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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 103 del DPR 602/1973 estende agli enti locali e ad altri enti pubblici le disposizioni sulle specie dei ruoli (art. 11) e sull'esecutorietà dei medesimi (art. 23, poi abrogato) previste dal decreto per la riscossione delle imposte erariali, quando tali enti ricorrano al sistema del ruolo per la riscossione dei propri tributi. La norma chiarisce che questa estensione non pregiudica l'autonomia degli enti impositori nella scelta della ripartizione in rate dei carichi in riscossione. È una disposizione di coordinamento sistematico, che assicura uniformità del regime dei ruoli indipendentemente dall'ente creditore.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 103 DPR 602/1973 — Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l’esecutorieta’ dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche’ ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l’autonomia degli enti impositori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione.

Commento

Ratio della norma

L'art. 103 del DPR 602/1973 assolve una funzione di coordinamento sistemico: garantire che le regole fondamentali della disciplina dei ruoli — la distinzione tra ruoli ordinari e straordinari (art. 11) e la loro esecutorietà — si applichino uniformemente sia quando il creditore è lo Stato sia quando è un ente locale o un ente pubblico autorizzato per legge alla riscossione tramite ruolo. La norma evita che la scelta del legislatore di affidare ad enti diversi dallo Stato la determinazione e la riscossione di alcuni tributi si traduca in un trattamento differenziato delle procedure di riscossione, preservando al contempo l'autonomia degli enti impositori.

Analisi e struttura

La norma si articola in due parti. La prima estende agli enti locali (comuni, province, regioni) e agli altri enti autorizzati per legge alla riscossione tramite ruolo le disposizioni degli artt. 11 (specie dei ruoli: ordinari e straordinari) e 23 (esecutorietà dei ruoli, poi abrogato e incorporato nell'art. 12 vigente) del DPR 602/1973. La seconda parte preserva l'autonomia degli enti impositori nella ripartizione in rate dei carichi iscritti a ruolo: ogni ente può liberamente scegliere le modalità di rateazione che ritiene più opportune, senza essere vincolato ai criteri previsti per i tributi erariali.

Quando si applica

La norma ha applicazione concreta nell'ambito della riscossione coattiva delle entrate locali. I principali tributi locali riscossi tramite ruolo o strumenti analoghi includono: IMU e TASI (ora unificati nell'IMU), TARI (tassa rifiuti), imposta di soggiorno, contributi di urbanizzazione, sanzioni amministrative iscritte a ruolo. La riscossione tramite ruolo degli enti locali avviene sia tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione (per gli enti che hanno aderito alla convenzione) sia tramite soggetti privati iscritti nell'albo dei riscossori (D.Lgs. 446/1997).

Confronto e norme correlate

Il sistema della riscossione delle entrate locali ha subito profonde trasformazioni con il D.L. 193/2016, che ha soppresso Equitalia e istituito l'Agenzia delle entrate-Riscossione come unico soggetto per la riscossione erariale. Gli enti locali hanno però mantenuto la facoltà di avvalersi di soggetti privati iscritti nell'albo ex D.Lgs. 446/1997 per la riscossione delle proprie entrate. Il D.Lgs. 360/1998 e il D.Lgs. 446/1997 disciplinano il sistema dell'addizionale IRPEF comunale e dell'IRAP, con regole di riscossione parzialmente autonome rispetto al DPR 602/1973. Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) si applica anche ai tributi locali.

Problemi applicativi

Le questioni applicative più rilevanti nell'ambito della riscossione coattiva degli enti locali riguardano: la scelta tra riscossione diretta tramite ingiunzione di pagamento (R.D. 639/1910, ancora in vigore per gli enti locali) e riscossione tramite ruolo affidato all'Agenzia delle entrate-Riscossione o a soggetti privati; i termini di prescrizione e decadenza, che per i tributi locali possono differire da quelli erariali; il coordinamento tra i crediti dell'ente locale e quelli erariali nelle procedure esecutive e concorsuali, con le relative questioni di privilegio; infine, la tutela del contribuente nei confronti degli atti di riscossione degli enti locali, che seguono le regole del contenzioso tributario (D.Lgs. 546/1992) ma con alcune specificità procedurali.

Casi pratici

Caso 1: Ruolo straordinario del comune per IMU non pagata

Caso 2: Rateazione TARI decisa autonomamente dal comune

Caso 3: Esecutorietà del ruolo di un ente previdenziale

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 103 DPR 602/1973?

L'art. 103 DPR 602/1973 estende agli enti locali e agli altri enti pubblici autorizzati alla riscossione tramite ruolo le disposizioni sulle specie dei ruoli (art. 11: ordinari e straordinari) e sull'esecutorietà previste dal DPR 602/1973 per le imposte erariali. Preserva al contempo l'autonomia degli enti nella scelta delle modalità di rateazione dei carichi iscritti a ruolo.

Come riscuotono i comuni le imposte locali non pagate?

I comuni possono riscuotere le imposte locali non pagate tramite: ruolo affidato all'Agenzia delle entrate-Riscossione (per gli enti che hanno stipulato convenzione); ruolo affidato a soggetti privati iscritti nell'albo ex D.Lgs. 446/1997; ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 (per la riscossione diretta). La cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione segue le norme del DPR 602/1973, incluse le procedure esecutive.

Il contribuente può chiedere la rateazione di un debito IMU arretrato?

Sì, ma le modalità di rateazione dipendono dall'ente creditore. Se la riscossione è affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione, si applica l'art. 19 DPR 602/1973 (rateazione fino a 120 rate mensili su richiesta). Se la riscossione è affidata a un soggetto privato o gestita direttamente dal comune, le modalità di rateazione sono determinate dal regolamento comunale, che può prevedere condizioni diverse.

Il contenzioso su un avviso di accertamento IMU del comune è tributario o amministrativo?

Il contenzioso sugli atti impositivi relativi ai tributi locali (IMU, TASI, TARI, ecc.) è tributario: il ricorrente deve rivolgersi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nel cui ambito il comune ha sede. Il termine è di 60 giorni dalla notifica dell'atto. Per gli atti di valore non superiore a 50.000 euro è obbligatorio il preventivo reclamo-mediazione con il comune, da proporre entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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