Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 48 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico per malattia figlio
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. I periodi di congedo per la malattia del figlio di cui all’articolo 47 sono privi di retribuzione e non sono computati ai fini delle ferie, delle tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
2. I periodi di cui al comma 1 sono computati nell’anzianità di servizio.
Vedi anche
→art. 46 MATERNITA (Sanzioni)→art. 47 MATERNITA (Congedo per la malattia del figlio)→art. 49 MATERNITA (Trattamento previdenziale)→art. 50 MATERNITA (Adozioni e affidamenti)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)→Calcola il periodo di comporto
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 48 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce il regime economico del congedo per malattia del figlio previsto dall'articolo 47: i periodi di assenza sono privi di retribuzione e non concorrono al calcolo delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. La norma introduce quindi una distinzione netta rispetto alla malattia del lavoratore stesso, che invece è retribuita dall'INPS o dal datore. Tuttavia, e questo è il dato di rilievo, i periodi di congedo per malattia del figlio vengono comunque computati nell'anzianità di servizio: ciò significa che non pregiudicano scatti di anzianità, progressioni economiche o riconoscimenti legati alla durata del rapporto. Le contrattazioni collettive possono prevedere trattamenti migliorativi, riconoscendo ai lavoratori una quota di retribuzione per i primi giorni di congedo. In assenza di previsioni contrattuali più favorevoli, il lavoratore deve fare affidamento esclusivamente sull'eventuale utilizzo di ferie o permessi propri.Indice dei contenuti
Ratio della norma
La scelta di non retribuire il congedo per malattia del figlio risponde a una logica di equilibrio tra tutela della genitorialità e sostenibilità per il sistema previdenziale e per le imprese. Il legislatore ha ritenuto che la garanzia dell'assenza senza conseguenze sul posto di lavoro e sul comporto costituisse già una protezione sufficiente a livello minimo, lasciando alla contrattazione collettiva il compito di migliorare il trattamento economico. Si tratta di una soluzione di compromesso che, nella pratica, produce disparità significative tra lavoratori di settori con contrattazione forte (es. pubblico impiego, metalmeccanici) e lavoratori di settori con CCNL meno generosi.
Analisi e struttura
Il comma 1 dell'articolo 48 dispone in modo esplicito la non retribuibilità dei periodi di congedo e la loro esclusione dal computo di ferie, tredicesima mensilità e TFR. Il comma 2 introduce la salvaguardia dell'anzianità di servizio: i periodi di congedo, pur non retribuiti, sono computati nell'anzianità. Questa distinzione è rilevante perché l'anzianità di servizio fonda diritti distinti dalla retribuzione: scatti automatici, passaggi di livello, priorità nelle graduatorie interne, calcolo del TFR in termini di durata del rapporto. L'esclusione dal TFR riguarda la quota retributiva (il TFR si calcola sulla retribuzione effettivamente percepita), non il conteggio degli anni di servizio ai fini della maturazione del diritto.
Quando si applica
La norma si applica in tutte le ipotesi di congedo per malattia del figlio di cui all'articolo 47, indipendentemente dall'età del figlio (fino a otto anni o tra otto e dodici anni). Si applica sia alla madre sia al padre lavoratore che fruisce del congedo. Non si applica quando il lavoratore sceglie di utilizzare ferie o permessi propri invece del congedo per malattia del figlio: in quel caso il trattamento economico è quello ordinario delle ferie o dei permessi contrattualmente previsti. Non si applica infine nelle ipotesi in cui il CCNL riconosca esplicitamente una quota di retribuzione per i periodi di congedo per malattia del figlio.
Confronto e norme correlate
Il regime economico del congedo per malattia del figlio è più svantaggioso rispetto al congedo parentale, che prevede un'indennità pari al 30% della retribuzione (con possibilità di elevazione all'80% per i primi periodi a seguito della riforma 2022). È anche più svantaggioso rispetto alla malattia del lavoratore stesso, per la quale l'INPS eroga un'indennità dal quarto giorno in poi. Rispetto ai permessi per figli con handicap (L. 104/1992), i permessi per malattia del figlio ordinario non sono retribuiti, mentre i permessi ex L. 104 sono pienamente retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.
Problemi applicativi
Il principale problema pratico è la tentazione del lavoratore di richiedere al medico un certificato di malattia propria invece di documentare la malattia del figlio, per ottenere la copertura INPS. Questa condotta configura una falsa dichiarazione e può comportare conseguenze disciplinari e penali. Un secondo problema riguarda la gestione amministrativa: il datore di lavoro deve distinguere correttamente le assenze per malattia del figlio dalle assenze per malattia del lavoratore, ai fini del calcolo del comporto e del trattamento economico. Infine, la mancanza di una soglia minima garantita di retribuzione crea disparità che si traducono in disuguaglianze di fatto nella fruizione del diritto, penalizzando i lavoratori meno tutelati dalla contrattazione.
Casi pratici
Caso 1: Stipendio e TFR durante l'assenza per figlio malato
Caso 2: Lavoratore che preferisce usare ferie invece del congedo
Caso 3: Congedo per malattia figlio e contratto collettivo migliorativo
Domande frequenti
Cos'è il trattamento economico per malattia del figlio?
Durante il congedo per malattia del figlio (art. 47 D.Lgs. 151/2001) il lavoratore non percepisce retribuzione. Il periodo di assenza è non retribuito per legge, salvo che il contratto collettivo applicabile preveda un trattamento migliorativo. L'anzianità di servizio continua però a maturare normalmente.
La tredicesima si perde con i giorni di congedo per malattia del figlio?
Sì, i periodi di congedo per malattia del figlio non concorrono al calcolo della tredicesima mensilità. La tredicesima viene ridotta proporzionalmente in base ai giorni di assenza non retribuita. Le ferie invece non vengono ridotte per effetto del congedo.
Posso usare le ferie invece del congedo per malattia del figlio?
Sì, il lavoratore può scegliere di utilizzare ferie o permessi a propria disposizione invece di ricorrere al congedo per malattia del figlio. In quel caso la retribuzione è quella ordinaria delle ferie. Il congedo per malattia del figlio è un diritto, non un obbligo.
Il TFR si riduce per i giorni di congedo per malattia del figlio?
Il TFR si calcola sulla retribuzione effettivamente percepita: poiché i giorni di congedo per malattia del figlio non sono retribuiti, la quota retributiva di TFR per quei giorni non matura. L'anzianità di servizio ai fini del diritto al TFR continua però a decorrere normalmente.