In sintesi
L'art. 35 del DPR 602/1973 disciplina la coobbligazione solidale del sostituito d'imposta nei confronti dell'Erario. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido. La norma interviene nell'ipotesi patologica in cui il sostituto (datore di lavoro, committente, ecc.) abbia completamente omesso sia di operare la ritenuta sia di versarla: in questo caso, il sostituito (lavoratore, percettore del reddito) non è esente da responsabilità, ma risponde solidalmente con il sostituto inadempiente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 DPR 602/1973 — Solidarietà del sostituto d’imposta
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne’ le ritenute a titolo di imposta ne’ i relativi versamenti, il sostituito e’ coobbligato in solido.
Stesso numero, altri codici
- Art. 35 Cod. Amb. — Disposizioni transitorie e finali
- Art. 35 D.Lgs. 159/2011 — Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario
- Art. 35 D.Lgs. 209/2005 — Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
- Art. 35 D.Lgs. 42/2004 — Intervento finanziario del Ministero
- Art. 35 CAD — Dispositivi sicuri e procedure per la generazione de...
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 35 risponde all'esigenza di tutelare il gettito tributario nell'ipotesi di doppio inadempimento del sostituto: omessa ritenuta e omesso versamento. Nel meccanismo ordinario della sostituzione d'imposta, il sostituto trattiene la ritenuta dal compenso del sostituito (il sostituito riceve quindi un netto) e poi versa la ritenuta all'Erario. Se il sostituto non trattiene la ritenuta, il sostituito riceve il lordo e si arricchisce di un importo che avrebbe dovuto essere trattenuto a titolo d'imposta. La solidarietà del sostituito è quindi giustificata dall'arricchimento che questi ha ottenuto a scapito dell'Erario, per effetto dell'inadempimento del sostituto.
Analisi e struttura
La norma è strutturata in modo sintetico ma preciso. Il presupposto della coobbligazione è duplice e cumulativo: (a) il sostituto non ha effettuato le ritenute a titolo di imposta; (b) il sostituto non ha effettuato i relativi versamenti. Entrambe le condizioni devono ricorrere: se il sostituto ha trattenuto la ritenuta (anche senza versarla), il sostituito non è coobbligato, perché ha già subìto l'imposta economicamente. Il termine «coobbligato in solido» significa che l'Erario può rivolgersi indifferentemente al sostituto o al sostituito per l'intero importo delle imposte, soprattasse e interessi iscritti a ruolo. Il sostituito che paga ha diritto di rivalsa sul sostituto inadempiente.
Quando si applica
L'art. 35 si applica quando ricorrono entrambe le condizioni: omessa ritenuta + omesso versamento. Le ipotesi più frequenti riguardano i rapporti di lavoro irregolare (il datore di lavoro non effettua ritenute né versamenti IRPEF sui compensi corrisposti) e i rapporti professionali in cui il committente non opera la ritenuta d'acconto. La norma non si applica se il sostituto ha trattenuto la ritenuta ma non l'ha versata: in quel caso, il sostituito ha già «pagato» economicamente la sua quota d'imposta e non è equo renderlo coobbligato. Per questa ipotesi (ritenuta trattenuta ma non versata) si applica il diverso regime dell'art. 35 DPR 600/1973.
Confronto e norme correlate
L'art. 35 va letto insieme agli artt. 32, 33 e 34 (altri casi di responsabilità solidale nella riscossione) e all'art. 23 DPR 600/1973 (obblighi del sostituto d'imposta sulle ritenute da lavoro dipendente). La distinzione rispetto all'art. 64 DPR 600/1973 (disciplina generale del sostituto d'imposta) è importante: l'art. 64 definisce il meccanismo della sostituzione, mentre l'art. 35 DPR 602/1973 regola le conseguenze in termini di riscossione dell'inadempimento totale del sostituto. Il D.Lgs. 471/1997 disciplina le sanzioni per omessa effettuazione delle ritenute, che si aggiungono alle imposte iscritte a ruolo.
Problemi applicativi
Il principale profilo critico dell'art. 35 riguarda la tutela del sostituito in buona fede: il lavoratore o il professionista che ha ricevuto il compenso lordo (senza ritenuta) spesso non sa né può sapere che il sostituto non verserà poi l'imposta. Può quindi trovarsi a rispondere solidalmente di un debito tributario originato dall'inadempimento altrui, senza aver partecipato alla decisione di non effettuare la ritenuta. In sede giurisprudenziale, si è riconosciuto al sostituito coobbligato il diritto di opporre all'Erario le stesse eccezioni del sostituto (es. prescrizione, decadenza) e di agire in rivalsa sul sostituto inadempiente. Un secondo profilo riguarda il coordinamento con la dichiarazione dei redditi del sostituito: se il sostituito ha dichiarato il reddito e versato la propria imposta direttamente (perché il sostituto non ha operato la ritenuta), la coobbligazione ex art. 35 non dovrebbe portare a una doppia tassazione, ma la compensazione va richiesta espressamente.
Casi pratici
Caso 1: Datore di lavoro irregolare: solidarietà del lavoratore
Caso 2: Ritenuta trattenuta ma non versata: solidarietà esclusa
Caso 3: Sostituito che ha già dichiarato il reddito in autonomia
Domande frequenti
Che cos'è la coobbligazione del sostituito ex art. 35 DPR 602/1973?
È la responsabilità solidale del percettore del reddito (lavoratore, professionista) per le imposte iscritte a ruolo in capo al sostituto d'imposta (datore di lavoro, committente) che non ha né trattenuto le ritenute né le ha versate all'Erario. Si applica solo se entrambe le omissioni sono presenti.
Il sostituito risponde sempre solidalmente con il sostituto?
No. La coobbligazione ex art. 35 scatta solo se il sostituto non ha effettuato né le ritenute né i versamenti. Se il sostituto ha trattenuto la ritenuta (anche senza versarla), il sostituito non è coobbligato: ha già subìto l'imposta economicamente ricevendo un compenso netto.
Il lavoratore che riceve il lordo senza ritenute rischia di pagare l'IRPEF due volte?
No, in linea di principio. Se il lavoratore ha già dichiarato il reddito e pagato l'IRPEF in autonomia, può opporre all'AdER il proprio pagamento per evitare una doppia tassazione. La cartella notificata al coobbligato solidale non può portare a un incasso superiore al totale dell'imposta effettivamente dovuta.
Il sostituito coobbligato può recuperare quanto pagato?
Sì. Il sostituito che paga l'imposta in veste di coobbligato solidale ex art. 35 ha pieno diritto di rivalsa sul sostituto inadempiente. Può agire in via ordinaria (azione civile di regresso) per recuperare l'intero importo versato all'Erario al posto del sostituto.
Vedi anche