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Art. 56 D.Lgs. 151/2001 — Diritto al rientro e conservazione del posto

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Art. 56 D.Lgs. 151/2001 — Diritto al rientro e conservazione del posto

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Al termine dei periodi di congedo di maternità e di paternità di cui al capo III, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupati all’inizio del periodo di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanere nella stessa fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibiti allo stesso posto di lavoro o a mansioni equivalenti.

2. Ai medesimi diritti può avvalersi il lavoratore padre che ha usufruito del congedo di paternità ai sensi degli articoli 27-bis e 28.