Indice
- L'art. 188 TUIR disciplina, ai fini IRPEF, la conversione in euro dei redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune fino a 200.000 CHF, con applicazione di un tasso convenzionale di cambio fissato ogni tre anni dal MEF.
- La norma deroga all'art. 9 TUIR (tasso di cambio del giorno della percezione) introducendo un tasso convenzionale che tiene conto della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe nel triennio, per ridurre l'impatto fiscale del cambio CHF/EUR sui redditi dei residenti del comune enclave.
- Il debito d'imposta è assolto in euro; sono assimilati ai residenti anche le persone fisiche con domicilio fiscale a Campione d'Italia che, già residenti nel comune, sono iscritte all'AIRE dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino.
- L'articolo, in seguito alla complessa vicenda di abrogazione e reviviscenza del 2006 (D.L. 223/2006 e D.L. 262/2006), si applica nel testo originario solo per l'anno 2006: dal 2007 la materia è disciplinata dall'art. 188-bis TUIR, con regime ampliato e innovato.
- Dal 2020, in seguito all'inclusione di Campione d'Italia nel territorio doganale UE (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019), il regime fiscale del comune è stato profondamente rinnovato con riduzione del 50% di IRPEF/IRES sui redditi prodotti localmente e altre agevolazioni speciali contenute nell'art. 188-bis attuale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 188 TUIR – Campione d’Italia. (ex art. 132) (N.D.R.: Articolo precedentemente abrogato a decorrere dal 4 luglio 2006 dall’art. 36, commma 31, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla L 4 agosto 2006 n. 248. Successivamente il citato comma 31 dell’art. 36, D.L. n. 223 del 2006 e’ stato abrogato dall’art. 2, comma 27, D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n.286. Ai sensi dell’art.2, comma 26 D.L. 3 ottobre 2006 n.262 per l’anno 2006 il presente articolo si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006. A decorrere dall’anno 2007 si applicheranno le disposizioni dell’art.188-bis.)In vigore dal 29/11/2006
Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 2
“1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in euro. 3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia’ residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.”
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Commento
Il contesto storico e geografico: Campione d'Italia come enclave
Comprendere l'art. 188 TUIR richiede preliminarmente comprendere la peculiarità geografica e storica di Campione d'Italia. Si tratta di un comune italiano della provincia di Como interamente circondato dal territorio svizzero (Canton Ticino), un'enclave di circa 1,7 km² affacciata sul lago di Lugano. Per la sua collocazione, Campione d'Italia ha sempre avuto rapporti economici prevalenti con la Svizzera: la valuta locale di riferimento è storicamente il franco svizzero, le banche di servizio sono svizzere, la posta circolava (fino al 2019) attraverso il sistema postale elvetico e fino al 2020 il comune era considerato territorio extra-doganale rispetto all'Unione Europea.
Da questa peculiarità deriva la necessità storica di un regime fiscale speciale: applicare alla lettera l'art. 9 TUIR, che impone la conversione dei redditi in valuta estera al cambio del giorno della percezione, avrebbe imposto ai residenti di Campione un onere amministrativo sproporzionato e l'esposizione integrale alle oscillazioni del cambio CHF/EUR, con effetti potenzialmente penalizzanti rispetto ai contribuenti residenti in Svizzera. Il legislatore italiano ha quindi introdotto, con l'art. 188 TUIR (e prima ancora con norme analoghe del previgente DPR 597/1973), un meccanismo di conversione semplificato basato su un tasso convenzionale di cambio, fissato periodicamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La complessa vicenda normativa del 2006: abrogazione e reviviscenza
La storia normativa dell'art. 188 nel corso del 2006 è uno dei rari casi nell'ordinamento tributario italiano di abrogazione seguita da abrogazione dell'abrogazione, con effetto di reviviscenza della norma originaria. La cronologia è la seguente: il D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (decreto Bersani-Visco), all'art. 36 c. 31, abrogava espressamente l'art. 188 TUIR, con il dichiarato intento di eliminare il regime speciale di Campione d'Italia in linea con le politiche di ridimensionamento delle agevolazioni fiscali territoriali.
Pochi mesi dopo, il D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 (collegato fiscale alla finanziaria 2007), all'art. 2 c. 27, abrogava a sua volta il citato comma 31 dell'art. 36 D.L. 223/2006: l'effetto giuridico fu il ripristino dell'art. 188 TUIR. Tuttavia, lo stesso art. 2 c. 26 D.L. 262/2006 limitava l'applicazione dell'art. 188 al solo anno 2006 nel testo vigente al 3 luglio 2006 (data antecedente la prima abrogazione), prevedendo che dall'anno 2007 si applicasse il nuovo art. 188-bis TUIR, contestualmente introdotto. La conseguenza pratica è che l'art. 188 oggi formalmente in vigore ha un'applicazione temporalmente circoscritta al periodo d'imposta 2006: dal 2007 in poi, la materia di Campione d'Italia è disciplinata dall'art. 188-bis.
Il regime previsto dall'art. 188 nel testo vigente
Nel testo che la norma aveva al 3 luglio 2006 e che, per effetto della reviviscenza, è oggi formalmente in vigore (ma applicabile solo all'anno 2006), l'art. 188 prevede una disciplina semplice. Ai fini dell'IRPEF, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 CHF annui, sono convertiti in euro non al cambio giornaliero (art. 9 TUIR) ma a un tasso convenzionale stabilito ogni tre anni con decreto del MEF.
Il tasso convenzionale è fissato tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe (Canton Ticino, province italiane confinanti) intervenuta nel triennio: la logica è di approssimare la parità di potere d'acquisto, in modo che il reddito espresso in franchi non venga gonfiato (in caso di apprezzamento del CHF) o impoverito (in caso di deprezzamento) artificialmente per effetto del cambio. Il debito d'imposta è comunque assolto in euro. Il limite quantitativo dei 200.000 CHF è di importo complessivo annuo: per la parte eccedente, si applica la regola ordinaria dell'art. 9 (cambio del giorno della percezione).
L'estensione soggettiva agli iscritti AIRE
Il comma 3 dell'art. 188 amplia la platea dei beneficiari oltre i residenti formali del comune. Sono assimilati ai residenti, ai fini dell'applicazione del regime, anche le persone fisiche che hanno domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia e che, già in passato residenti nello stesso comune, sono successivamente iscritte all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino. La ratio è di non penalizzare i campionesi che, pur trasferendo formalmente la residenza in Svizzera, mantengono il domicilio fiscale italiano e continuano a percepire redditi in franchi svizzeri prodotti a Campione.
L'estensione opera solo se il contribuente conserva il domicilio fiscale italiano: se il trasferimento in Svizzera è completo (incluso il domicilio fiscale), il soggetto cessa di essere fiscalmente residente in Italia e l'art. 188 non si applica. La condizione del domicilio fiscale a Campione d'Italia, per gli iscritti AIRE, deve essere accertata caso per caso applicando i criteri dell'art. 58 DPR 600/1973 e dell'art. 2 TUIR.
Il passaggio all'art. 188-bis dal 2007 e le successive evoluzioni
Dal 2007 la disciplina dei redditi di Campione d'Italia è transitata all'art. 188-bis TUIR, introdotto contestualmente dal D.L. 262/2006. La nuova norma ha mantenuto il principio del tasso convenzionale ma con un campo di applicazione più ampio: la regola della conversione convenzionale è stata estesa anche ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo (oltre che ai redditi delle persone fisiche), con limiti quantitativi più alti e meccanismi di calcolo più articolati. La materia è stata poi oggetto di riforme successive nel corso degli anni, fino alla riforma organica del 2020.
La riforma del 2020 (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019, art. 25-octies, e D.Lgs. 124/2019) ha rivoluzionato il regime di Campione d'Italia in seguito al venir meno dello status di territorio extra-doganale UE: dal 1° gennaio 2020 Campione è territorio doganale dell'Unione, con tutte le conseguenze in termini di IVA, dazi e accise. Per compensare l'innalzamento dei costi indiretti, il legislatore ha introdotto una riduzione del 50% di IRPEF e IRES sui redditi prodotti dai residenti nel territorio del comune (art. 188-bis attuale), nonché esenzioni IRAP e altre agevolazioni di settore. Il tasso convenzionale di cambio è stato mantenuto per i redditi prodotti in CHF, con aggiornamento delle modalità di determinazione.
Profili applicativi residuali: prescrizione, accertamento, sanzioni
L'applicabilità formale dell'art. 188 al solo anno 2006 ha una rilevanza pratica oggi marginale, ma non nulla. In sede di accertamento tributario relativo a periodi d'imposta 2006 ancora aperti per cause sospensive o per riapertura dei termini (artt. 43 DPR 600/1973), l'amministrazione finanziaria può applicare la disciplina dell'art. 188 ai contribuenti campionesi. Analogamente, in sede di contenzioso tributario per il 2006, il giudice deve applicare l'art. 188 nel testo vigente al 3 luglio 2006.
Per i periodi d'imposta successivi (dal 2007 in poi), il riferimento normativo è l'art. 188-bis nelle versioni applicabili ratione temporis: il testo originario per il periodo 2007-2019, il testo riformato per i periodi dal 2020 in poi. Nelle dichiarazioni dei redditi attuali, il riferimento è esclusivamente all'art. 188-bis. La giurisprudenza tributaria ha generalmente accolto la lettura sopra esposta del rapporto tra art. 188 e art. 188-bis, senza dispute interpretative significative.
Coordinamento con la Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni
La disciplina dei redditi di Campione d'Italia si coordina con la Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni del 1976 (ratificata con L. 943/1978). I redditi prodotti in Svizzera da residenti a Campione (o assimilati) sono assoggettati alla convenzione secondo le regole ordinarie: redditi di lavoro dipendente svolto in Svizzera tassati in Svizzera, con imposte assolte oggetto di credito d'imposta in Italia ai sensi dell'art. 165 TUIR; pensioni svizzere tassate secondo l'art. 18 della convenzione; dividendi e interessi svizzeri secondo gli artt. 10 e 11 della convenzione.
Il regime dell'art. 188 (e oggi dell'art. 188-bis) opera invece sui redditi prodotti in franchi svizzeri "nel territorio del comune" di Campione d'Italia, cioè redditi di fonte italiana espressi in valuta estera. Per questi redditi, il problema della doppia imposizione non si pone perché l'unica giurisdizione fiscale interessata è quella italiana: il regime speciale ne disciplina solo le modalità di conversione e quantificazione, non la titolarità impositiva.
Adempimenti dichiarativi e documentali
Sul piano operativo, i contribuenti residenti a Campione d'Italia (o assimilati) compilano la dichiarazione dei redditi italiana (Modello Redditi PF) indicando i redditi in euro convertiti al tasso convenzionale del MEF. La dichiarazione deve dare conto del calcolo della conversione, in modo da consentire all'amministrazione finanziaria la verifica del rispetto del limite dei 200.000 CHF. La documentazione di supporto (contratti di lavoro, buste paga in franchi, ricevute, ecc.) deve essere conservata per il termine ordinario di accertamento (cinque anni dalla dichiarazione, esteso a sette in caso di omessa dichiarazione).
Il decreto MEF triennale fissante il tasso convenzionale è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l'Agenzia delle Entrate ne dà evidenza nelle istruzioni dei modelli dichiarativi e nelle circolari di prassi annuali. Il tasso convenzionale ha effetto retroattivo all'inizio del triennio di riferimento.
Prassi e linee guida
Agenzia delle Entrate · Fusione di soggetti residenti e non residenti
Art. 188 TUIR
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
L'art. 188 TUIR è ancora applicabile oggi o è stato sostituito dall'art. 188-bis?
Formalmente l'art. 188 è in vigore per effetto della complessa vicenda di abrogazione e reviviscenza del 2006: il D.L. 223/2006 lo aveva abrogato, ma il D.L. 262/2006 ha abrogato a sua volta l'abrogazione, ripristinando l'articolo. Tuttavia lo stesso D.L. 262/2006 (art. 2 c. 26) ha limitato l'applicazione dell'art. 188 al solo anno 2006 nel testo vigente al 3 luglio 2006, prevedendo che dall'anno 2007 si applichi l'art. 188-bis TUIR. Quindi oggi, per i periodi d'imposta dal 2007 in poi, la disciplina dei redditi di Campione d'Italia è regolata esclusivamente dall'art. 188-bis.
Quale tasso di cambio si applica oggi ai redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d'Italia?
Il tasso convenzionale di cambio franco svizzero/euro è fissato ogni tre anni con decreto del MEF, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe nel triennio. La regola si applica oggi ai sensi dell'art. 188-bis TUIR (non più dell'art. 188, applicabile solo all'anno 2006). Il tasso convenzionale deroga all'art. 9 TUIR (cambio del giorno della percezione) e si applica ai redditi prodotti in franchi nel territorio del comune fino al limite quantitativo previsto. Il decreto MEF è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l'Agenzia delle Entrate lo richiama nelle istruzioni dei modelli dichiarativi annuali.
Chi sono i soggetti che possono beneficiare del regime di Campione d'Italia?
Beneficiano del regime principalmente le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. Il regime si estende anche alle persone fisiche aventi domicilio fiscale a Campione d'Italia che, già residenti nel comune, sono successivamente iscritte all'AIRE dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino: in tal caso il regime si applica solo se il contribuente conserva il domicilio fiscale italiano e continua a essere fiscalmente residente in Italia. La residenza fiscale è verificata secondo i criteri dell'art. 2 TUIR. Dal 2020 il regime si è ampliato includendo anche imprese e lavoratori autonomi residenti nel comune.
Cosa è cambiato con la riforma del 2020 sul regime fiscale di Campione d'Italia?
La riforma del 2020 (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019, art. 25-octies, e D.Lgs. 124/2019) ha rivoluzionato il regime in seguito all'inclusione di Campione d'Italia nel territorio doganale dell'Unione Europea dal 1° gennaio 2020. Per compensare l'introduzione di IVA, dazi e accise prima non applicabili, il legislatore ha previsto una riduzione del 50% di IRPEF e IRES sui redditi prodotti localmente, esenzioni IRAP e altre agevolazioni settoriali. La regola della conversione al tasso convenzionale CHF/EUR è stata mantenuta. Il regime attuale è disciplinato dall'art. 188-bis TUIR nella versione post-riforma.
Come si compila la dichiarazione dei redditi per un residente a Campione d'Italia?
Il residente compila il Modello Redditi PF italiano dichiarando i redditi convertiti in euro al tasso convenzionale stabilito dal decreto MEF. Per i redditi prodotti in CHF nel territorio del comune si applica il tasso convenzionale; per i redditi eccedenti il limite quantitativo o prodotti fuori dal comune si applica l'art. 9 TUIR (cambio del giorno della percezione). La documentazione di supporto (contratti, buste paga, ricevute) va conservata per il termine ordinario di accertamento. Le agevolazioni IRPEF/IRES introdotte dal 2020 (riduzione 50% sui redditi locali) si applicano nei quadri specifici della dichiarazione.
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