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Art. 1077 c.c. Servitù costituite sul fondo enfiteutico
In vigore
Le servitù costituite dall’enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l’enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per devoluzione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1077 c.c., Servitu costituite sul fondo enfiteutico
L'art. 1077 c.c. disciplina le conseguenze dell'estinzione dell'enfiteusi sulle servitu che l'enfiteuta abbia nel frattempo costituito sul fondo enfiteutico, affermando il principio per cui il diritto derivato non puo sopravvivere al diritto principale da cui promana.
Il diritto di enfiteusi
L'enfiteuta ha il godimento del fondo e puo migliorarlo, ma il suo diritto è temporaneamente separato dalla nuda proprietà del concedente. L'enfiteuta ha poteri di disposizione del proprio diritto, inclusa la facoltà di costituire servitu a carico del fondo, nei limiti della durata del suo diritto reale. Non puo invece incidere permanentemente sulla proprietà del concedente, che al termine dell'enfiteusi deve poter recuperare il fondo nella sua piena disponibilità.
Cause di estinzione che operano la norma
L'art. 1077 c.c. enumera tre cause di estinzione dell'enfiteusi rilevanti:
Principio generale sottostante
La norma è applicazione del brocardo nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet: l'enfiteuta non puo gravare il fondo con obblighi che sopravvivano alla durata del suo diritto. Il terzo beneficiario della servitu deve quindi tenere conto della natura temporanea dell'enfiteusi prima di accettare una servitu su fondo enfiteutico, verificando la durata residua del diritto del concedente.
Tutela del terzo titolare della servitu
Alla cessazione dell'enfiteusi, il titolare della servitu costituita dall'enfiteuta non dispone di azioni reali nei confronti del concedente per la conservazione della servitu. Potrà eventualmente agire nei confronti dell'enfiteuta per responsabilità contrattuale se la costituzione della servitu era avvenuta a titolo oneroso e la durata dell'enfiteusi era nota o prevedibile.
Domande frequenti
Cosa succede alle servitu costituite dall'enfiteuta quando l'enfiteusi si estingue?
Cessano automaticamente, insieme all'enfiteusi da cui traggono origine. Il concedente riottiene il fondo libero da tutte le servitu che l'enfiteuta aveva eventualmente costituito (art. 1077 c.c.).
Per quali cause di estinzione dell'enfiteusi opera l'art. 1077 c.c.?
Per tre cause: decorso del termine dell'enfiteusi, prescrizione (non uso ventennale del diritto enfiteutico) e devoluzione (restituzione coattiva al concedente per grave inadempimento dell'enfiteuta ai sensi dell'art. 972 c.c.).
Il titolare della servitu puo opporsi all'estinzione della servitu al termine dell'enfiteusi?
No, non nei confronti del concedente, che non è mai stato parte nella costituzione della servitu. Il titolare potrà eventualmente agire per danni nei confronti dell'enfiteuta che gli aveva ceduto una servitu destinata a cessare.
L'enfiteuta puo costituire validamente una servitu sul fondo enfiteutico?
Si, ma solo per la durata del suo diritto enfiteutico. Non puo obbligare il concedente a mantenere la servitu dopo l'estinzione dell'enfiteusi, in applicazione del principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
Come puo tutelarsi chi acquista una servitu su fondo enfiteutico?
Verificando la durata residua dell'enfiteusi e, se la servitu è a titolo oneroso, inserendo nel contratto clausole di garanzia che l'enfiteuta risponda per evizione in caso di estinzione anticipata dell'enfiteusi.