Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1020 c.c. – Requisizione o espropriazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se la cosa è requisita o espropriata per pubblico interesse, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità relativa.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1019 - Art. 1019 c.c.: Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario→Cod. civ. art. 1021 - Art. 1021 Codice Civile: Uso→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1018 Codice Civile: Perimento dell’edificio→Art. 1022 Codice Civile: Abitazione→Art. 1017 c.c.: Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi→Articolo 1023 Codice Civile: Ambito della famiglia→Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa→Articolo 1024 Codice Civile: Divieto di cessione→Articolo 1015 Codice Civile: Abusi dell’usufruttuario
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1020 c.c. completa la disciplina degli artt. 1018-1019 per il caso di ablazione pubblica: requisizione o espropriazione per pubblica utilità. L'usufrutto non si estingue ma si trasferisce per surrogazione reale sull'indennità corrisposta dall'autorità pubblica. Il diritto di godimento dell'usufruttuario permane, mutando solo il suo oggetto dal bene fisico al credito indennitario.
Requisizione ed espropriazione: due istituti diversi
L'art. 1020 c.c. accorpa in un'unica disposizione due istituti di diritto pubblico distinti. La requisizione è una misura temporanea di ablazione del godimento (non della proprietà), tipica dei periodi di emergenza: l'autorità pubblica occupa il bene per esigenze contingenti e corresponde un'indennità per l'impossibilità d'uso durante il periodo di requisizione. L'espropriazione per pubblica utilità (disciplinata dal d.P.R. 327/2001) è invece definitiva: trasferisce la proprietà del bene all'ente espropriante contro pagamento di un'indennità. In entrambi i casi, l'art. 1020 stabilisce che l'usufrutto si trasferisce sull'indennità corrispondente al periodo di ablazione o alla perdita definitiva.
Il meccanismo della surrogazione reale
Come negli artt. 1019 (assicurazione) e 1018 (perimento senza ristoro), l'art. 1020 applica il principio di surrogazione reale: il diritto reale di usufrutto non si estingue con la perdita fisica del bene, ma segue il valore economico che lo sostituisce. L'indennità di espropriazione o di requisizione rappresenta il sostituto monetario del bene: su di essa l'usufruttuario vanta il diritto di godimento. In caso di espropriazione definitiva, l'indennità dovrà essere investita in modo fruttifero (per analogia con l'art. 1019) e l'usufruttuario percepirà gli interessi per tutta la durata residua del suo diritto; al termine il capitale torna al nudo proprietario.
Legittimazione nei procedimenti ablativi
Un profilo pratico rilevante riguarda la legittimazione nei procedimenti di espropriazione: sia l'usufruttuario sia il nudo proprietario sono soggetti che devono essere coinvolti nel procedimento espropriativo, poiché entrambi subiscono un pregiudizio (il proprietario perde la proprietà, l'usufruttuario perde il godimento). Il d.P.R. 327/2001 prevede che tutti i titolari di diritti reali sul bene da espropriare siano destinatari delle comunicazioni e possano presentare osservazioni. L'indennità viene poi ripartita tra proprietario e usufruttuario secondo le rispettive quote di valore.
Coordinamento normativo
L'art. 1020 va letto con l'art. 1018 c.c. (perimento senza ristoro), l'art. 1019 c.c. (perimento di cosa assicurata), il d.P.R. 327/2001 (testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità) e con la l. 2248/1865 allegato E in materia di requisizioni.
Domande frequenti
Se l'immobile in usufrutto viene espropriato, l'usufruttuario perde il suo diritto?
No. L'art. 1020 c.c. stabilisce che l'usufrutto si trasferisce sull'indennità di espropriazione. Il diritto di godimento non si estingue: l'usufruttuario avrà diritto agli interessi sull'indennità investita per tutta la durata residua del suo diritto, come surrogato del godimento sul bene fisico.
Come si ripartisce l'indennità di espropriazione tra proprietario e usufruttuario?
L'indennità complessiva si divide secondo il valore relativo della nuda proprietà e dell'usufrutto. La quota dell'usufruttuario corrisponde al valore capitalizzato del godimento per la durata residua. Il d.P.R. 327/2001 prevede che il procedimento di espropriazione coinvolga tutti i titolari di diritti reali sul bene, compreso l'usufruttuario.
Vale la stessa regola per la requisizione temporanea del bene?
Sì. L'art. 1020 c.c. menziona espressamente anche la requisizione: in questo caso l'usufrutto si trasferisce sull'indennità corrisposta per il periodo di ablazione temporanea del godimento. Terminata la requisizione e restituito il bene, l'usufrutto riprende il suo corso normale sul bene fisico.
L'usufruttuario deve essere convocato nel procedimento espropriativo?
Sì. Poiché subisce la perdita del godimento, è titolare di un interesse diretto nel procedimento. Il d.P.R. 327/2001 impone che tutti i titolari di diritti reali sul bene espropriando siano destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento e possano presentare osservazioni e opposizioni.
Cosa succede all'indennità di espropriazione dopo che l'usufrutto cessa?
Il capitale dell'indennità (al netto degli interessi già percepiti dall'usufruttuario durante il suo diritto) torna nella piena disponibilità del nudo proprietario, che ne diventa proprietario senza vincoli. L'usufrutto si estingue sul capitale indennitario esattamente come si sarebbe estinto sul bene fisico.