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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 95 del DPR 602/1973 sanzionava la violazione dell'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a terzi, obbligo gravante sui sostituti d'imposta. La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 471/1997, che ha riorganizzato l'intero sistema sanzionatorio tributario non penale. Le sanzioni per omessa o infedele ritenuta alla fonte sono oggi disciplinate dall'art. 14 del D.Lgs. 471/1997, che prevede una sanzione del 20 per cento delle ritenute non effettuate, applicabile al sostituto d'imposta anche indipendentemente dal comportamento del sostituito.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 95 DPR 602/1973 — Violazione obbligo ritenute alla fonte (abrogato)

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

[Articolo abrogato dal Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471, art. 16]

Commento

Ratio della norma

Il sistema delle ritenute alla fonte rappresenta uno dei meccanismi cardine della riscossione anticipata delle imposte sui redditi. Il sostituto d'imposta (datore di lavoro, committente, banca) è obbligato per legge a trattenere una quota del reddito corrisposto al beneficiario e a versarla direttamente all'erario, fungendo da agente riscossivo. L'art. 95 DPR 602/1973 sanzionava il mancato adempimento di questo obbligo, che priva l'erario di un'entrata anticipata e scarica sull'Agenzia delle entrate l'onere del recupero diretto nei confronti del contribuente. L'abrogazione nel 1997 ha trasferito la sanzione nell'art. 14 D.Lgs. 471/1997.

Analisi e struttura

Il vigente art. 14 D.Lgs. 471/1997 distingue tra: omessa ritenuta (il sostituto corrisponde il reddito senza effettuare alcuna ritenuta) — sanzione del 20 per cento della ritenuta non effettuata; infedele ritenuta (la ritenuta è effettuata in misura inferiore al dovuto) — sanzione del 20 per cento sulla differenza. La sanzione si applica al sostituto d'imposta. Il sostituito, a sua volta, è tenuto ad indicare in dichiarazione i redditi anche in assenza della ritenuta e, se il sostituto non ha versato, può essere chiamato a pagare l'imposta corrispondente. Il coordinamento tra sostituto e sostituito è disciplinato dall'art. 35 DPR 602/1973 (solidarietà del sostituto d'imposta).

Quando si applica

Norma abrogata. Il sistema vigente si applica ai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare ritenute su: redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23-24 DPR 600/1973); redditi di lavoro autonomo (art. 25 DPR 600/1973); redditi da contratti d'opera, agenzie e rappresentanza (art. 25-bis DPR 600/1973); dividendi e proventi da capitale (artt. 26-27 DPR 600/1973); vincite e premi (art. 30 DPR 600/1973). L'obbligo di effettuare la ritenuta sussiste indipendentemente dal fatto che il percipiente sia assoggettabile o meno all'imposta nella propria sfera personale.

Confronto e norme correlate

L'art. 14 D.Lgs. 471/1997 si affianca all'art. 13 dello stesso decreto (omesso versamento) per disciplinare il ciclo completo della violazione in materia di ritenute: prima la mancata effettuazione, poi il mancato versamento. Il DPR 600/1973 (artt. 23-30 e 35) contiene la disciplina sostanziale dell'obbligo di ritenuta. L'art. 35 DPR 602/1973 regola la solidarietà del sostituto con il sostituito, rendendo entrambi responsabili per il versamento dell'imposta nel caso in cui né la ritenuta né il versamento siano stati effettuati.

Problemi applicativi

Le questioni applicative più frequenti riguardano: la qualificazione del rapporto come lavoro dipendente vs. autonomo, che determina l'aliquota di ritenuta applicabile; il trattamento dei compensi in natura (fringe benefit), la cui valorizzazione ai fini della ritenuta è oggetto di controversia; la responsabilità del sostituto per ritenute omesse su compensi corrisposti a professionisti o lavoratori autonomi che successivamente dichiarano di non essere soggetti a ritenuta per ragioni particolari (minimi, forfettari); la ritenuta su compensi in valuta estera, con le conseguenti questioni di cambio e valorizzazione alla data di pagamento.

Domande frequenti

Cosa prevedeva l'art. 95 DPR 602/1973 prima dell'abrogazione?

L'art. 95 DPR 602/1973 sanzionava la violazione dell'obbligo di effettuare ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a terzi, obbligo gravante sui sostituti d'imposta. È stato abrogato dal D.Lgs. 471/1997, che ha concentrato questa sanzione nell'art. 14 del medesimo decreto: 20 per cento delle ritenute non effettuate o effettuate in misura inferiore al dovuto.

Il sostituto d'imposta è responsabile anche se il percipiente ha già pagato l'imposta?

Sì: la sanzione per omessa ritenuta si applica al sostituto d'imposta indipendentemente dal comportamento del sostituito. Anche se il percipiente ha dichiarato e versato l'imposta corrispondente nella propria dichiarazione, il sostituto rimane sanzionabile per l'omessa ritenuta, salvo applicazione del principio della non punibilità per fatto altrui o valutazione in sede giudiziale della concreta offensività della violazione.

I lavoratori in regime forfettario sono esonerati dalla ritenuta?

Sì: i contribuenti in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014) non sono soggetti a ritenuta d'acconto sui compensi percepiti e devono comunicare al committente di applicare il regime forfettario tramite una dichiarazione scritta. Il committente non deve applicare la ritenuta e non è sanzionabile per la sua omissione se in possesso di questa dichiarazione.

Come si regolarizza una ritenuta omessa?

Il sostituto d'imposta che ha omesso di effettuare e versare una ritenuta può regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): versamento della ritenuta omessa, degli interessi legali e della sanzione ridotta. La regolarizzazione spontanea evita le sanzioni più elevate e può essere effettuata fino alla notifica di atti di accertamento o di liquidazione da parte dell'ufficio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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