituente.
Il riferimento al fondo dotale
La disposizione menziona anche le servitù costituite dal marito a favore del fondo dotale. Il riferimento rinvia all'istituto della dote, oggi non più operante nell'ordinamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della riforma del diritto di famiglia. Conserva tuttavia valore sistematico, perché illustra il principio comune sotteso alla norma: anche in presenza di un potere di amministrazione di durata limitata su un bene altrui, le servitù costituite a favore del fondo si stabilizzano, non seguendo le sorti del rapporto da cui traeva origine il potere del costituente.
La ratio comune: stabilità dell'utilità reale
Il filo conduttore delle tre ipotesi è la tutela della stabilità delle utilità reali. La servitù, una volta costituita a favore del fondo, accede al fondo medesimo e ne accresce in modo durevole il valore e la funzionalità. Sarebbe contrario a tale logica far dipendere la persistenza della servitù dalla durata del diritto di chi l'ha costituita, perché ciò introdurrebbe un elemento di precarietà nei rapporti reali e scoraggerebbe gli investimenti migliorativi sul fondo. La norma privilegia quindi la dimensione oggettiva e reale della servitù rispetto a quella soggettiva del costituente.
Coordinamento con la disciplina delle servitù
L'art. 1078 c.c. va letto in coordinamento con le altre disposizioni in materia di servitù prediali, in particolare con le norme sulla costituzione e sull'estinzione. La regola della permanenza riguarda specificamente le servitù attive costituite a favore del fondo dai soggetti indicati. Resta fermo che, al di fuori delle ipotesi contemplate, la sorte delle servitù costituite da titolari di diritti temporanei va valutata secondo i principi generali. La disposizione, dunque, opera come regola speciale che rafforza la posizione del fondo dominante nelle situazioni tipizzate.
La distinzione tra titolarità del fondo e potere di costituire la servitù
La norma chiarisce un punto sistematicamente importante: la costituzione di una servitù a favore di un fondo non richiede necessariamente che il costituente sia il pieno proprietario, potendo essere posta in essere anche da chi vanta sul fondo un diritto reale di godimento di durata limitata. Ciò che la disposizione stabilisce è che, una volta costituita, la servitù accede al fondo dominante e ne segue le sorti, indipendentemente dalla durata del diritto del costituente. Si supera così l'idea che la servitù costituita da un titolare temporaneo debba necessariamente condividere la precarietà del diritto da cui ha tratto origine: l'utilità reale, una volta acquisita, si stabilizza in capo al fondo.
Coerenza con il principio di tipicità dei diritti reali
La soluzione adottata dall'art. 1078 c.c. si inserisce armonicamente nel sistema dei diritti reali, retto dai principi di tipicità e di realità. La servitù è un diritto reale su cosa altrui che grava sul fondo servente a vantaggio del fondo dominante, e in quanto tale ha una dimensione oggettiva che prescinde dalle vicende personali dei soggetti coinvolti. La regola della permanenza valorizza proprio questa dimensione reale: la servitù è qualità del fondo, non semplice rapporto personale del costituente, e perciò sopravvive all'estinzione del diritto temporaneo di chi l'ha costituita. Questa impostazione contribuisce alla certezza dei rapporti reali e alla stabilità delle situazioni giuridiche relative ai fondi.
Casi pratici
Caso 1: la servitù di passaggio costituita dall'enfiteuta
Tizio, enfiteuta di un fondo, costituisce a favore di esso una servitù di passaggio sul fondo confinante. Quando l'enfiteusi si estingue e il dominio si ricompone in capo al concedente, la servitù di passaggio non viene meno: in linea con l'art. 1078 c.c. essa permane a vantaggio del fondo, che conserva l'utilità acquisita.
Caso 2: l'usufruttuario e la servitù a favore del fondo
Caio, usufruttuario di un fondo, costituisce a suo favore una servitù che ne accresce la funzionalità. Alla cessazione dell'usufrutto, Sempronio, nudo proprietario, riacquista la pienezza del dominio e trova il fondo gravato a proprio vantaggio dalla servitù, che non si è estinta con il diritto temporaneo dell'usufruttuario.
Domande frequenti
Le servitù costituite dall'enfiteuta si estinguono con l'enfiteusi?
No: l'art. 1078 c.c. stabilisce che le servitù costituite dall'enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi, ma permangono a vantaggio del fondo.
Cosa accade alle servitù costituite dall'usufruttuario quando l'usufrutto finisce?
Le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo non cessano con l'estinzione dell'usufrutto: si consolidano a vantaggio del fondo e del nudo proprietario.
Perché la legge prevede la permanenza di queste servitù?
Per tutelare la stabilità delle utilità reali acquisite dal fondo, evitando che l'incremento di valore dipenda dalla durata del diritto temporaneo del costituente.
Il riferimento al fondo dotale è ancora attuale?
L'istituto della dote non è più operante dopo la riforma del diritto di famiglia, ma il riferimento conserva valore sistematico nell'illustrare il principio comune della norma.
La regola vale per qualsiasi servitù costituita da un titolare temporaneo?
La norma tipizza ipotesi specifiche. Fuori da esse, la sorte delle servitù va valutata secondo i principi generali in materia di servitù prediali.