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Art. 1054 c.c. Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
In vigore
divisione Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di alienazione a titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall’altro contraente il passaggio senza alcuna indennità. La stessa norma si applica in caso di divisione.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 1054 c.c. — Interclusione per effetto di alienazione o di divisione
L'art. 1054 c.c. introduce una disciplina speciale rispetto al regime ordinario del passaggio coattivo: quando l'interclusione non preesiste ma è creata dall'atto di disposizione stesso (vendita o divisione), il proprietario del fondo intercluso acquisisce il diritto di passaggio senza corrispondere alcuna indennità.
Ratio della norma
La logica sottostante è quella dell'autoresponsabilità dell'alienante o dei condividenti: chi vende o divide un fondo senza riservare un accesso alla via pubblica per la porzione ceduta è l'artefice dell'interclusione e non può pretendere un compenso per rimediare a una situazione da lui stesso determinata. La regola si ricollega al principio generale di buona fede contrattuale e alla tutela dell'acquirente che si trova in una condizione di svantaggio non imputabile a sé.
Alienazione a titolo oneroso
La norma si applica espressamente alle alienazioni a titolo oneroso (compravendita, permuta, conferimento in società). Sono quindi escluse le donazioni e i lasciti ereditari, per i quali opera il regime ordinario con indennità ex art. 1053 c.c. Il passaggio si esercita sul fondo dell'alienante; se la compravendita coinvolge più fondi, il tracciato viene scelto in modo da causare il minor pregiudizio possibile.
Divisione
In caso di divisione ereditaria o giudiziale, se una porzione rimane priva di accesso alla via pubblica, il condividente titolare di quella porzione può pretendere il passaggio gratuito sulle porzioni degli altri senza dover pagare indennità. Anche qui l'interclusione è il risultato dell'atto divisionale e la sua rimozione non giustifica un esborso aggiuntivo.
Coordinamento con gli artt. 1051 e 1053 c.c.
L'art. 1051 c.c. stabilisce il diritto generale al passaggio coattivo con indennità per il fondo intercluso. L'art. 1054 c.c. rappresenta una lex specialis che deroga alla regola dell'indennità nelle sole ipotesi di interclusione volontariamente creata, lasciando invariato l'impianto generale.
Domande frequenti
Quando il passaggio coattivo è gratuito?
Quando il fondo è diventato intercluso a causa di un'alienazione a titolo oneroso (es. vendita) o di una divisione. In questi casi il proprietario del fondo intercluso ottiene il passaggio senza pagare indennità all'altro contraente o ai condividenti.
La regola si applica anche alle donazioni?
No. L'art. 1054 c.c. si riferisce esplicitamente alle alienazioni a titolo oneroso. Per le donazioni e i lasciti ereditari torna ad applicarsi il regime ordinario dell'art. 1053 c.c. con obbligo di pagare l'indennità.
Chi può chiedere il passaggio gratuito dopo una divisione?
Il condividente il cui lotto risulta privo di accesso alla via pubblica in seguito alla divisione. Il passaggio si esercita sulle porzioni degli altri condividenti, senza corresponsione di indennità.
Su quale fondo si esercita il passaggio nella vendita?
Di norma sul fondo dell'alienante (il venditore), poiché è lui ad aver creato l'interclusione separando i fondi. Il tracciato viene scelto in modo da arrecare il minor danno possibile.
Cosa succede se il fondo era già intercluso prima della vendita?
In tal caso l'interclusione non è stata causata dall'atto di alienazione e non si applica l'esenzione dall'indennità prevista dall'art. 1054 c.c. Torna a valere il regime ordinario degli artt. 1051-1053 c.c. con obbligo indennitario.