leggeinchiaro.it

Art. 49 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento previdenziale malattia figlio

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 49 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento previdenziale malattia figlio

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio, di cui all’articolo 47, possono essere coperti da contribuzione figurativa, fino al terzo anno di vita del bambino, se il reddito individuale della lavoratrice o del lavoratore, calcolato secondo i criteri previsti in materia di integrazione al minimo, è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.