Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle ipotesi di mero rinnovamento, quando la lavoratrice o il lavoratore sia stato assunto per un periodo minimo di tre mesi per coprire un posto vacante.
Vedi anche
→art. 55 MATERNITA (Dimissioni)→art. 56 MATERNITA (Diritto al rientro e alla conservazione del )→art. 59 MATERNITA (Lavoro stagionale)→art. 59-bis MATERNITA (Lavoro nel settore dello spettacolo)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)→Art. 58 D.Lgs. 151/2001 - Personale militare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 57 del D.Lgs. 151/2001 estende le tutele della sezione relativa al divieto di licenziamento e al rientro in servizio anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con le pubbliche amministrazioni, a condizione che la lavoratrice o il lavoratore sia stato assunto per un periodo minimo di tre mesi per coprire un posto vacante. Sono esclusi dall'ambito applicativo della norma i contratti di mero rinnovamento, intendendo con questa espressione quei contratti che si limitano a replicare un precedente rapporto senza una nuova assunzione su posto vacante. La norma è volta a evitare che le pubbliche amministrazioni possano eludere le tutele genitoriali sfruttando la precarietà tipica dei contratti a termine nel pubblico impiego, dove storicamente il lavoro temporaneo è stato ampiamente utilizzato.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Le pubbliche amministrazioni fanno un ampio ricorso al lavoro a tempo determinato per esigenze stagionali, sostitutive o di progetto. Senza un'apposita estensione normativa, le lavoratrici assunte con contratto a termine nella PA potrebbero trovarsi prive delle tutele genitoriali nel momento in cui la scadenza del contratto coincida con un periodo di gravidanza o maternità. La norma colma questa lacuna, garantendo che la tutela operi anche per i rapporti temporanei, purché vi sia una certa stabilità (minimo tre mesi) e una posizione lavorativa effettiva (posto vacante).
Analisi e struttura
Il requisito del «periodo minimo di tre mesi» serve a escludere i contratti brevissimi, per i quali la protezione sarebbe sproporzionata rispetto alla durata effettiva del rapporto. Il requisito del «posto vacante» esclude invece i contratti di mera sostituzione di altri lavoratori temporaneamente assenti, per i quali la cessazione del contratto è strutturalmente collegata al rientro del titolare. La norma esclude esplicitamente i «meri rinnovamenti»: si tratta dei contratti che si limitano a prorogare o rinnovare automaticamente rapporti già esistenti, senza una nuova valutazione del posto e del profilo professionale.
Quando si applica
Si applica ai rapporti di lavoro a tempo determinato con pubbliche amministrazioni quando: (1) il contratto ha durata minima di tre mesi; (2) la lavoratrice è stata assunta per coprire un posto vacante. La norma riguarda sia le lavoratrici madri sia i lavoratori padri, per effetto del principio di equiparazione. Non si applica ai contratti privatistici con enti pubblici economici, che seguono le regole del settore privato.
Confronto e norme correlate
Nel settore privato, le lavoratrici a tempo determinato beneficiano delle tutele genitoriali per effetto delle disposizioni generali del D.Lgs. 151/2001, senza necessità di requisiti aggiuntivi. La norma dell'art. 57 introduce invece dei requisiti specifici per la PA, riflettendo la disciplina particolare del pubblico impiego e le sue peculiarità contrattuali.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la distinzione tra «posto vacante» e «sostituzione»: in molte PA i contratti a termine vengono formalmente qualificati come «sostituzione» anche quando in realtà coprono posizioni strutturalmente vacanti. Questa qualificazione formale può essere usata per escludere le lavoratrici dalla tutela. La giurisprudenza ha talvolta superato la qualificazione formale, applicando le tutele in base alla sostanza del rapporto. Un secondo problema riguarda la verifica del requisito dei tre mesi: il contratto deve prevedere sin dall'origine una durata minima di tre mesi, non è sufficiente che il rapporto abbia poi effettivamente durato tre mesi per effetto di rinnovi o proroghe successive.
Casi pratici
Caso 1: Contratto a termine in comune: tutele maternità applicabili
Caso 2: Contratto di due mesi in PA: nessuna tutela speciale
Caso 3: Rinnovo automatico in PA: non coperto dall'art. 57
Domande frequenti
Le lavoratrici a tempo determinato nella PA hanno diritto alle tutele di maternità?
Sì, ma con condizioni: le disposizioni sul divieto di licenziamento e il diritto al rientro si applicano ai contratti a termine con la PA solo se il contratto ha durata minima di tre mesi e se la lavoratrice è stata assunta per coprire un posto vacante. I meri rinnovi automatici sono esclusi.
Cosa si intende per mero rinnovamento escluso dall'art. 57?
È il contratto che si limita a prorogare o rinnovare automaticamente un rapporto già esistente senza una nuova valutazione del posto e del profilo professionale. Se l'ente si limita a riproporre le stesse condizioni del contratto precedente, senza nuovo bando o selezione, si è in presenza di un mero rinnovamento.
Un contratto di un mese in una PA protegge dalla maternità?
No. L'articolo 57 richiede espressamente che il contratto a termine nella PA abbia una durata minima di tre mesi. Un contratto di durata inferiore non rientra nell'ambito di applicazione della norma.
Il requisito del posto vacante è importante?
Sì. La lavoratrice deve essere stata assunta specificamente per coprire un posto vacante nell'organico dell'ente. I contratti di sostituzione di personale assente (per malattia, maternità, ecc.) sono strutturalmente diversi e possono avere una disciplina differente.