Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 100-quinquies DPR 602/1973 – Riscossione degli acconti 1974
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Gli acconti d’imposta di cui all’articolo 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell’anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza.
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell’intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.
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Vedi anche
→art. 100-ter RISCOSSIONE (Ammontare degli acconti.)→art. 100-quater RISCOSSIONE (Imputazione degli acconti alle imposte sul r)→art. 100-sexies RISCOSSIONE (Iscrizioni a ruolo per il 1974.)→art. 101 RISCOSSIONE (Termini per sgravi e rimborsi relativi a tri)→art. 53 Cost. (Capacità contributiva)→art. 97 Cost. (Buon andamento PA)→Art. 100-bis DPR 602/1973 – Acconti di imposte sui redditi 1974→Art. 100 DPR 602/1973 – Versamento e iscrizione a ruolo tributi soppressi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 100-quinquies del DPR 602/1973 disciplina le modalità di riscossione degli acconti d'imposta per l'anno 1974, previsti dall'art. 100-bis. Gli acconti venivano iscritti in ruoli straordinari e riscossi in due rate con scadenza ai giorni 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974, ovvero in unica soluzione alla scadenza di novembre. La norma precisa inoltre che la mancata iscrizione a ruolo degli acconti non pregiudicava il diritto dell'erario alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte definitive dalle quali gli acconti erano detraibili. Disposizione transitoria esaurita.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 100-quinquies chiude il sistema degli acconti transitori del 1974, disciplinando il profilo tecnico-procedimentale della loro riscossione. La scelta dei ruoli straordinari come strumento di riscossione era coerente con la struttura del sistema all'epoca: il ruolo era lo strumento principale per la riscossione coattiva delle imposte, e la qualificazione come «straordinario» consentiva all'amministrazione di procedere alla riscossione in tempi accelerati, stante la necessità di garantire i flussi di cassa del Tesoro nel primo anno della riforma. Il secondo comma ha rilevanza sistematica: neutralizza il rischio che la mancata iscrizione a ruolo degli acconti potesse essere interpretata come condono o rinuncia alla riscossione delle imposte definitive.
Analisi e struttura
La norma si articola in due commi distinti. Il primo comma disciplina la modalità di riscossione degli acconti: iscrizione in ruoli straordinari, riscossione in due rate (10 settembre e 10 novembre 1974) o in unica soluzione alla scadenza di novembre. Il riferimento ai ruoli straordinari richiama l'art. 11 DPR 602/1973, che distingue i ruoli ordinari (riscossione normale) dai ruoli straordinari (formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione o, come in questo caso, per ragioni di urgenza transitoria). Il secondo comma chiarisce che l'eventuale mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell'imposta definitiva: il contribuente resta obbligato all'intero ammontare delle imposte dalle quali gli acconti erano detraibili.
Quando si applica
Norma transitoria esaurita: la riscossione degli acconti per il 1974 è avvenuta nelle scadenze indicate (settembre e novembre 1974) e non ha più applicazione pratica. Il sistema vigente di riscossione degli acconti è completamente diverso: gli acconti IRPEF e IRES vengono versati direttamente dal contribuente tramite modello F24, senza necessità di iscrizione a ruolo preventiva. La riscossione a ruolo riguarda solo le somme non spontaneamente versate, che vengono iscritte a ruolo dall'ufficio a seguito di controllo della dichiarazione e notificata la relativa cartella di pagamento.
Confronto e norme correlate
L'art. 100-quinquies deve essere letto in coordinamento con gli artt. 100-bis (soggetti obbligati), 100-ter (aliquote), 100-quater (imputazione). Il secondo comma della norma esprime un principio di carattere generale recepito anche nel sistema vigente: la mancata iscrizione a ruolo di un credito tributario non determina la remissione del debito, salvo che sia intervenuto un formale atto di sgravio. Lo stesso principio è espresso dall'art. 15 DPR 602/1973 (iscrizioni provvisorie) e dall'art. 43-bis dello stesso DPR (recupero di somme erroneamente rimborsate).
Problemi applicativi
La norma è priva di applicazione pratica attuale. Dal punto di vista storico, i problemi applicativi dell'epoca riguardavano: i ritardi nelle iscrizioni a ruolo degli acconti, che in alcuni casi hanno determinato la riscossione in un'unica soluzione a novembre anziché in due rate; la gestione delle posizioni debitorie dei contribuenti che avevano nel frattempo cessato l'attività o variato la residenza fiscale; il coordinamento tra la riscossione degli acconti tramite ruolo straordinario e la successiva liquidazione delle imposte definitive, con eventuale rimborso dell'eccedenza ai sensi dell'art. 100-quater. Queste problematiche rivestono oggi esclusivo interesse storico-accademico.
Casi pratici
Caso 1: Riscossione acconto in due rate a settembre e novembre 1974
Caso 2: Imposta definitiva superiore all'acconto iscritto a ruolo
Caso 3: Mancata iscrizione a ruolo degli acconti non equivale a condono
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 100-quinquies DPR 602/1973?
L'art. 100-quinquies DPR 602/1973 stabilisce le modalità di riscossione degli acconti d'imposta per il 1974 previsti dall'art. 100-bis: iscrizione in ruoli straordinari, riscossione in due rate al 10 settembre e al 10 novembre 1974 (o in unica soluzione a novembre). Il secondo comma precisa che la mancata iscrizione a ruolo non pregiudica il diritto alla riscossione dell'imposta definitiva. Norma transitoria esaurita.
Qual è la differenza tra ruolo ordinario e ruolo straordinario nel DPR 602/1973?
Ai sensi dell'art. 11 DPR 602/1973, i ruoli si distinguono in ordinari (formati nel corso normale dell'attività di accertamento e riscossione) e straordinari (formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione, cioè quando il contribuente potrebbe essere insolvente o disperdere i propri beni prima della riscossione). I ruoli straordinari consentono la riscossione dell'intero importo accertato, anche se non ancora definitivo, a differenza dei ruoli ordinari che prevedono iscrizioni provvisorie per un terzo.
Se l'erario non iscrive a ruolo un credito tributario, decade dal diritto a riscuoterlo?
No: la mancata iscrizione a ruolo non determina la decadenza dal diritto alla riscossione, salvo che siano scaduti i termini di prescrizione (dieci anni per i crediti tributari) o i termini di decadenza specificamente previsti dalla legge per determinati tributi. Il principio è espressamente affermato dall'art. 100-quinquies per gli acconti del 1974, ed è di portata generale nel sistema tributario vigente.
Come avviene oggi la riscossione degli acconti IRPEF non versati?
Se il contribuente non versa spontaneamente l'acconto IRPEF entro le scadenze, l'Agenzia delle entrate lo rileva in sede di controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis DPR 600/1973. L'importo non versato, con interessi e sanzione del 30 per cento, viene iscritto a ruolo e notificato con cartella di pagamento. Il contribuente ha 60 giorni per pagare o chiedere rateazione, pena l'avvio delle procedure esecutive.